Casa inadeguata dopo il sinistro: sì al risarcimento del costo per acquistarne una nuova
L’ordinanza n. 6947 del 23 marzo 2026 della Terza Sezione civile della Cassazione affronta un profilo del danno patrimoniale che, pur presentandosi con una certa frequenza nei casi di lesioni gravissime, raramente trova spazio nelle decisioni di legittimità.
La vicenda trae origine dall’investimento di una bambina di otto anni, fatta scendere da un autobus di linea in un punto diverso dalla fermata. Dopo avere attraversato la carreggiata alle spalle del mezzo, la minore veniva investita da un’autovettura proveniente dal senso opposto di marcia. Le conseguenze dell’incidente erano gravissime e determinavano una disabilità permanente destinata a incidere profondamente sulla vita della bambina e dell’intero nucleo familiare. Tra le varie questioni affrontate nel giudizio ve n’era una di particolare interesse: il costo sostenuto dalla famiglia per acquistare un’abitazione priva di barriere architettoniche.
La Corte d’appello aveva escluso il risarcimento ritenendo che mancasse la prova del danno e che non fosse possibile riconoscere il costo di acquisto del nuovo immobile destinato all’intero nucleo familiare. Su questo punto la Cassazione interviene con una motivazione destinata ad avere un rilievo che va ben oltre il caso concreto. L’ordinanza prende le mosse da un principio elementare: quando una persona, a causa delle lesioni riportate, perde la possibilità di vivere autonomamente nella propria abitazione, il trasferimento in un immobile adeguato costituisce una conseguenza diretta dell’illecito.
La Corte osserva infatti che, per una persona gravemente disabile, rappresentano conseguenze immediate dell’evento lesivo “la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica”. Da ciò deriva che, qualora tali esigenze non possano essere soddisfatte nell’abitazione originaria, “il costo sostenuto per l’acquisto d’una diversa abitazione costituisce un danno emergente, risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c.”. La Cassazione affronta poi un’obiezione destinata a presentarsi frequentemente nella pratica: l’acquisto di una nuova casa determina inevitabilmente un incremento patrimoniale? Il risarcimento rischia di trasformarsi in un arricchimento? La risposta della Corte è articolata.
L’ordinanza ricorda che il risarcimento deve rispettare il principio di integralità senza tradursi in un vantaggio economico ulteriore. Per questa ragione il valore del precedente immobile e l’utilità che il danneggiato potrà ricavare dalla sua vendita o dalla sua locazione devono essere considerati nella liquidazione del danno. Si chiarisce che “la stima del danno di cui si discorre non può, in casi come quello di specie, ritenersi pari tout court al prezzo d’acquisto d’un nuovo immobile”. Tuttavia, la parte più interessante dell’ordinanza riguarda il criterio di liquidazione. La Corte d’appello aveva riconosciuto che la bambina fosse gravemente invalida e che il trasferimento in una diversa abitazione fosse effettivamente necessario. Nonostante questo aveva rigettato integralmente la domanda per difetto di prova.
Secondo la Cassazione questo ragionamento non può essere condiviso. Una volta accertata l’esistenza del danno, la difficoltà di determinarne con precisione l’ammontare impone il ricorso alla liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c. Gli ermellini osservano che il valore degli immobili è soggetto a continue oscillazioni di mercato e che risulta impossibile stabilire con precisione quale parte del costo della nuova abitazione dipenda esclusivamente dalla sopravvenuta disabilità. Proprio questa impossibilità rende applicabile l’art. 1226 c.c. e impedisce di rigettare la domanda per il solo fatto che il danno non sia stimabile con assoluta precisione. Da queste premesse la Cassazione enuncia un principio destinato ad assumere notevole importanza nei futuri giudizi risarcitori:
“La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora”.
La decisione merita attenzione anche sotto un diverso profilo. Sempre più spesso, le controversie in materia di danno alla persona riguardano lesioni che modificano radicalmente le esigenze abitative della vittima. L’eliminazione delle barriere architettoniche, gli spazi necessari per carrozzine e ausili, la diversa distribuzione degli ambienti domestici rappresentano costi che derivano direttamente dall’illecito e impattano direttamente sulla vittima. L’ordinanza n. 6947 ricorda che questi esborsi rientrano nell’alveo del danno patrimoniale e che il loro ristoro non può essere negato soltanto perché la quantificazione presenta inevitabili margini di approssimazione. È proprio in situazioni come questa che la liquidazione equitativa svolge la funzione per la quale il legislatore l’ha prevista: evitare che la difficoltà della prova si trasformi nell’azzeramento del diritto al risarcimento.
Più in generale, l’ordinanza richiama un principio che, talvolta, viene dimenticato in ambito giudiziario. Quando il giudice accerta l’esistenza di un danno e riconosce che tale detrimento costituisce una conseguenza diretta dell’illecito, la difficoltà di determinarne con precisione l’ammontare non deve necessariamente tradursi in un “alibi” il rigetto frettoloso della domanda. È proprio in vista di queste situazioni che il legislatore ha previsto la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Trasformare l’incertezza della quantificazione in un diniego del risarcimento implica giocoforza addossare al danneggiato le inevitabili difficoltà probatorie che accompagnano le vicende più complesse, con un risultato difficilmente conciliabile con il principio dell’integrale riparazione del danno.
Avv-. Francesco Carraro
www.avvocatocarraro.it