Articolo a cura di Avv. Francesco Carraro e Dr. Carmelo Galipò pubblicato su
RESPONSABILITÀ SANITARIA
RISCHIO CLINICO E VALORE DELLA
PERSONA
Fascicolo unico – Annuale (30.4.2025)
La stima del danno da morte anticipata: una proposta metodologica
Il problema della quantificazione del danno da morte anticipata rappresenta una delle questioni più delicate nell’ambito della responsabilità civile, in particolare nel contesto della responsabilità sanitaria.
Il sistema di risarcimento a punti elaborato dal Tribunale di Milano nel 2022 ha introdotto un metodo “innovativo” (in realtà, ispirato alle tabelle di Roma e avallato dalla giurisprudenza di Cassazione) per calcolare il danno non patrimoniale da morte, basato sull’attribuzione di un punteggio assegnato ai familiari della vittima deceduta. Il sistema è stato sviluppato per uniformare i risarcimenti e per rispondere alle esigenze di maggiore chiarezza e prevedibilità nelle decisioni giuridiche, rispetto al precedente format basato su importi variabili all’interno di un range prestabilito da apposite “forchette”.
In sintesi, il metodo di risarcimento a punti introdotto dal Tribunale di Milano nel 2022 offre un criterio più dettagliato e flessibile per quantificare il danno non patrimoniale derivante (ai prossimi congiunti) dalla morte di una persona, basato su criteri oggettivi e facilmente applicabili nelle varie situazioni.
Un problema, però, si pone (con il rischio di restare insoluto) nel caso in cui la vittima del sinistro abbia, al momento dell’evento, una aspettativa di vita già pregiudicata dalla preesistenza di una patologia che ne riduca, più o meno sensibilmente, le speranze di sopravvivenza futura.
Si parla solitamente, in questi casi, di “perdita anticipata del rapporto parentale”.
I. La criticità dei metodi di calcolo attuali
La giurisprudenza di legittimità, già con Cassazione nr. 15991/2011, aveva messo in luce la necessità di ridimensionare il risarcimento in casi consimili: “Il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell’intervento (commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale – riconosciuto ai congiunti – potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto”.
A tal proposito, i criteri di liquidazione proposti dalla giurisprudenza sono i seguenti:
1. Equità pura (Tribunale di Modena, Tribunale di Milano);
2. Proporzionalità rispetto al danno catastrofale: “Reputa la Corte che sia corretto, sul piano equitativo, tenuto conto dell’assenza di allegazioni più circostanziate di quelle sopramenzionate in merito alla reale alterazione della vita familiare e allo sconvolgimento delle abitudini di vita, tenuto altresì conto del fatto che il dante causa sarebbe comunque deceduto due anni e due mesi dopo, liquidare a ciascuna delle eredi somma pari alla metà di quella complessivamente liquidata iure hereditario, ossia 17.500,00 Euro a testa, per complessivi Euro 35.000,00” (Corte d’Appello di L’Aquila, 08.02.2019).
3. Proporzionalità tra aspettativa di vita media e aspettativa di vita effettiva al momento del decesso: “Cosi’, se l’importo liquidabile in favore del coniuge superstite sarebbe stato pari, in ipotesi di aspettativa di vita media del congiunto, ad euro 220.000,00, la minore aspettativa di vita del C. giustifica una liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in favore della moglie nell’importo pari ad euro 137.500,00 (220.000,00: 16 = x: 10). Analogamente, effettuando il medesimo calcolo, l’importo liquidabile in favore del figlio ammonta ad euro 68.750,00 (110.000,00: 16 = x: 10) (Tribunale di La Spezia, 21.09.20).
4. Proporzionalità rispetto a un danno biologico permanente del 100% da usare come “pietra di paragone”: “Il danno va liquidato: a) determinando la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%; b) dividendo tale somma per il numero di anni della vittima; c) moltiplicando il risultato per il numero degli anni di possibile sopravvivenza; d) calcolando sull’importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta” (App. Napoli n. 4796/2024).
I metodi di cui sopra, basandosi sull’equità ovvero su una mera proporzione matematica rispetto all’aspettativa di vita residua o addirittura su punti di riferimento ultronei e non pertinenti (come l’invalidità permanente totale), risultano generici, inadeguati e potenzialmente iniqui.
Tali approcci possono facilmente condurre a risultati paradossali, come il riconoscimento di un risarcimento significativamente inferiore per il coniuge di un soggetto con aspettativa di vita ridotta rispetto a quello spettante al coniuge di un soggetto sano ma molto anziano (e, quindi, con un orizzonte esistenziale ugualmente “risicato”).
II. Ratio sottesa alla proposta metodologica
La soluzione metodologica avanzata dagli scriventi si basa su un sistema più equilibrato che tiene conto della struttura delle più recenti e succitate tabelle a punti di Milano, oggi articolate in cinque distinte “categorie situazionali”.
La proposta muove da una considerazione lapalissiana: la ridotta aspettativa di vita incide esclusivamente sulla prima delle cinque categorie (età della vittima), lasciando inalterate le altre quattro (età del superstite, convivenza, sopravvivenza di altri parenti, intensità del rapporto).
Infatti, l’unica differenza tra le due fattispecie (soggetto deceduto con aspettativa di vita “ordinaria” ovvero “normale” e soggetto deceduto con aspettativa di vita pregiudicata da pregresse comorbilità, e quindi inferiore rispetto alla “speranza” di vita statistica) risiede nel numero di anni che – prevedibilmente, rebus sic stantibus – i due soggetti degli esempi testè richiamati hanno di fronte a sé.
Per contro, in entrambi i casi (id est: in qualsiasi caso di sinistro mortale) non vengono “toccate” (né vi è ragione perché lo siano) le altre quattro categorie situazionali delle tabelle meneghine: età dei superstiti, numero dei superstiti, convivenza, intensità della relazione.
E ciò trova un compiuto avallo nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la durata della vita residua del danneggiato incide in misura diversa sul danno dinamico-relazionale rispetto al danno da sofferenza interiore: mentre per il primo le conseguenze pregiudizievoli si moltiplicano proporzionalmente alla durata della vita residua, per il secondo la sofferenza ha una dimensione atemporale che si manifesta con massima intensità nell’immediato e col tempo è destinata non a scomparire ma a cambiare” (Cass. civ. n. 26185/2024).
La Cassazione ha, In proposito, affermato che “causare la morte d’un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d’un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita; l’unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica clinica” (Cass. civ. n. 35998/2023).
Nello stesso senso, anche altre pronunce della giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità sanitaria per omessa o ritardata diagnosi di patologia tumorale, sussiste il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno quando una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di intervenire sulla patologia in fase precoce, garantendo al paziente maggiori possibilità di sopravvivenza e una migliore qualità della vita residua” (Cass. civ. n. 29150/2024).
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che “il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l’incertezza eventistica che caratterizza la chance è stata smentita dall’evento” (Cass. civ. n. 12279/2024).
IV. Proposta metodologica
Innanzitutto, sul piano lessicale e semantico si propone di abbandonare la dizione “danno da perdita anticipata del rapporto parentale”.
Infatti, il decesso di un soggetto determina sempre la perdita anticipata del rapporto parentale: sia laddove il decesso colpisca una vittima “sana” (e dunque con una aspettativa di vita ordinaria e desumibile dalle statistiche di settore) sia laddove il decesso colpisca una vittima già precedentemente pregiudicata da comorbilità pregresse. In entrambi i casi, la morte arriva “prima” del dovuto.
Semmai, una dicitura più corretta sarà: “danno ai prossimi congiunti per intervenuto decesso di un soggetto con pregiudicata aspettativa di vita”.
Le tabelle di Milano, come dianzi ricordato, si strutturano in un “sistema a punti” articolato in cinque distinte “categorie situazionali” (età della vittima, età del superstite, convivenza, sopravvivenza di altri parenti, intensità del rapporto) ciascuna delle quali risulta “destinataria” di un certo punteggio.
Ora, come parzialmente anticipato nel paragrafo precedente, a ben vedere la eventuale ridotta speranza di vita di un soggetto già pregiudicato per altre cause nella sua concreta aspettativa esistenziale (rispetto a quella “media” nazionale dei suoi coetanei) va ad “impattare” esclusivamente sulla prima delle cinque “categorie situazionali” testè menzionate.
Infatti, in entrambe le ipotizzate situazioni (aspettativa di vita ordinaria in base alla media statistica nazionale e aspettativa di vita pregiudicata da comorbilità pregresse) ben quattro delle cinque predette categorie non sono affatto “intaccate”, in quanto l’eventuale comorbilità pregressa (dovuta a causa estranea alla condotta illecita altrui) va ad incidere solo sulla prima categoria situazionale (vale a dire l’età della vittima e, più precisamente, la distanza cronologica tra tale età anagrafica e la data di presumibile morte futura).
Ergo, è del tutto scorretto, sul piano concettuale e operativo, “abbattere” a colpi di metaforica accetta, l’importo del risarcimento dovuto (in applicazione delle succitate tabelle) ai prossimi congiunti di una vittima primaria la quale vanti, al momento del decesso, una speranza di vita inferiore alla media dei suoi coetanei.
L’unico “intervento” di labor limae ipotizzabile, in quanto ragionevolmente allineato ai criteri milanesi, potrebbe consistere, eventualmente, in una “riduzione” del punteggio previsto tabellarmente con precipuo riferimento all’età anagrafica della vittima.
Si tratterà, molto semplicemente, di andare a individuare nella prima categoria situazionale, quale sarebbe il punteggio spettante ad un soggetto che dovesse trovarsi “naturalmente” (e cioè senza comorbilità pregresse) nelle stesse condizioni della sventurata vittima afflitta da malattie. E ciò, ovviamente, con riferimento alla speranza di vita espressa in “anni mancanti” prima della prevedibile fine.
Poniamo l’esempio di un uomo quarantacinquenne il quale venga a mancare, per effetto di un atto illecito altrui (come una malpractice medica) in un momento della vita in cui la di lui aspettativa non era di 37 anni (come per tutti i suoi coetanei), ma di 10.
Ebbene, egli si troverà nelle condizioni di un settantaduenne in normali condizioni di salute: infatti, un maschio italiano settantaduenne, in base alle statistiche ISTAT, ha di fronte a sé circa dieci anni di vita. Dunque, si dovrà – in sede di stima e liquidazione del danno spettante ai prossimi congiunti del quarantacinquenne del nostro esempio – assegnare in sede di computo (per la categoria situazionale “età della vittima primaria”) non già 14 punti, ma 8.
Dovranno, invece, restare inalterati i punteggi estrapolati, rispetto al medesimo caso, per le altre quattro categorie situazionali. Nessuna delle quali, come già detto, viene in alcun modo alterata dalle pregiudicate condizioni della vittima primaria dovute a pregresse comorbilità.
V. Conclusioni
Questo approccio metodologico rappresenta una soluzione equilibrata che, superando le criticità degli attuali criteri di calcolo puramente proporzionali, garantisce una più corretta ed equa valutazione del danno da morte anticipata, nel rispetto sia dei principi di integrale riparazione del danno che delle peculiarità del caso concreto.
Avv. Francesco Carraro
Dr. Carmelo Galipò