Casa inadeguata dopo il sinistro: sì al risarcimento del costo per acquistarne una nuova

L’ordinanza n. 6947 del 23 marzo 2026 della Terza Sezione civile della Cassazione affronta un profilo del danno patrimoniale che, pur presentandosi con una certa frequenza nei casi di lesioni gravissime, raramente trova spazio nelle decisioni di legittimità.

La vicenda trae origine dall’investimento di una bambina di otto anni, fatta scendere da un autobus di linea in un punto diverso dalla fermata. Dopo avere attraversato la carreggiata alle spalle del mezzo, la minore veniva investita da un’autovettura proveniente dal senso opposto di marcia. Le conseguenze dell’incidente erano gravissime e determinavano una disabilità permanente destinata a incidere profondamente sulla vita della bambina e dell’intero nucleo familiare. Tra le varie questioni affrontate nel giudizio ve n’era una di particolare interesse: il costo sostenuto dalla famiglia per acquistare un’abitazione priva di barriere architettoniche.

La Corte d’appello aveva escluso il risarcimento ritenendo che mancasse la prova del danno e che non fosse possibile riconoscere il costo di acquisto del nuovo immobile destinato all’intero nucleo familiare. Su questo punto la Cassazione interviene con una motivazione destinata ad avere un rilievo che va ben oltre il caso concreto. L’ordinanza prende le mosse da un principio elementare: quando una persona, a causa delle lesioni riportate, perde la possibilità di vivere autonomamente nella propria abitazione, il trasferimento in un immobile adeguato costituisce una conseguenza diretta dell’illecito.

La Corte osserva infatti che, per una persona gravemente disabile, rappresentano conseguenze immediate dell’evento lesivo “la perduta possibilità di compiere in autonomia i gesti della vita quotidiana ed il bisogno di assistenza domestica e fisioterapica”. Da ciò deriva che, qualora tali esigenze non possano essere soddisfatte nell’abitazione originaria, “il costo sostenuto per l’acquisto d’una diversa abitazione costituisce un danno emergente, risarcibile ai sensi dell’art. 1223 c.c.”. La Cassazione affronta poi un’obiezione destinata a presentarsi frequentemente nella pratica: l’acquisto di una nuova casa determina inevitabilmente un incremento patrimoniale? Il risarcimento rischia di trasformarsi in un arricchimento? La risposta della Corte è articolata.

L’ordinanza ricorda che il risarcimento deve rispettare il principio di integralità senza tradursi in un vantaggio economico ulteriore. Per questa ragione il valore del precedente immobile e l’utilità che il danneggiato potrà ricavare dalla sua vendita o dalla sua locazione devono essere considerati nella liquidazione del danno. Si chiarisce che “la stima del danno di cui si discorre non può, in casi come quello di specie, ritenersi pari tout court al prezzo d’acquisto d’un nuovo immobile”. Tuttavia, la parte più interessante dell’ordinanza riguarda il criterio di liquidazione. La Corte d’appello aveva riconosciuto che la bambina fosse gravemente invalida e che il trasferimento in una diversa abitazione fosse effettivamente necessario. Nonostante questo aveva rigettato integralmente la domanda per difetto di prova.

Secondo la Cassazione questo ragionamento non può essere condiviso. Una volta accertata l’esistenza del danno, la difficoltà di determinarne con precisione l’ammontare impone il ricorso alla liquidazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c. Gli ermellini osservano che il valore degli immobili è soggetto a continue oscillazioni di mercato e che risulta impossibile stabilire con precisione quale parte del costo della nuova abitazione dipenda esclusivamente dalla sopravvenuta disabilità. Proprio questa impossibilità rende applicabile l’art. 1226 c.c. e impedisce di rigettare la domanda per il solo fatto che il danno non sia stimabile con assoluta precisione. Da queste premesse la Cassazione enuncia un principio destinato ad assumere notevole importanza nei futuri giudizi risarcitori:

“La persona che, resa disabile dal fatto illecito, abbia necessità di trasferirsi in una abitazione adeguata alle sue mutate esigenze, ha diritto di essere risarcita del danno rappresentato dai costi sostenuti per l’acquisto d’un nuovo immobile. La liquidazione di tale danno, essendo impossibile nel suo esatto ammontare, deve avvenire in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., tenendo conto tuttavia dei proventi o dei frutti che la vittima potrà ricavare dalla vendita o dalla locazione della sua precedente dimora”.

La decisione merita attenzione anche sotto un diverso profilo. Sempre più spesso, le controversie in materia di danno alla persona riguardano lesioni che modificano radicalmente le esigenze abitative della vittima. L’eliminazione delle barriere architettoniche, gli spazi necessari per carrozzine e ausili, la diversa distribuzione degli ambienti domestici rappresentano costi che derivano direttamente dall’illecito e impattano direttamente sulla vittima. L’ordinanza n. 6947 ricorda che questi esborsi rientrano nell’alveo del danno patrimoniale e che il loro ristoro non può essere negato soltanto perché la quantificazione presenta inevitabili margini di approssimazione. È proprio in situazioni come questa che la liquidazione equitativa svolge la funzione per la quale il legislatore l’ha prevista: evitare che la difficoltà della prova si trasformi nell’azzeramento del diritto al risarcimento.

Più in generale, l’ordinanza richiama un principio che, talvolta, viene dimenticato in ambito giudiziario. Quando il giudice accerta l’esistenza di un danno e riconosce che tale detrimento costituisce una conseguenza diretta dell’illecito, la difficoltà di determinarne con precisione l’ammontare non deve necessariamente tradursi in un “alibi” il rigetto frettoloso della domanda. È proprio in vista di queste situazioni che il legislatore ha previsto la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. Trasformare l’incertezza della quantificazione in un diniego del risarcimento implica giocoforza addossare al danneggiato le inevitabili difficoltà probatorie che accompagnano le vicende più complesse, con un risultato difficilmente conciliabile con il principio dell’integrale riparazione del danno.

Avv-. Francesco Carraro

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La Cassazione ribadisce la non cumulabilità tra risarcimento e indennizzo da polizza infortuni

L’ordinanza n. 19057 dell’11 giugno 2026 della Terza Sezione civile della Cassazione affronta una questione che compare spesso nelle controversie assicurative: cosa accade quando l’assicurato ottiene il risarcimento dal responsabile del danno e poi chiede anche l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni? La vicenda nasce da un’aggressione che aveva provocato conseguenze devastanti alla vittima, fino alla tetraplegia. L’assicurato chiedeva alla compagnia il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto. Per il Tribunale la questione era sostanzialmente chiusa: il danneggiato aveva già ottenuto una condanna risarcitoria nei confronti dell’autore dell’aggressione e ciò bastava ad escludere ulteriori pretese nei confronti della compagnia. La Corte d’appello, invece, concentrava l’attenzione sul contratto, rilevando come la polizza contenesse una clausola con cui l’assicuratore aveva rinunciato fin dall’origine ad avvalersi della surrogazione prevista dall’art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili del sinistro. Secondo la Corte territoriale quella clausola dimostrava la volontà delle parti di attribuire alla copertura una funzione assimilabile a quella delle assicurazioni sulla vita e consentiva quindi il cumulo tra indennizzo e risarcimento.

La Cassazione ribalta il decisum. Il punto centrale dell’ordinanza è che la rinuncia alla surrogazione e il principio indennitario operano su piani diversi: la rinuncia alla surrogazione riguarda un diritto dell’assicuratore mentre il principio indennitario riguarda la funzione stessa dell’assicurazione contro i danni. La Corte ricorda che l’assicurazione contro i danni nasce per eliminare o ridurre le conseguenze economiche di un pregiudizio; di talché, quando quel pregiudizio è già stato integralmente eliminato da altri, viene meno il presupposto stesso dell’indennizzo. Il passaggio più netto della motivazione ricorda che l’assicurazione contro i danni può essere stipulata soltanto “de damno vitando, giammai de lucro captando” e la rinuncia alla surrogazione non modifica questo assetto. Secondo la Corte si tratta di “un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore” il cui effetto consiste nell’abbandono di quel diritto, ma da tale rinuncia non deriva alcun trasferimento di crediti in favore dell’assicurato.

La Corte lo afferma in modo esplicito: “La rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo”. L’ordinanza contiene anche una precisazione pratica molto importante.

La semplice esistenza di una sentenza favorevole contro il responsabile non basta a inibire la vorresponsione dell’indennizzo. Ciò che conta è l’effettivo pagamento. Infatti, un conto è ottenere una condanna, un altro conto è incassare il risarcimento. Ergo: “La circostanza che l’assicurato contro gli infortuni abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del responsabile dell’infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, se non risulti che il terzo responsabile abbia eseguito la condanna”.

Il giudizio torna quindi alla Corte d’appello di Bologna. Resta da accertare un aspetto decisivo: se il risarcimento sia stato realmente percepito e se il danno già risarcito coincida con quello coperto dalla polizza. La Cassazione, infatti, osserva che la sentenza di merito non aveva verificato neppure se il pregiudizio indennizzato dal contratto fosse lo stesso già oggetto del risarcimento ottenuto contro i responsabili. È questo, probabilmente, il cuore dell’ordinanza: nelle controversie tra assicurato, compagnia e responsabile civile la domanda corretta da porsi non è se e “quante” somme siano astrattamente dovute alla vittima, ma semmai è un’altra, ossia “quale” danno è stato effettivamente risarcito e quale danno è ancora rimasto scoperto. Solo dopo avere risposto a questo quesito si può stabilire se l’indennizzo sia dovuto oppure no.

Questa pronuncia si colloca nel solco di un assai discutibile l’orientamento che, negli ultimi anni, la Cassazione ha progressivamente implementato in materia di rapporti tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno. Con ciò sovvertento una prassi consolidata da decenni in virtù della quale era del tutto naturale ritenere che le due attribuzioni patrimoniali rispondessero a titoli diversi e assolvessero funzioni differenti: da una parte il risarcimento dovuto dal responsabile civile per le conseguenze di un fatto illecito; dall’altra l’indennizzo dovuto dall’assicuratore in forza di un contratto per il quale l’assicurato aveva pagato regolarmente i premi.

L’idea che il danneggiato debba perdere il diritto all’indennizzo proprio nel momento in cui il rischio assicurato si verifica appare, sotto questo profilo, difficilmente conciliabile con la logica economica che induce una persona a stipulare una polizza. Chi si assicura contro gli infortuni lo fa precisamente per garantirsi una protezione ulteriore rispetto alle incertezze connesse all’individuazione del responsabile, ai tempi del contenzioso e all’effettiva solvibilità del debitore. Ridurre l’indennizzo a una mera anticipazione del risarcimento significa attribuire al contratto una funzione “molto più modesta di”altra” (addirittura “aòliena”) rispetto a quella normalmente percepita dall’assicurato e venduta dall’assicuratore.

Ancora meno persuasiva appare questa conclusione in casi come quello esaminato dall’ordinanza n. 19057, nei quali la compagnia aveva espressamente rinunciato alla surrogazione. Una volta esclusa la rivalsa dell’assicuratore, viene meno anche il rischio che il responsabile civile sia chiamato a sopportare due volte il medesimo esborso. Ed è proprio questo il motivo tradizionalmente più solido posto a fondamento del divieto di cumulo.

Se il danneggiante paga una sola volta; se l’assicuratore rinuncia volontariamente a rivalersi; se l’assicurato ha versato i premi per anni proprio per ottenere quella copertura, + davvero arduo giustificare e legittimare quale concreto interesse dell’ordinamento venga leso dalla percezione congiunta di indennizzo e risarcimento. In una situazione siffatta, la cosiddetta “doppietta” non produce alcun aggravio per il responsabile civile e non altera gli equilibri tra i soggetti coinvolti. Produce semplicemente l’effetto (tutt’altro che perverso) per cui il danneggiato beneficia sia del diritto indennitario “acquistato” con i propri premi sia della tutela risarcitoria che l’ordinamento gli riconosce contro l’autore dell’illecito.

Avv. Francesco Carraro

Per la Cassazione il danno ai prossimi congiunti del macroleso si estende ai componenti della famiglia allargata

Con l’ordinanza n. 15532 del 21 maggio 2026 la Terza Sezione civile della Cassazione affronta una questione che, nella pratica del contenzioso sul danno alla persona, ricorre con frequenza: quando un grave infortunio sconvolge l’equilibrio di un nucleo familiare, fino a che punto il giudice può negare il risarcimento ai familiari che vivono quotidianamente quella situazione?

La vicenda nasce da un sinistro motociclistico che aveva provocato alla vittima lesioni devastanti, culminate nella parziale amputazione della gamba sinistra.

La Corte d’appello di Milano aveva riconosciuto il danno non patrimoniale al fratello minore della danneggiata, rilevando come il bambino avesse vissuto un profondo cambiamento della propria esistenza: trasferimenti di abitazione, cambi di scuola e la convivenza con una sorella gravemente invalida in una situazione definita dalla stessa Corte territoriale come “altamente dolorosa”.

Nello stesso tempo, però, la Corte d’appello aveva negato il risarcimento al marito della madre della ragazza, padre dei fratelli minori della vittima e componente dello stesso nucleo familiare, ritenendo insussistenti elementi sufficienti a dimostrare un danno non patrimoniale risarcibile. È proprio questo passaggio che la Cassazione censura. L’ordinanza non afferma che il danno debba necessariamente essere riconosciuto. Dice qualcosa di diverso e, per certi aspetti, più importante: la decisione deve essere motivata in modo logicamente comprensibile.

Secondo la Suprema Corte, risulta “illogico e contraddittorio” utilizzare gli stessi fatti per riconoscere il danno a un componente della famiglia e negarli integralmente a un altro senza spiegare perché.

La Corte osserva che il giudice d’appello aveva valorizzato una serie di elementi oggettivi: la gravità delle lesioni; la convivenza; i ripetuti trasferimenti di abitazione; il radicale mutamento delle condizioni di vita familiari; la sofferenza derivante dalla presenza quotidiana di una persona gravemente menomata. Quegli stessi elementi, però, vengono poi sostanzialmente ignorati quando si esamina la posizione del marito della madre della vittima. Per la Cassazione una simile motivazione non supera la soglia minima richiesta dall’art. 111 della Costituzione.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte evidenzia che la sentenza impugnata non spiega affatto per quale ragione le allegazioni del ricorrente non possano costituire quegli “elementi concreti diversi e ulteriori” che la Corte territoriale riteneva necessari. In altre parole, il problema non è il risultato raggiunto dal giudice d’appello. Il problema è il percorso logico seguito per arrivarci. L’ordinanza contiene poi un richiamo importante sul tema delle famiglie allargate.

La Cassazione ribadisce che il danno da lesione del rapporto parentale può essere riconosciuto anche all’interno di una stabile famiglia allargata e che la relativa prova può essere fornita mediante presunzioni. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, la convivenza, la prossimità affettiva e la concreta struttura dei rapporti familiari possono costituire la base di un ragionamento presuntivo idoneo a dimostrare il pregiudizio subito dai congiunti.

Nel caso esaminato, il ricorrente non era il padre biologico della vittima. Era però il marito della madre, viveva con lei e con la ragazza e condivideva quotidianamente le conseguenze della gravissima invalidità derivata dal sinistro. La Cassazione non afferma che ciò basti automaticamente per ottenere il risarcimento. Afferma però che una situazione del genere non può essere liquidata con formule generiche o affermazioni apodittiche. La motivazione deve spiegare perché gli stessi fatti che consentono di riconoscere il danno a un componente del nucleo familiare non siano idonei a fondare una valutazione analoga per un altro soggetto che vive nella medesima realtà familiare. Per questa ragione la sentenza viene cassata con rinvio. La Corte d’appello dovrà tornare a esaminare la posizione del ricorrente e fornire una motivazione effettiva, coerente e comprensibile. L’interesse dell’ordinanza va oltre il caso concreto.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente abbandonato una concezione rigidamente formale dei rapporti familiari, privilegiando la sostanza delle relazioni affettive e della vita quotidiana. La decisione del 21 maggio 2026 si inserisce in questo percorso e ricorda un principio elementare: quando il giudice decide di differenziare posizioni che appaiono, almeno in partenza, accomunate dagli stessi fatti, deve spiegare in modo chiaro perché lo fa. Se manca questa spiegazione, il problema non riguarda la valutazione del danno. Riguarda la tenuta stessa della motivazione.

Avv. Francesco Carraro

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Legge Gelli-Bianco e legge Foti: la Corte dei conti della Lombardia difende la specialità della responsabilità sanitaria

La sentenza n. 70 del 21 aprile 2026 della Corte dei conti della Lombardia è una decisione molto importante perché affronta uno dei problemi più delicati emersi dopo l’entrata in vigore della legge n. 1/2026, la cosiddetta legge Foti: il nuovo regime generale della responsabilità amministrativa si applica anche alla responsabilità sanitaria disciplinata dalla legge Gelli-Bianco? La Corte risponde di no. E lo fa con una motivazione ampia, sistematica e destinata ad avere un peso notevole nei futuri giudizi contabili contro i sanitari. Il caso nasce da un grave errore terapeutico avvenuto all’ospedale di Mantova. A un bambino di 27 mesi, ricoverato per ustioni, veniva somministrata una quantità enorme di paracetamolo per via endovenosa. La dose prescritta risultava “abnormemente superiore” a quella corretta. La conseguenza era una insufficienza epatica acuta che, fortunatamente, regrediva grazie all’immediato trasferimento del minore in una struttura specializzata.

L’Azienda sanitaria transigeva il contenzioso con la famiglia del bambino pagando poco più di undicimila euro. Successivamente la Procura contabile agiva nei confronti della sanitaria ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa. Fin qui, il classico giudizio di responsabilità amministrativa sanitaria. Il vero interesse della decisione sta però nella parte dedicata al rapporto tra la legge Gelli-Bianco e la nuova legge Foti. La Corte parte da un dato temporale preciso: il fatto si era verificato nel gennaio 2020, quindi in piena vigenza della legge n. 24/2017. Tuttavia, mentre il giudizio era pendente, entrava in vigore la legge n. 1/2026, che ha introdotto una disciplina generale della responsabilità amministrativa molto più favorevole ai dipendenti pubblici, compreso un nuovo limite quantitativo al danno risarcibile.

Da qui il problema. La nuova disciplina generale prevale sulla normativa speciale sanitaria oppure continua ad applicarsi il sistema Gelli-Bianco? La Corte sceglie la seconda soluzione. Il cuore della motivazione è nella qualificazione della legge Gelli-Bianco come disciplina speciale e autonoma. La sentenza afferma che “la l. Gelli-Bianco possiede un indubitabile connotato di specialità” e definisce la responsabilità sanitaria come un vero e proprio “sottosistema unitario e coerente”. Non è un passaggio secondario.

Perché la Corte sta dicendo che la legge Gelli-Bianco non contiene semplicemente alcune regole sparse sulla colpa medica, ma costruisce un sistema autonomo di protezione del personale sanitario, con regole proprie sostanziali, processuali e procedimentali. La decisione richiama infatti: l’obbligo di comunicazione al sanitario delle richieste risarcitorie e delle trattative transattive; i limiti probatori nei giudizi successivi; i termini decadenziali; la valorizzazione delle linee guida; il rilievo delle difficoltà organizzative della struttura; il limite quantitativo specifico previsto per la responsabilità del sanitario.

Secondo la Corte, tutti questi elementi formano un insieme unitario che “non ne ammette l’applicazione atomistica”.

Ed è proprio qui che arriva il punto più importante della sentenza. La legge Foti ha introdotto un tetto risarcitorio più favorevole rispetto a quello previsto dalla Gelli-Bianco. La nuova disciplina generale stabilisce infatti che il danno non possa superare il 30% del pregiudizio accertato e, comunque, il doppio della retribuzione percepita. La legge Gelli-Bianco prevede invece il limite del triplo della retribuzione.

La differenza è evidente. Eppure la Corte rifiuta di applicare il nuovo limite più favorevole al sanitario. La motivazione è molto netta. Secondo la Sezione, il principio della “lex mitior” non può essere automaticamente trasferito nella responsabilità amministrativa, perché quest’ultima “rimane però essenzialmente di impronta risarcitoria”. Ma soprattutto la Corte aggiunge un altro argomento decisivo: la legge Foti non sarebbe nemmeno realmente più favorevole se si considera l’intero sistema della responsabilità sanitaria. La sentenza osserva infatti che il limite quantitativo al danno è solo “un componente di una più ampia disciplina” che nel suo complesso continua a garantire ai sanitari un trattamento speciale e privilegiato rispetto agli altri dipendenti pubblici.

È un ragionamento molto importante sul piano sistematico. La Corte rifiuta di prendere dalla legge nuova soltanto la norma più conveniente lasciando sopravvivere tutto il resto del sistema speciale Gelli-Bianco. In altre parole: niente “shopping normativo”. La motivazione richiama espressamente il principio “legi speciali per generalem non derogatur”. Secondo la Corte, quindi, la legge generale sopravvenuta non supera automaticamente la disciplina speciale sanitaria, nemmeno quando contiene regole apparentemente più favorevoli.

La decisione prende anche posizione contro una precedente sentenza della stessa Sezione, la n. 64/2026, che aveva invece tentato di estendere il nuovo tetto risarcitorio ai sanitari attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata. Qui, invece, la Corte considera “manifestamente infondato” il dubbio di incostituzionalità. Sul piano pratico la pronuncia è molto rilevante.

Perché manda un messaggio chiarissimo: la responsabilità sanitaria continua a essere governata dal sottosistema Gelli-Bianco anche dopo la riforma generale della responsabilità amministrativa introdotta dalla legge Foti. Questo significa che, almeno allo stato: il tetto risarcitorio speciale della legge Gelli-Bianco sopravvive; la disciplina sanitaria resta autonoma; le nuove regole generali non entrano automaticamente nella malpractice pubblica.

Naturalmente il dibattito non è affatto chiuso. Anzi, è probabile che proprio questo contrasto interpretativo produca ulteriori sviluppi giurisprudenziali e forse anche questioni di costituzionalità. La stessa sentenza lascia intuire che il problema esiste davvero. Lo si capisce dal passaggio in cui la Corte ammette che “nulla vieta naturalmente al legislatore di estendere anche al personale sanitario il tetto risarcitorio introdotto in via generale”. Tradotto: il problema politico e sistematico è aperto. Solo che, secondo la Corte lombarda, non può essere il giudice a risolverlo sostituendosi al legislatore.

La parte finale della decisione torna poi sul caso concreto. La Corte riconosce la colpa grave della sanitaria. L’errore viene definito sostanzialmente macroscopico. La dose prescritta era enormemente superiore a quella corretta e la terapia “di facile calcolo”. Tuttavia il danno viene ridotto del 50%. Ed è interessante vedere perché. La Corte valorizza due elementi: il comportamento immediato della sanitaria, che aveva rapidamente attivato le misure necessarie per salvare il bambino; le carenze organizzative dell’ospedale, dove non era ancora stata implementata la cartella clinica elettronica.

La sentenza sottolinea infatti che “non fossero state implementate soluzioni […] che avrebbero potuto evitare, o quanto meno ridurre, errori come quello commesso”. Anche questo passaggio merita attenzione perché conferma una tendenza sempre più evidente nella giurisprudenza sanitaria: l’errore individuale del medico viene ormai valutato dentro il contesto organizzativo concreto della struttura sanitaria. E questo, soprattutto dopo la Gelli-Bianco, sta cambiando profondamente il modo in cui viene costruita la colpa medica nel giudizio contabile.

Avv. Francesco Carraro

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Diffamazione, giornali online e “notizia della notizia”: la Cassazione amplia l’area del diritto di cronaca

Con l’ordinanza n. 10822 del 23 aprile 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione affronta un tema delicatissimo nel diritto dell’informazione: quando un giornale riprende una notizia già pubblicata da un’altra testata, il giornalista deve verificarne la verità oppure può limitarsi a riferire che quella notizia è già circolata?

La vicenda nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano online locale, di un articolo che riprendeva quanto già pubblicato da un giornale nazionale circa presunti collegamenti tra un ex imam aretino e ambienti del terrorismo islamico.

L’interessato aveva agito in giudizio sostenendo che quelle affermazioni fossero false e diffamatorie e lamentando che il giornale si fosse limitato a rilanciare accuse gravissime senza alcuna verifica autonoma.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano respinto la domanda. La Cassazione conferma.

Il punto centrale della decisione è nella distinzione tra diffusione del fatto e diffusione della “notizia del fatto”. Secondo la Corte, nel caso concreto il giornale convenuto non aveva presentato al lettore come veri i presunti collegamenti terroristici; aveva invece riferito che un’altra testata nazionale aveva già pubblicato quella notizia. La Cassazione lo afferma espressamente: “non si dava notizia del fatto, ma si dava notizia che altra testata aveva riportato un fatto”.

Da questa premessa discende il resto del ragionamento.

La Corte richiama le tre regole elaborate dalla giurisprudenza sulla responsabilità del cosiddetto “diffusore mediatico”. La prima è quella generale: il giornalista che riporta dichiarazioni o notizie provenienti da terzi deve comunque verificare la verità almeno putativa dei fatti riferiti. La seconda costituisce un’eccezione: il giornalista può essere esonerato dal dovere di verifica quando esiste un interesse pubblico a conoscere il fatto stesso che certe dichiarazioni siano state rese o che una certa notizia sia già stata pubblicata. La terza opera invece come limite dell’eccezione: il lettore deve essere messo in condizione di capire che si stanno riportando dichiarazioni altrui e non fatti accertati.

Secondo la Cassazione, nel caso esaminato questi limiti erano stati rispettati. La Corte valorizza alcuni elementi molto concreti: il contenuto ripreso era virgolettato; la fonte era chiaramente indicata; il giornalista non aveva aggiunto commenti o collegamenti ulteriori; il titolo non conteneva riferimenti diretti al ricorrente; il sommario chiariva che si trattava di una notizia “raccontata” da altra testata.

La motivazione insiste molto sull’assenza di una elaborazione autonoma della notizia. La Cassazione sottolinea infatti che “alcun attività di elaborazione diretta o indiretta era stata compiuta rispetto alla notizia riportata”.

È questo il passaggio decisivo della decisione. La Corte sta dicendo, in sostanza, che il giornalista non aveva fatto propria l’accusa; aveva semplicemente informato i lettori del fatto che quella accusa stava circolando su una testata nazionale ed aveva ormai assunto rilevanza pubblica.

Naturalmente il tema è delicato. Perché il rischio di trasformare la “notizia della notizia” in una zona franca della diffamazione esiste eccome.

La Cassazione prova a contenerlo insistendo sul fatto che il lettore deve percepire chiaramente la natura mediata dell’informazione. Il giornalista non può costruire “accostamenti suggestivi o capziosi” tali da trasformare un racconto de relato in un’affermazione indirettamente presentata come vera. In quel caso, osserva la Corte, il giornalista “dismetterebbe la veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore dissimulato”.

La decisione contiene anche un altro aspetto importante. La Cassazione considera rilevanti, ai fini dell’interesse pubblico, elementi che spesso vengono sottovalutati: la diffusione nazionale della testata originaria; la vasta eco mediatica della notizia; la mancanza di smentite al momento della pubblicazione; il collegamento territoriale tra la vicenda e il pubblico dei lettori. La Corte precisa che questi elementi “non sono affatto irrilevanti”.

In altre parole, più una notizia sta già circolando nello spazio pubblico, più cresce l’interesse giornalistico a riferire che quella notizia esiste, anche quando il fatto sottostante non sia stato ancora verificato in modo definitivo.

Qui emerge il vero nodo della pronuncia. L’asse della tutela si sposta progressivamente dalla verità del fatto alla correttezza della rappresentazione giornalistica del contesto informativo.

Finché il giornalista rende chiaro che la fonte è terza; che la notizia viene riportata; che non vi è adesione personale al contenuto; che non vengono costruiti artificiosamente collegamenti suggestivi, l’area della scriminante tende ad ampliarsi.

È una linea destinata a incidere soprattutto sull’informazione online, dove il rilancio immediato delle notizie costituisce ormai la regola del sistema mediatico. Resta però aperta una questione molto delicata: quanto basta, oggi, per far percepire al lettore che una notizia viene semplicemente riferita e non accreditata? Nel caso deciso vi erano elementi molto precisi: i virgolettati; la fonte esplicita; l’assenza di commenti aggiuntivi. In situazioni diverse le conclusioni potrebbero essere opposte. Ed è proprio qui che si giocherà il contenzioso futuro.

Pagamento dell’assicuratore e morte sopravvenuta: quando l’acconto diventa debito restitutorio (Cassazione civile n. 10339 del 20/04/2026)

La sentenza n. 10339 del 20 aprile 2026 della Terza Sezione civile affronta una situazione che, nella pratica, capita più spesso di quanto si pensi: l’assicuratore paga somme rilevanti in corso di causa e, all’esito del giudizio, il danno viene liquidato in misura inferiore.

Il caso nasce da un sinistro stradale gravissimo. Una ciclista viene urtata dallo sportello di un’autovettura aperto senza attenzione. Le lesioni sono devastanti: trauma cranico, interventi neurochirurgici, lungo ricovero e stato vegetativo permanente. La vittima sopravvive per oltre tre anni e poi muore.

Nel frattempo, la compagnia aveva versato oltre un milione di euro ai sensi dell’art. 148 cod. ass., somma ricevuta come acconto sul maggior danno richiesto. Dopo il decesso, però, il quadro cambia. Il Tribunale liquida il danno trasmissibile agli eredi in misura molto più contenuta, qualificandolo come danno biologico terminale, e condanna alla restituzione della differenza.

La Cassazione conferma.

Il primo punto riguarda proprio la natura del pagamento effettuato dall’assicuratore.

Quando il danneggiato non accetta l’offerta e agisce per ottenere un importo superiore, la somma versata resta esposta all’esito del giudizio. Non si consolida. Viene imputata alla liquidazione finale. Se il danno accertato è maggiore, opera come acconto. Se è minore, l’eccedenza deve essere restituita.

La Corte esclude che l’offerta ex art. 148 cod. ass. abbia valore vincolante nel successivo processo. Non è un riconoscimento definitivo del debito, ma semmai uno strumento funzionale alla definizione stragiudiziale della lite. Se quella definizione non si realizza, il pagamento resta provvisorio nei suoi effetti.

Nel caso concreto non si era perfezionato alcun accordo transattivo: la dichiarazione degli attori di ritenere satisfattiva la somma era intervenuta quando il presupposto su cui si fondava l’offerta — la permanenza in vita della danneggiata — era già venuto meno. Infatti, i ricorrenti si dolevano del mancato accoglimento del motivo d’appello con cui avevano criticato la liquidazione del danno iure successionis operata dal Tribunale sull’assunto che, in ragione della dichiarazione resa in sede di comparsa conclusionale (con cui erano stati ritenuti satisfattivi l’offerta ricevuta e la somma corrisposta ai sensi dell’art. 148, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 209 del 2005), l’offerta dove intendersi perfezionata con accettazione. Senonchè, ribatte la Suprema Corte, In quel momento non vi era più alcuna proposta accettabile.

Il secondo passaggio rilevante della pronuncia riguarda la domanda restitutoria.

La compagnia l’aveva proposta con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dopo aver appreso del decesso della danneggiata. La censura di tardività viene respinta.

La ragione è lineare: il fatto che fonda la domanda — la morte della vittima e il conseguente mutamento del criterio di liquidazione — è sopravvenuto medio tempore (tra l’introduzione del giudizio e la scadenza della terza memoria, ma dopo la scadenza del temine per la costituzione di parte convenuta). La domanda, quindi, non era proponibile nei termini ordinari della comparsa di risposta.

La Corte richiama il principio di economia processuale, ma lo utilizza in modo non generico. Il punto è che il processo era ancora in una fase in cui il contraddittorio poteva svilupparsi pienamente. Non erano maturate le preclusioni istruttorie. L’attore poteva difendersi. In questo contesto, imporre all’assicuratore di iniziare un nuovo giudizio per la restituzione sarebbe stato un formalismo privo di utilità.

Il dato va colto nella sua portata pratica: la riconvenzionale restitutoria può entrare nel giudizio risarcitorio anche oltre i termini dell’art. 167 c.p.c., quando il suo fondamento (in fatto) nasce dopo lo spirare dei termini preclusivi di cui all’art. 167 c.p.c. e quando il contraddittorio resta integro.

Il terzo profilo del provvedimento in esame, meritevole di approfondimento, è quello della liquidazione del danno.

La Corte ribadisce un principio che, nella prassi, continua a essere fonte di equivoci. Quando la vittima sopravvive alle lesioni e muore per effetto di esse, il danno trasmissibile agli eredi non è un danno permanente.

La motivazione è netta, giacchè in siffatti casi “il danno alla salute […] può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente”.

La distinzione non è terminologica. L’invalidità permanente presuppone la stabilizzazione dei postumi. Se invece la malattia non si stabilizza e conduce alla morte, durante il torno di tempo che va dal sinistro al suo esito infausto, ricorre uno stato di invalidità temporanea, per quanto assoluto e irreversibile nella sua evoluzione.

Ciò non implica una riduzione ex abrupto del danno. La Corte insiste sul fatto che il danno biologico terminale è di massima gravità e deve essere liquidato con adeguata personalizzazione. Resta però distinto dal danno permanente e non può essere trattato con i criteri propri di quest’ultimo.

Nel caso esaminato, la vittima non aveva mai ripreso coscienza. Per questo è stato escluso il danno morale terminale, che richiede la percezione della fine imminente. È stata invece riconosciuta la componente biologica per il periodo di sopravvivenza, valorizzata nella misura massima attraverso la personalizzazione.

Le implicazioni sono immediate e facilmente intuibili: chi riceve somme significative in corso di causa deve ponderare gli effetti di una accettazione solo a titolo di acconto alla luce di un principio inaggirabile: in assenza di un accordo definitivo, quelle somme non sono definitivamente acquisite. Il rischio restitutorio esiste e si materializza proprio nei casi più complessi, in cui il quadro clinico evolve nel tempo.

Dal lato delle compagnie, la decisione conferma uno spazio operativo concreto: il recupero dell’eccedenza può essere chiesto nello stesso giudizio, senza necessità di un processo autonomo, quando il fatto che lo giustifica emerge in corso di causa e successivamente ai termini preculisivi ordinari della costituzione del convenuto.

Resta, sullo sfondo, una questione che la sentenza non risolve ma che emerge con forza nei casi come questo. Una sopravvivenza protratta per anni in stato vegetativo produce un pregiudizio che, sul piano concreto, appare difficilmente riconducibile alla logica della mera invalidità temporanea. La risposta della giurisprudenza è affidata alla personalizzazione equitativa.

È lì che si gioca la tenuta del sistema. Se la personalizzazione resta effettiva, il modello regge. Se si riduce a una maggiorazione standardizzata, il rischio è quello di una liquidazione irrisoria o addidittura simbolica, non congrua e coerente con la realtà effettiva del pregiudizio patito.

Avv. Francesco Carraro

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Infezione ospedaliera e decesso del paziente: riconosciuto il diritto al risarcimento dei familiari

Una recente decisione del Tribunale di Padova ha affrontato un tema di particolare rilievo nella responsabilità sanitaria: quello delle infezioni contratte in ambito ospedaliero e delle conseguenze che possono derivarne.

La vicenda riguarda un paziente sottoposto a intervento cardiochirurgico che, nel corso della degenza, ha contratto una grave infezione da batterio multiresistente. L’infezione ha progressivamente compromesso il quadro clinico, fino a determinare un esito fatale per shock settico.

I familiari del paziente hanno quindi intrapreso un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni, ritenendo che l’evento fosse riconducibile a carenze nella gestione del rischio infettivo all’interno della struttura sanitaria.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria e delle consulenze tecniche, ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera, evidenziando come non sia stata fornita prova adeguata dell’effettiva adozione e applicazione delle misure necessarie a prevenire il rischio di infezioni nosocomiali.

In particolare, la decisione ribadisce un principio ormai consolidato: non è sufficiente che l’ospedale dimostri di aver formalmente previsto protocolli e linee guida, ma è necessario che tali misure siano concretamente applicate e verificabili nella pratica clinica.

Accertato il nesso causale tra l’infezione contratta durante il ricovero e il decesso del paziente, il giudice ha quindi condannato la struttura sanitaria al risarcimento dei danni in favore dei familiari, per un importo significativo.

La vicenda è stata oggetto anche di attenzione da parte della stampa locale, che ha dato conto della decisione evidenziandone i profili di maggiore impatto.

Il caso è stato seguito dall’avvocato Francesco Carraro, che ha assistito i familiari nel corso del giudizio, contribuendo all’accertamento delle responsabilità e alla tutela dei loro diritti.

La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza di un rigoroso rispetto delle procedure di prevenzione delle infezioni in ambito sanitario, nonché della necessità di garantire una tutela effettiva ai pazienti e ai loro familiari nei casi in cui tali standard non vengano rispettati.

Infezioni ospedaliere e responsabilità sanitaria: una recente decisione del Tribunale di Padova

Una recente pronuncia del Tribunale di Padova ha riportato all’attenzione il tema, sempre attuale, della responsabilità delle strutture sanitarie per infezioni contratte in ambito ospedaliero.

La vicenda trae origine dal ricovero di un paziente sottoposto a interventi e accertamenti presso un’azienda ospedaliera, nel corso dei quali egli contraeva un’infezione da microrganismo multiresistente. L’evoluzione del quadro clinico conduceva, nel tempo, a un aggravamento delle condizioni di salute sino al decesso.

I familiari del paziente promuovevano quindi un’azione giudiziaria volta ad accertare la responsabilità della struttura sanitaria, lamentando l’insufficienza delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e delle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio, ha ritenuto accertata la responsabilità della struttura ospedaliera, evidenziando come non sia stata fornita adeguata prova dell’effettiva adozione e concreta applicazione dei protocolli previsti dalle linee guida e dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio infettivo.

In particolare, la decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui grava sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi dell’evento dannoso. Non è sufficiente, a tal fine, la mera predisposizione formale di protocolli e procedure, essendo invece necessario provare la loro effettiva e puntuale attuazione.

Accertato il nesso causale tra l’infezione contratta durante la degenza e il successivo decesso del paziente, il giudice ha quindi condannato l’azienda sanitaria al risarcimento dei danni in favore dei familiari.

La pronuncia conferma l’importanza, per le strutture sanitarie, di garantire non solo l’adozione di adeguati modelli organizzativi, ma anche la loro concreta e verificabile applicazione nella pratica clinica quotidiana.

Al contempo, essa ribadisce la centralità della tutela del paziente e dei suoi familiari, in un ambito in cui la corretta gestione del rischio clinico rappresenta un elemento essenziale del diritto alla salute.

Fondo di Garanzia: la Cassazione chiude la porta alle difese dilatorie

Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 18 marzo 2026, n. 6419

La vicenda concreta è drammatica, ma il principio che la Cassazione afferma con questa ordinanza del 18 marzo 2026 ha un respiro molto più ampio del singolo caso e tocca un punto delicatissimo del contenzioso da circolazione stradale: come si prova la scopertura assicurativa del veicolo responsabile quando il danneggiato agisce contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Il fatto, in sé, è lineare. Un’autovettura in fase di sorpasso viene urtata dall’autocarro che sta svoltando a sinistra; la vettura sbanda, finisce contro un albero e il conducente muore. Gli eredi agiscono contro il conducente del mezzo pesante e contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia, deducendo che il veicolo del responsabile fosse privo di copertura assicurativa. Il Tribunale di Lecce accerta la scopertura, ritiene un concorso di colpa nella misura del 70% a carico del conducente dell’autocarro e del 30% a carico della vittima e condanna in solido i convenuti. La Corte d’appello conferma. L’impresa designata ricorre in Cassazione con sei motivi. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Il punto davvero importante della decisione sta nel modo in cui la Corte affronta i primi due motivi, quelli con cui la compagnia tenta di sostenere che la Corte territoriale avrebbe “invertito” l’onere della prova, pretendendo dalla stessa impresa designata la prova positiva dell’esistenza di una copertura assicurativa.

La risposta della Terza Sezione è molto chiara e, direi, molto opportuna. La Corte afferma che nessuna indebita inversione dell’onere probatorio vi è stata, perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio della vicinanza della prova. E qui la Cassazione compie un passaggio che vale la pena riportare testualmente, perché è il cuore della decisione: gli attori avevano assolto il proprio onere “producendo il certificato di (omissis) … attestante la scopertura assicurativa, così dimostrando il fatto costitutivo della loro pretesa”; a quel punto gravava sull’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa copertura, trattandosi di un fatto “rientrante nella sua sfera di conoscibilità qualificata”, dato che le compagnie assicurative hanno accesso diretto alle banche dati RCA.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte merita di essere letto con attenzione, perché condensa in poche righe un criterio di enorme rilevanza pratica:

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui l’affidamento sulla sussistenza di una valida polizza sia stato ingenerato nel danneggiato dal rilascio di un certificato o dalla esposizione di un contrassegno assicurativo sulla vettura del danneggiante, cui segua l’attestazione della compagnia indicata dal responsabile dell’inesistenza della copertura, il danneggiato può proporre l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, spettando all’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle banche dati assicurative, non potendosi gravare il danneggiato di una “probatio diabolica” circa un fatto negativo universale”.

Il punto è esattamente questo.
La compagnia ricorrente provava a spostare il piano del giudizio su un terreno solo apparentemente rigoroso, ma in realtà profondamente distorsivo: pretendere dal danneggiato la prova piena e universale di un fatto negativo, cioè dell’inesistenza di qualunque copertura assicurativa possibile. La Cassazione rifiuta questa impostazione e lo fa per una ragione che sta tutta dentro la logica del processo civile: il danneggiato deve certamente allegare e provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ma non può essere costretto a una dimostrazione impossibile quando la controparte professionale dispone, per posizione tecnica e istituzionale, degli strumenti conoscitivi idonei a verificare l’esatto stato della copertura.

Qui il principio della vicinanza della prova non viene usato come formula retorica o come scorciatoia equitativa. Viene usato per quello che deve essere: uno strumento di razionalità processuale. Se il danneggiato produce l’attestazione negativa della compagnia indicata dal responsabile, ha già fatto quanto, ragionevolmente, può essergli chiesto. A quel punto non ha alcun senso pretendere che compia ulteriori peregrinazioni probatorie nell’universo delle possibili coperture. Chi può sapere se esista una diversa polizza è, prima e meglio di chiunque altro, l’impresa designata, che opera professionalmente nel sistema e ha accesso immediato ai dati rilevanti.

La sentenza è importante anche per un secondo profilo, più processuale ma non meno utile. La compagnia aveva tentato di trasformare in questione di legittimità ciò che era, in realtà, una contestazione di merito: il contenuto della documentazione, la mancata ammissione di una prova testimoniale a distanza di quasi vent’anni, la ripartizione della colpa tra i conducenti. Anche su questo la Cassazione è netta. Il travisamento di un documento non sussiste quando non si è in presenza di un errore percettivo puro, ma di una valutazione critica del suo contenuto. La scelta di non ammettere un teste oculare così lontano nel tempo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può legittimamente preferire “rilievi tecnici oggettivi compiuti nell’immediatezza del sinistro”. Quanto alla graduazione della colpa, la Corte richiama un principio fin troppo noto ma sempre opportuno da ribadire: la ripartizione percentuale della responsabilità è apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo se la motivazione manca o è radicalmente incoerente. Altrimenti, il ricorso diventa per ciò che è: un tentativo “surrettizio” di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Il messaggio complessivo dell’ordinanza, a ben vedere, è duplice.

Il primo messaggio è sostanziale: nelle azioni contro il Fondo di Garanzia il danneggiato non deve essere schiacciato sotto un onere probatorio irragionevole quando abbia già fornito un serio principio di prova della scopertura assicurativa. È una presa di posizione di civiltà processuale, prima ancora che di tecnica giuridica.

Il secondo messaggio è metodologico: la Cassazione non è il luogo in cui si ridiscutono documenti, CTU cinematiche, verbali e prove testimoniali già vagliati da due giudici di merito, salvo i casi eccezionali in cui si scivoli davvero fuori dal perimetro della legittimità.

In questo senso l’ordinanza n. 6419 del 2026 non inventa nulla di eclatante, ma fa qualcosa di molto più utile: mette ordine. E lo mette proprio là dove, nei giudizi contro le imprese designate del Fondo, spesso si annidano difese solo apparentemente sofisticate, ma in realtà costruite per spostare sul danneggiato un peso probatorio che l’ordinamento non può e non deve imporgli.

In sintesi, la Cassazione chiama le cose con il loro nome.
E quando parla di “probatio diabolica”, non sta facendo letteratura. Sta semplicemente ricordando che anche il processo civile, se vuole restare un processo, deve continuare a distinguere tra prova difficile e prova impossibile.

Avv. Francesco Carraro

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Mille e un motivo per votare SÌ al referendum — e continuare a vivere

È curioso osservare come un referendum che, a voler essere onesti, offre pochissimi argomenti razionali per votare “no” sia riuscito comunque a dividere il Paese in due blocchi contrapposti quasi speculari. È una fotografia abbastanza impietosa di come funzionano davvero le democrazie contemporanee: non sono i neuroni a guidare le scelte collettive, ma le tribù (col decisivo contributo delle tivù). Troppe persone non scelgono dopo aver soppesato pro e contro su una bilancia logica, ma su una ideologica; votano in base a tic involontari di simpatia viscerale, spinti da riflessi incondizionati di appartenenza, o per ancestrale fedeltà ad un “campo”. In altre parole: prima si chiedono da che parte “devono” stare, in quale curva militare, per chi bisogna tifare, e solo poi cercano le ragioni per cui la propria “squadra” avrebbe ragione.

Allora, proviamo a ragionare frigido pacatoque animo (con spirito algido e distaccato) come insegnavano il Latini. Sgombriamo il campo dalle emozioni di chi vede ovunque Meloni. La riforma sottoposta al vaglio referendario agisce su alcuni articoli della Costituzione — l’87, il 102, il 104, il 105, il 106, il 107 e il 110 — ma nemmeno uno di essi, neppure quelli riscritti quasi integralmente come il 104 e il 105, scalfisce l’autonomia della magistratura. Anzi: l’articolo 104 continua a recitare, come ha sempre fatto, che la magistratura costituisce “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Con una conseguenza quasi paradossale: se la riforma passerà, quella garanzia non verrà ridotta ma semmai  replicata in due distinti ordini di autogoverno — quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri — ciascuno dotato di un proprio Consiglio superiore. Tantomeno viene toccato uno dei pilastri più richiamati, e reclamati, nel dibattito pre-elettorale: l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) resta al suo posto come pure il principio, altrettanto intonso, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101). Tutto il resto appartiene più alla polemica politica che alla lettura del testo costituzionale.

Ma ci sono anche aspetti involontariamente comici, in tutta la faccenda, che meritano una menzione d’onore (e magari una risata liberatoria). Non foss’altro perché proprio  guitti,  comici, attori e ballerine sono quasi tutti per il NO (non si capisce bene, anzi si capisce fin troppo bene, dall’alto di quale incompetenza). Ad ogni buon conto, i sostenitori più convinti del SI  dovrebbero  essere proprio i fautori “progressisti” del fronte del NO. Perché la separazione delle carriere non è un’invenzione della destra: è una riforma che, per almeno un quarto di secolo, ha abitato stabilmente nei programmi e nelle riflessioni della sinistra riformista. La propose la Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema nel 1997, che immaginava carriere costituzionalmente distinte tra giudici e pubblici ministeri. Tornò nei programmi dell’Ulivo all’alba del 2000, riapparve nel 2007 nel disegno di legge costituzionale presentato dal ministro Mastella durante il secondo governo Prodi e continuò a riaffiorare nel dibattito del Partito Democratico, dove autorevoli esponenti hanno a lungo sostenuto che la terzietà del giudice richiede percorsi professionali separati. Persino la riforma Cartabia del 2021-2022 — sostenuta da molti esponenti di sinistra — ha rafforzato la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Per questi motivi, ascoltare un dirigente di sinistra denunciare la separazione delle carriere come un attentato alla democrazia rappresenta davvero un viaggio surreale nei territori ancora inesplorati della dissonanza cognitiva.

E se proprio vogliamo restare nel campo delle forze politiche oggi all’opposizione, nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle del 2018 la riforma della giustizia conteneva una denuncia esplicita delle logiche correntizie interne alla magistratura e indicava l’obiettivo di spezzare il potere delle correnti nelle dinamiche del CSM. In altre parole, il problema oggi minimizzato era riconosciuto come palese anche dai grillini.

C’è poi una domanda elementare che basterebbe da sola a sgombrare il campo da tre quarti della retorica che ammorba il dibattito. Una domanda a cui chiunque — da uno scolaretto di prima a un emerito di diritto costituzionale — darebbe la stessa identica risposta. Proviamo ad auto-somministrarvela in prima persona: se tu fossi imputato in un processo penale, vorresti che il giudice chiamato a decidere sulla tua colpevolezza appartenesse allo stesso ordine, allo stesso corpo, alla stessa carriera di chi ti accusa? Vorresti cioè che giudice e pubblico ministero facessero parte della medesima organizzazione professionale, con gli stessi percorsi, gli stessi concorsi, gli stessi organi di autogoverno? Astenersi masochisti cronici e autolesionisti anonimi.

In Europa, del resto, il modello italiano non è la regola: è un’eccezione piuttosto rara. Nella grande maggioranza delle democrazie occidentali chi accusa e chi giudica non appartiene allo stesso ordine professionale o comunque non condivide la stessa carriera giudiziaria. Vale negli Stati dell’Unione europea, vale nel mondo anglosassone — dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dal Canada all’Australia — e vale in quasi tutte le democrazie mature. L’Italia è tra i pochissimi Paesi europei nei quali giudici e pubblici ministeri appartengono formalmente allo stesso ordine giudiziario. Siamo tra i pochissimi “eletti” dove continua a sopravvivere questa peculiare specie di magistratura “onnivora”  che fagocita carriere giudicanti e carriere requirenti.

E proprio qui si colloca un’altra questione non di rado subdolamente  rimossa: quella della contiguità culturale. Non si tratta di insinuare sospetti sull’imparzialità dei giudici — sarebbe tanto ingeneroso quanto infondato — ma di prendere atto di un dato strutturale. Se chi accusa e chi decide proviene dallo stesso concorso, dalla stessa formazione, dalla stessa carriera e dallo stesso corpo professionale, è inevitabile si formi una inopportuna e deleteria “prossimità” culturale. Il che, in un sistema di pesi e contrappesi più delicato di un orologio atomico (qual è il processo penale) non può che incrinare la fiducia “percettiva” in una indefettibile equidistanza del giudice rispetto agli altri due attori delle dinamiche processuali. La giustizia non deve essere soltanto imparziale, deve anche apparire tale. L’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo insiste proprio su questo punto: la neutrale terzietà del Giudice. Non basta, a garantirla, la coscienza del foro interiore; essa deve essere resa auto-evidente dall’organizzazione intrinseca del “foro” esteriore.

Veniamo ora al maledetto sorteggio sovente trattato alla stregua di un arnese barbarico indegno di sistemi giuridici evoluti, alla stregua di un’ordalia medievale. In realtà, esso è già presente nel nostro ordinamento. Nelle Corti d’Assise, per esempio, i giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi dei cittadini idonei. Il Tribunale dei ministri prevede componenti individuati in consimile manierasorteggiati tra i magistrati del distretto. Persino la Corte costituzionale, nel giudicare il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione, è integrata con soggetti estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. Lo stesso criterio compare in vari ambiti amministrativi: dalla formazione (in molti casi affidata alla sorte) delle commissioni nei concorsi pubblici alla scelta dei commissari nelle procedure di appalto, fino alla designazione degli scrutatori nei seggi elettorali.

Del resto, l’idea che il sorteggio possa servire a raffreddare le dinamiche di appartenenza non è una fantasia partorita in un raptus di eccentricità: è stata riconosciuta persino all’interno della magistratura. Nel sistema dei concorsi per magistrato ordinario, infatti, alcuni componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati proprio mediante sorteggio da appositi elenchi. La ragione è fin troppo evidente: ridurre il rischio che la selezione dei commissari — e quindi, indirettamente, dei futuri magistrati — sia condizionata dalle logiche “partitiche” di cui trattasi. Non si vede perché uno strumento sdoganato persino dal CSM (per la selezione dei commissari d’esame), non dovrebbe funzionare per la selezione di quest’ultimo.

Un capitolo a parte merita la proposta di istituire un’Alta Corte disciplinare, vale a dire un organo distinto rispetto al CSM e chiamato a giudicare gli illeciti dei magistrati. Oggi il sistema disciplinare resta largamente interno alla magistratura stessa. I sostenitori della riforma ricordano spesso un dato che circola da anni nel dibattito pubblico: secondo alcune ricostruzioni, la stragrande maggioranza degli esposti disciplinari — in alcune stime oltre il novanta per cento — si conclude senza sanzioni effettive. Il punto non è tanto la precisione aritmetica della percentuale, quanto il problema di fondo che essa pone: un sistema disciplinare percepito come troppo domestico per non essere anche fazioso. Separare le funzioni dell’Alta Corte da quelle di auto-governo dei consigli superiori – vieppiù in un contesto dove il sorteggio mantiene la sua centralità – riduce drasticamente il rischio di derive correntizie e di soluzioni (o assoluzioni) di comodo non ispirate a reali criteri di giustizia, ma ad altrimenti possibili, se non addirittura probabili, logiche di ripartizione e di (reciproco) favore.

C’è poi la questione degli sponsor e degli influencer. Il fronte del NO ha fatto circolare la voce secondo cui i “buoni” (per cultura giuridica e statura democratica) voterebbero contro la riforma e i “cattivi” (diciamo pure i “fasci”) a favore. Peccato che tra i fautori del SI vi siano due veri e propri pezzi da novanta al di sopra di ogni sospetto di connivenza con il nemico di destra. Infatti, tra i giuristi favorevoli al SI, spicca Sabino Cassese, professore emerito della Scuola Normale di Pisa ed ex giudice della Corte costituzionale, il quale ha spiegato, con la consueta chiarezza, che accorpare pubblico ministero e giudice nella  stessa carriera è “come chiedere che chirurgo e anestesista siano la stessa cosa: lavorano nello stesso sistema, ma svolgono funzioni diverse”. E poi c’è Antonio Di Pietro, convintissimo sostenitore del Comitato del SI: simbolo vivente della lotta alla corruzione durante l’epopea di Tangentopoli, fieramente antiberlusconiano da sempre e minimamente arruolabile, sotto alcun aspetto, alle detestatissime (dal fronte del NO) truppe governative e meloniane.

Per concludere – tolte di mezzo le forzature ideologiche di chi parla pro domo sua –  un dubbio si leva all’orizzonte accecante come  un sole d’agosto: se davvero il principio del giudice terzo è rubricabile alla stregua di un diritto “naturale”, di un bisogno “fisiologico” , di un innato senso equitativo albergante in ogni uomo, come si può difendere con tanta ostinazione un sistema dove accusa e  giudizio sostanzialmente “pari” sono? Non si tratta di sovvertire o attaccare i giudici, ma esattamente del contrario: rafforzarne l’autorevolezza agli occhi dei cittadini. Perché non va preservata solo l’indipendenza della magistratura dalle interferenze della politica. Va anche garantita l’indipendenza di chi decide se hai sbagliato e devi pagare da chi ti accusa di aver sbagliato e di dover pagare.

Francesco Carraro

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