Infezione ospedaliera e decesso del paziente: riconosciuto il diritto al risarcimento dei familiari

Una recente decisione del Tribunale di Padova ha affrontato un tema di particolare rilievo nella responsabilità sanitaria: quello delle infezioni contratte in ambito ospedaliero e delle conseguenze che possono derivarne.

La vicenda riguarda un paziente sottoposto a intervento cardiochirurgico che, nel corso della degenza, ha contratto una grave infezione da batterio multiresistente. L’infezione ha progressivamente compromesso il quadro clinico, fino a determinare un esito fatale per shock settico.

I familiari del paziente hanno quindi intrapreso un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni, ritenendo che l’evento fosse riconducibile a carenze nella gestione del rischio infettivo all’interno della struttura sanitaria.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria e delle consulenze tecniche, ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera, evidenziando come non sia stata fornita prova adeguata dell’effettiva adozione e applicazione delle misure necessarie a prevenire il rischio di infezioni nosocomiali.

In particolare, la decisione ribadisce un principio ormai consolidato: non è sufficiente che l’ospedale dimostri di aver formalmente previsto protocolli e linee guida, ma è necessario che tali misure siano concretamente applicate e verificabili nella pratica clinica.

Accertato il nesso causale tra l’infezione contratta durante il ricovero e il decesso del paziente, il giudice ha quindi condannato la struttura sanitaria al risarcimento dei danni in favore dei familiari, per un importo significativo.

La vicenda è stata oggetto anche di attenzione da parte della stampa locale, che ha dato conto della decisione evidenziandone i profili di maggiore impatto.

Il caso è stato seguito dall’avvocato Francesco Carraro, che ha assistito i familiari nel corso del giudizio, contribuendo all’accertamento delle responsabilità e alla tutela dei loro diritti.

La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza di un rigoroso rispetto delle procedure di prevenzione delle infezioni in ambito sanitario, nonché della necessità di garantire una tutela effettiva ai pazienti e ai loro familiari nei casi in cui tali standard non vengano rispettati.

Infezioni ospedaliere e responsabilità sanitaria: una recente decisione del Tribunale di Padova

Una recente pronuncia del Tribunale di Padova ha riportato all’attenzione il tema, sempre attuale, della responsabilità delle strutture sanitarie per infezioni contratte in ambito ospedaliero.

La vicenda trae origine dal ricovero di un paziente sottoposto a interventi e accertamenti presso un’azienda ospedaliera, nel corso dei quali egli contraeva un’infezione da microrganismo multiresistente. L’evoluzione del quadro clinico conduceva, nel tempo, a un aggravamento delle condizioni di salute sino al decesso.

I familiari del paziente promuovevano quindi un’azione giudiziaria volta ad accertare la responsabilità della struttura sanitaria, lamentando l’insufficienza delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e delle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio, ha ritenuto accertata la responsabilità della struttura ospedaliera, evidenziando come non sia stata fornita adeguata prova dell’effettiva adozione e concreta applicazione dei protocolli previsti dalle linee guida e dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio infettivo.

In particolare, la decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui grava sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi dell’evento dannoso. Non è sufficiente, a tal fine, la mera predisposizione formale di protocolli e procedure, essendo invece necessario provare la loro effettiva e puntuale attuazione.

Accertato il nesso causale tra l’infezione contratta durante la degenza e il successivo decesso del paziente, il giudice ha quindi condannato l’azienda sanitaria al risarcimento dei danni in favore dei familiari.

La pronuncia conferma l’importanza, per le strutture sanitarie, di garantire non solo l’adozione di adeguati modelli organizzativi, ma anche la loro concreta e verificabile applicazione nella pratica clinica quotidiana.

Al contempo, essa ribadisce la centralità della tutela del paziente e dei suoi familiari, in un ambito in cui la corretta gestione del rischio clinico rappresenta un elemento essenziale del diritto alla salute.

Fondo di Garanzia: la Cassazione chiude la porta alle difese dilatorie

Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 18 marzo 2026, n. 6419

La vicenda concreta è drammatica, ma il principio che la Cassazione afferma con questa ordinanza del 18 marzo 2026 ha un respiro molto più ampio del singolo caso e tocca un punto delicatissimo del contenzioso da circolazione stradale: come si prova la scopertura assicurativa del veicolo responsabile quando il danneggiato agisce contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Il fatto, in sé, è lineare. Un’autovettura in fase di sorpasso viene urtata dall’autocarro che sta svoltando a sinistra; la vettura sbanda, finisce contro un albero e il conducente muore. Gli eredi agiscono contro il conducente del mezzo pesante e contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia, deducendo che il veicolo del responsabile fosse privo di copertura assicurativa. Il Tribunale di Lecce accerta la scopertura, ritiene un concorso di colpa nella misura del 70% a carico del conducente dell’autocarro e del 30% a carico della vittima e condanna in solido i convenuti. La Corte d’appello conferma. L’impresa designata ricorre in Cassazione con sei motivi. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Il punto davvero importante della decisione sta nel modo in cui la Corte affronta i primi due motivi, quelli con cui la compagnia tenta di sostenere che la Corte territoriale avrebbe “invertito” l’onere della prova, pretendendo dalla stessa impresa designata la prova positiva dell’esistenza di una copertura assicurativa.

La risposta della Terza Sezione è molto chiara e, direi, molto opportuna. La Corte afferma che nessuna indebita inversione dell’onere probatorio vi è stata, perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio della vicinanza della prova. E qui la Cassazione compie un passaggio che vale la pena riportare testualmente, perché è il cuore della decisione: gli attori avevano assolto il proprio onere “producendo il certificato di (omissis) … attestante la scopertura assicurativa, così dimostrando il fatto costitutivo della loro pretesa”; a quel punto gravava sull’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa copertura, trattandosi di un fatto “rientrante nella sua sfera di conoscibilità qualificata”, dato che le compagnie assicurative hanno accesso diretto alle banche dati RCA.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte merita di essere letto con attenzione, perché condensa in poche righe un criterio di enorme rilevanza pratica:

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui l’affidamento sulla sussistenza di una valida polizza sia stato ingenerato nel danneggiato dal rilascio di un certificato o dalla esposizione di un contrassegno assicurativo sulla vettura del danneggiante, cui segua l’attestazione della compagnia indicata dal responsabile dell’inesistenza della copertura, il danneggiato può proporre l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, spettando all’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle banche dati assicurative, non potendosi gravare il danneggiato di una “probatio diabolica” circa un fatto negativo universale”.

Il punto è esattamente questo.
La compagnia ricorrente provava a spostare il piano del giudizio su un terreno solo apparentemente rigoroso, ma in realtà profondamente distorsivo: pretendere dal danneggiato la prova piena e universale di un fatto negativo, cioè dell’inesistenza di qualunque copertura assicurativa possibile. La Cassazione rifiuta questa impostazione e lo fa per una ragione che sta tutta dentro la logica del processo civile: il danneggiato deve certamente allegare e provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ma non può essere costretto a una dimostrazione impossibile quando la controparte professionale dispone, per posizione tecnica e istituzionale, degli strumenti conoscitivi idonei a verificare l’esatto stato della copertura.

Qui il principio della vicinanza della prova non viene usato come formula retorica o come scorciatoia equitativa. Viene usato per quello che deve essere: uno strumento di razionalità processuale. Se il danneggiato produce l’attestazione negativa della compagnia indicata dal responsabile, ha già fatto quanto, ragionevolmente, può essergli chiesto. A quel punto non ha alcun senso pretendere che compia ulteriori peregrinazioni probatorie nell’universo delle possibili coperture. Chi può sapere se esista una diversa polizza è, prima e meglio di chiunque altro, l’impresa designata, che opera professionalmente nel sistema e ha accesso immediato ai dati rilevanti.

La sentenza è importante anche per un secondo profilo, più processuale ma non meno utile. La compagnia aveva tentato di trasformare in questione di legittimità ciò che era, in realtà, una contestazione di merito: il contenuto della documentazione, la mancata ammissione di una prova testimoniale a distanza di quasi vent’anni, la ripartizione della colpa tra i conducenti. Anche su questo la Cassazione è netta. Il travisamento di un documento non sussiste quando non si è in presenza di un errore percettivo puro, ma di una valutazione critica del suo contenuto. La scelta di non ammettere un teste oculare così lontano nel tempo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può legittimamente preferire “rilievi tecnici oggettivi compiuti nell’immediatezza del sinistro”. Quanto alla graduazione della colpa, la Corte richiama un principio fin troppo noto ma sempre opportuno da ribadire: la ripartizione percentuale della responsabilità è apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo se la motivazione manca o è radicalmente incoerente. Altrimenti, il ricorso diventa per ciò che è: un tentativo “surrettizio” di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Il messaggio complessivo dell’ordinanza, a ben vedere, è duplice.

Il primo messaggio è sostanziale: nelle azioni contro il Fondo di Garanzia il danneggiato non deve essere schiacciato sotto un onere probatorio irragionevole quando abbia già fornito un serio principio di prova della scopertura assicurativa. È una presa di posizione di civiltà processuale, prima ancora che di tecnica giuridica.

Il secondo messaggio è metodologico: la Cassazione non è il luogo in cui si ridiscutono documenti, CTU cinematiche, verbali e prove testimoniali già vagliati da due giudici di merito, salvo i casi eccezionali in cui si scivoli davvero fuori dal perimetro della legittimità.

In questo senso l’ordinanza n. 6419 del 2026 non inventa nulla di eclatante, ma fa qualcosa di molto più utile: mette ordine. E lo mette proprio là dove, nei giudizi contro le imprese designate del Fondo, spesso si annidano difese solo apparentemente sofisticate, ma in realtà costruite per spostare sul danneggiato un peso probatorio che l’ordinamento non può e non deve imporgli.

In sintesi, la Cassazione chiama le cose con il loro nome.
E quando parla di “probatio diabolica”, non sta facendo letteratura. Sta semplicemente ricordando che anche il processo civile, se vuole restare un processo, deve continuare a distinguere tra prova difficile e prova impossibile.

Avv. Francesco Carraro

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Mille e un motivo per votare SÌ al referendum — e continuare a vivere

È curioso osservare come un referendum che, a voler essere onesti, offre pochissimi argomenti razionali per votare “no” sia riuscito comunque a dividere il Paese in due blocchi contrapposti quasi speculari. È una fotografia abbastanza impietosa di come funzionano davvero le democrazie contemporanee: non sono i neuroni a guidare le scelte collettive, ma le tribù (col decisivo contributo delle tivù). Troppe persone non scelgono dopo aver soppesato pro e contro su una bilancia logica, ma su una ideologica; votano in base a tic involontari di simpatia viscerale, spinti da riflessi incondizionati di appartenenza, o per ancestrale fedeltà ad un “campo”. In altre parole: prima si chiedono da che parte “devono” stare, in quale curva militare, per chi bisogna tifare, e solo poi cercano le ragioni per cui la propria “squadra” avrebbe ragione.

Allora, proviamo a ragionare frigido pacatoque animo (con spirito algido e distaccato) come insegnavano il Latini. Sgombriamo il campo dalle emozioni di chi vede ovunque Meloni. La riforma sottoposta al vaglio referendario agisce su alcuni articoli della Costituzione — l’87, il 102, il 104, il 105, il 106, il 107 e il 110 — ma nemmeno uno di essi, neppure quelli riscritti quasi integralmente come il 104 e il 105, scalfisce l’autonomia della magistratura. Anzi: l’articolo 104 continua a recitare, come ha sempre fatto, che la magistratura costituisce “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Con una conseguenza quasi paradossale: se la riforma passerà, quella garanzia non verrà ridotta ma semmai  replicata in due distinti ordini di autogoverno — quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri — ciascuno dotato di un proprio Consiglio superiore. Tantomeno viene toccato uno dei pilastri più richiamati, e reclamati, nel dibattito pre-elettorale: l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) resta al suo posto come pure il principio, altrettanto intonso, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101). Tutto il resto appartiene più alla polemica politica che alla lettura del testo costituzionale.

Ma ci sono anche aspetti involontariamente comici, in tutta la faccenda, che meritano una menzione d’onore (e magari una risata liberatoria). Non foss’altro perché proprio  guitti,  comici, attori e ballerine sono quasi tutti per il NO (non si capisce bene, anzi si capisce fin troppo bene, dall’alto di quale incompetenza). Ad ogni buon conto, i sostenitori più convinti del SI  dovrebbero  essere proprio i fautori “progressisti” del fronte del NO. Perché la separazione delle carriere non è un’invenzione della destra: è una riforma che, per almeno un quarto di secolo, ha abitato stabilmente nei programmi e nelle riflessioni della sinistra riformista. La propose la Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema nel 1997, che immaginava carriere costituzionalmente distinte tra giudici e pubblici ministeri. Tornò nei programmi dell’Ulivo all’alba del 2000, riapparve nel 2007 nel disegno di legge costituzionale presentato dal ministro Mastella durante il secondo governo Prodi e continuò a riaffiorare nel dibattito del Partito Democratico, dove autorevoli esponenti hanno a lungo sostenuto che la terzietà del giudice richiede percorsi professionali separati. Persino la riforma Cartabia del 2021-2022 — sostenuta da molti esponenti di sinistra — ha rafforzato la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Per questi motivi, ascoltare un dirigente di sinistra denunciare la separazione delle carriere come un attentato alla democrazia rappresenta davvero un viaggio surreale nei territori ancora inesplorati della dissonanza cognitiva.

E se proprio vogliamo restare nel campo delle forze politiche oggi all’opposizione, nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle del 2018 la riforma della giustizia conteneva una denuncia esplicita delle logiche correntizie interne alla magistratura e indicava l’obiettivo di spezzare il potere delle correnti nelle dinamiche del CSM. In altre parole, il problema oggi minimizzato era riconosciuto come palese anche dai grillini.

C’è poi una domanda elementare che basterebbe da sola a sgombrare il campo da tre quarti della retorica che ammorba il dibattito. Una domanda a cui chiunque — da uno scolaretto di prima a un emerito di diritto costituzionale — darebbe la stessa identica risposta. Proviamo ad auto-somministrarvela in prima persona: se tu fossi imputato in un processo penale, vorresti che il giudice chiamato a decidere sulla tua colpevolezza appartenesse allo stesso ordine, allo stesso corpo, alla stessa carriera di chi ti accusa? Vorresti cioè che giudice e pubblico ministero facessero parte della medesima organizzazione professionale, con gli stessi percorsi, gli stessi concorsi, gli stessi organi di autogoverno? Astenersi masochisti cronici e autolesionisti anonimi.

In Europa, del resto, il modello italiano non è la regola: è un’eccezione piuttosto rara. Nella grande maggioranza delle democrazie occidentali chi accusa e chi giudica non appartiene allo stesso ordine professionale o comunque non condivide la stessa carriera giudiziaria. Vale negli Stati dell’Unione europea, vale nel mondo anglosassone — dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dal Canada all’Australia — e vale in quasi tutte le democrazie mature. L’Italia è tra i pochissimi Paesi europei nei quali giudici e pubblici ministeri appartengono formalmente allo stesso ordine giudiziario. Siamo tra i pochissimi “eletti” dove continua a sopravvivere questa peculiare specie di magistratura “onnivora”  che fagocita carriere giudicanti e carriere requirenti.

E proprio qui si colloca un’altra questione non di rado subdolamente  rimossa: quella della contiguità culturale. Non si tratta di insinuare sospetti sull’imparzialità dei giudici — sarebbe tanto ingeneroso quanto infondato — ma di prendere atto di un dato strutturale. Se chi accusa e chi decide proviene dallo stesso concorso, dalla stessa formazione, dalla stessa carriera e dallo stesso corpo professionale, è inevitabile si formi una inopportuna e deleteria “prossimità” culturale. Il che, in un sistema di pesi e contrappesi più delicato di un orologio atomico (qual è il processo penale) non può che incrinare la fiducia “percettiva” in una indefettibile equidistanza del giudice rispetto agli altri due attori delle dinamiche processuali. La giustizia non deve essere soltanto imparziale, deve anche apparire tale. L’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo insiste proprio su questo punto: la neutrale terzietà del Giudice. Non basta, a garantirla, la coscienza del foro interiore; essa deve essere resa auto-evidente dall’organizzazione intrinseca del “foro” esteriore.

Veniamo ora al maledetto sorteggio sovente trattato alla stregua di un arnese barbarico indegno di sistemi giuridici evoluti, alla stregua di un’ordalia medievale. In realtà, esso è già presente nel nostro ordinamento. Nelle Corti d’Assise, per esempio, i giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi dei cittadini idonei. Il Tribunale dei ministri prevede componenti individuati in consimile manierasorteggiati tra i magistrati del distretto. Persino la Corte costituzionale, nel giudicare il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione, è integrata con soggetti estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. Lo stesso criterio compare in vari ambiti amministrativi: dalla formazione (in molti casi affidata alla sorte) delle commissioni nei concorsi pubblici alla scelta dei commissari nelle procedure di appalto, fino alla designazione degli scrutatori nei seggi elettorali.

Del resto, l’idea che il sorteggio possa servire a raffreddare le dinamiche di appartenenza non è una fantasia partorita in un raptus di eccentricità: è stata riconosciuta persino all’interno della magistratura. Nel sistema dei concorsi per magistrato ordinario, infatti, alcuni componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati proprio mediante sorteggio da appositi elenchi. La ragione è fin troppo evidente: ridurre il rischio che la selezione dei commissari — e quindi, indirettamente, dei futuri magistrati — sia condizionata dalle logiche “partitiche” di cui trattasi. Non si vede perché uno strumento sdoganato persino dal CSM (per la selezione dei commissari d’esame), non dovrebbe funzionare per la selezione di quest’ultimo.

Un capitolo a parte merita la proposta di istituire un’Alta Corte disciplinare, vale a dire un organo distinto rispetto al CSM e chiamato a giudicare gli illeciti dei magistrati. Oggi il sistema disciplinare resta largamente interno alla magistratura stessa. I sostenitori della riforma ricordano spesso un dato che circola da anni nel dibattito pubblico: secondo alcune ricostruzioni, la stragrande maggioranza degli esposti disciplinari — in alcune stime oltre il novanta per cento — si conclude senza sanzioni effettive. Il punto non è tanto la precisione aritmetica della percentuale, quanto il problema di fondo che essa pone: un sistema disciplinare percepito come troppo domestico per non essere anche fazioso. Separare le funzioni dell’Alta Corte da quelle di auto-governo dei consigli superiori – vieppiù in un contesto dove il sorteggio mantiene la sua centralità – riduce drasticamente il rischio di derive correntizie e di soluzioni (o assoluzioni) di comodo non ispirate a reali criteri di giustizia, ma ad altrimenti possibili, se non addirittura probabili, logiche di ripartizione e di (reciproco) favore.

C’è poi la questione degli sponsor e degli influencer. Il fronte del NO ha fatto circolare la voce secondo cui i “buoni” (per cultura giuridica e statura democratica) voterebbero contro la riforma e i “cattivi” (diciamo pure i “fasci”) a favore. Peccato che tra i fautori del SI vi siano due veri e propri pezzi da novanta al di sopra di ogni sospetto di connivenza con il nemico di destra. Infatti, tra i giuristi favorevoli al SI, spicca Sabino Cassese, professore emerito della Scuola Normale di Pisa ed ex giudice della Corte costituzionale, il quale ha spiegato, con la consueta chiarezza, che accorpare pubblico ministero e giudice nella  stessa carriera è “come chiedere che chirurgo e anestesista siano la stessa cosa: lavorano nello stesso sistema, ma svolgono funzioni diverse”. E poi c’è Antonio Di Pietro, convintissimo sostenitore del Comitato del SI: simbolo vivente della lotta alla corruzione durante l’epopea di Tangentopoli, fieramente antiberlusconiano da sempre e minimamente arruolabile, sotto alcun aspetto, alle detestatissime (dal fronte del NO) truppe governative e meloniane.

Per concludere – tolte di mezzo le forzature ideologiche di chi parla pro domo sua –  un dubbio si leva all’orizzonte accecante come  un sole d’agosto: se davvero il principio del giudice terzo è rubricabile alla stregua di un diritto “naturale”, di un bisogno “fisiologico” , di un innato senso equitativo albergante in ogni uomo, come si può difendere con tanta ostinazione un sistema dove accusa e  giudizio sostanzialmente “pari” sono? Non si tratta di sovvertire o attaccare i giudici, ma esattamente del contrario: rafforzarne l’autorevolezza agli occhi dei cittadini. Perché non va preservata solo l’indipendenza della magistratura dalle interferenze della politica. Va anche garantita l’indipendenza di chi decide se hai sbagliato e devi pagare da chi ti accusa di aver sbagliato e di dover pagare.

Francesco Carraro

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Responsabilità civile oggi: perché le “partite” processuali si vincono prima della sentenza

Chi si occupa quotidianamente di responsabilità civile, sanitaria o RC Auto ha probabilmente maturato una sensazione precisa: da tempo non assistiamo a riforme dirompenti o a sentenze “epocali”. Eppure, il lavoro dell’avvocato è diventato più complesso, non più semplice. Non perché le regole siano cambiate, ma perché si sono stabilizzate.

Il quadro normativo e giurisprudenziale attuale è, sotto molti profili, coerente e prevedibile. La responsabilità sanitaria continua a muoversi lungo i binari tracciati dalla Gelli-Bianco; la RC Auto resta ancorata a criteri consolidati in tema di dinamica del sinistro, concorso di colpa e quantificazione del danno; la responsabilità civile in senso lato è governata da principi che chiunque frequenti le aule di giustizia conosce bene. Eppure, proprio questa stabilità impone un cambio di mentalità.

Oggi la differenza tra una causa vinta e una causa persa raramente si gioca sull’interpretazione creativa della norma. Si gioca, molto più spesso, sulla qualità dell’impostazione iniziale. Nei giudizi di responsabilità sanitaria, ad esempio, non è più sostenibile confidare in un generico richiamo alla colpa del medico o della struttura: occorre un’allegazione puntuale, tecnicamente credibile, capace di dialogare con la futura consulenza tecnica. Analogamente, in RC Auto, la ricostruzione del fatto non è un passaggio preliminare ma il vero cuore del processo: una dinamica fragile o approssimativa difficilmente potrà essere raddrizzata nei gradi successivi.

Anche la funzione della Cassazione è mutata nella percezione di molti operatori. Non è più – se mai lo è stata – il luogo in cui recuperare una causa persa nel merito. È un giudice di controllo, sempre più rigoroso, che interviene solo quando la decisione impugnata presenta vizi strutturali: motivazioni apparenti, salti logici, violazioni evidenti delle regole sull’onere della prova. Chi arriva in legittimità senza questi presupposti spesso lo fa solo per sentirsi dire che il problema non è giuridico, ma fattuale.

In questo contesto, il vero terreno di competizione professionale si sposta a monte. Conta la capacità di selezionare i casi, di dire qualche “no” in più al cliente, di investire tempo nella fase istruttoria e nella preparazione della CTU. Conta, soprattutto, la consapevolezza che il processo civile non è una sequenza di atti standardizzati, ma un percorso che richiede coerenza metodologica e strategica, non solo squisitamente giuridica, dall’inizio alla fine.

La responsabilità civile di oggi non premia l’improvvisazione né l’iper-tecnicismo fine a se stesso. Premia la solidità del ragionamento, la precisione dell’allegazione e la capacità di costruire una storia processuale che regga, prima ancora che alla lettura del giudice, al vaglio della logica.

Avv. Francesco Carraro

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Le ultime sull’Arbitrato assicurativo e sulla giurisprudenza in ambito di malpractice: continuità, non rivoluzioni

Negli ultimi mesi il dibattito sulla responsabilità civile, sull’assicurazione e sulla responsabilità sanitaria si è acceso attorno ad alcune novità normative e giurisprudenziali che, almeno nel racconto mediatico, sono state presentate come svolte di sistema. A uno sguardo più attento, però, il quadro che emerge è meno frastagliato e, per certi versi, più rassicurante: non siamo di fronte a cambi di paradigma, ma a interventi che si inseriscono in una linea di continuità già tracciata.

Il primo esempio è rappresentato dall’Arbitro Assicurativo. Si è parlato di una “novità” capace di incidere profondamente sul contenzioso assicurativo. In realtà, la sua introduzione non altera l’assetto delle tutele giurisdizionali né sostituisce il giudice ordinario. L’Arbitro è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, rivolto esclusivamente ai rapporti tra cliente e impresa di assicurazione, che opera sul piano della correttezza della gestione del sinistro e dell’adempimento contrattuale. Non è obbligatorio per il danneggiato, non preclude l’azione giudiziaria e non produce effetti vincolanti paragonabili a una sentenza. Il suo possibile valore, per chi assiste professionalmente i clienti, sta semmai nella funzione di pressione e di chiarimento anticipato delle posizioni, soprattutto nei casi in cui il diniego o la liquidazione appaiano fondati su valutazioni unilaterali o su motivazioni stereotipate.

Anche sul versante del danno alla persona, l’aggiornamento della Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni non ha inciso sull’impianto del sistema risarcitorio. La struttura tabellare resta immutata, così come i criteri di calcolo e la logica sottesa alla quantificazione del danno non patrimoniale. L’intervento si è limitato all’adeguamento dei coefficienti economici, in coerenza con la funzione perequativa che il legislatore aveva previsto sin dall’origine. Non vi è stata alcuna riscrittura delle regole, né un mutamento dei rapporti tra danno biologico, età e personalizzazione.

Resta fermo, inoltre, che la Tabella Unica Nazionale trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e soltanto con riferimento alle lesioni di non lieve entità, superiori al 9% di invalidità permanente. La tesi di una sua applicazione retroattiva è stata progressivamente abbandonata dalla giurisprudenza, che ha correttamente ricondotto la TUN nell’alveo delle norme sostanziali, come tali non suscettibili di incidere su fatti anteriori in assenza di una previsione espressa.

In materia di responsabilità sanitaria, iva ricordato che – per le lesioni di lieve entità, anche in ambito sanitario – trovano applicazione le tabelle legali previste dal Codice delle Assicurazioni; per le lesioni di non lieve entità, invece, opera la Tabella Unica Nazionale. Si tratta di un assetto coerente con le finalità della legge Gelli-Bianco, che ha inteso uniformare i criteri risarcitori e ridurre le oscillazioni applicative che avevano caratterizzato il periodo precedente.

Sul piano giurisprudenziale, alcune pronunce recenti della Corte di Cassazione ( su tutte, Cass. civ., Sez. III, n. 34073 del 2025 del 24. dicembre) sono state lette come segnali di un irrigidimento dell’onere probatorio a carico dell’attore nei giudizi di responsabilità sanitaria. Anche qui, però, l’analisi attenta mostra una sostanziale continuità con il diritto vivente. La Corte ha ribadito principi già consolidati: all’attore spetta l’onere di allegare la colpa, deducendo un contegno del sanitario astrattamente idoneo a cagionare il danno, mentre sul medesimo incombe la prova del nesso causale tra quel contegno e l’evento lesivo, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. Nessuna anticipazione della prova della colpa, nessun innalzamento delle soglie probatorie, ma un richiamo alla necessità di non confondere il piano dell’errore con quello della causalità.

Anche la recente sentenza della Corte costituzionale (nr. 170 del 25 novembre 2025) in tema di chiamata dell’assicuratore nel processo penale ha un ambito applicativo ben delimitato. Essa interviene esclusivamente sul processo penale e sulla possibilità, per la vittima, di evocare ivi in giudizio l’assicuratore della struttura sanitaria, senza incidere in alcun modo sulle regole del gioco del giudizio civile in ambito di malpractice, né sull’assetto precipuamente civilistico dell’onere della prova. Per chi privilegia il contenzioso civile, anche per la maggiore “garanzia” offerta dal relativo sistema probatorio, non si tratta di una pronuncia destinata a modificare strategie o assetti consolidati.

Letti nel loro insieme, questi elementi restituiscono l’immagine di un sistema che non sta cambiando direzione, ma sta cercando di rendere più stabili e prevedibili le regole del gioco. Meno spazio per soluzioni estemporanee, maggiore attenzione alla qualità dell’allegazione, alla costruzione del nesso causale e alla coerenza delle decisioni, sia giudiziali sia stragiudiziali. È una evoluzione silenziosa, che incide in misura non trascendentale sul modo di impostare le cause e di gestire il contenzioso.

Un tempo si diceva: nessuna nuova, buona nuova. Oggi potremmo chiosare: pochissime nuove, buonissime nuove. Quantomeno se consideriamo i veri e propri disastri compiuti dal legislatore con le più recenti riforme in materia.

Avv. Francesco Carraro

Apologia del disertore

Nel marzo scorso, la Commissaria europea per la “gestione delle crisi”, Hadja Lahbib, ha presentato un kit di sopravvivenza per 72 ore. Con il tono garrulo e querulo tipico di chi non sa esattamente di cosa sta parlando, ma lo fa perché sta scritto nel copione, la loquace signora ci ha edotti su cosa mettere in saccoccia in caso di crisi. La saccoccia si chiama “borsa della resilienza”, dove il secondo sostantivo non a caso fa rima con deficienza, e anche con demenza. Ci stanno preparando a diventare responsabili, e responsivi, in caso di guerra (hai visto mai…). E così la materna Unione ci insegna a fare le scorte di alcuni “elementi essenziali”: documenti, medicamenti, cibo e acqua, una torcia, fiammiferi, accendino e una cassettina basica di pronto soccorso. Così come, all’epoca della pandemenza, ci insegnarono a lavarci le manine, a indossare le mascherine, a prendere le tachipirine e a inocularci certe peculiari medicine.

Ma andiamo avanti: è notizia di ieri che il Ministro degli esteri Antonio Tajani ha magnificato come segue i provvidenziali effetti collaterali del Ponte sullo Stretto: “Io credo che il Ponte rappresenti, quando ci sarà, punto importante nel trasporto, anche per l’evacuazione, per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud. Perché esiste anche il fianco sud della Nato”. Sempre poche ore fa, il Capo di Stato Maggiore dell’aeronautica francese, Fabien Mandon, nel paventare una escalation armata contro Mosca (ma, in realtà, orwellianamente parlando nella lingua biforcuta delle nostre classi dirigenti, deve leggersi: “nell’auspicare”), ha così ammonito i suoi connazionali (in un modo più diretto, ma anche più sincero, di quello usato dal nostro Tajani): “Ciò che ci manca è la forza di carattere per accettare la sofferenza per proteggere ciò che siamo. Perché bisogna dire le cose come stanno: se il nostro Paese vacilla è perchè non è pronto ad accettare di perdere i propri figli”.

Ecco la chiave di tutto. Mandon finalmente lo ha detto e dobbiamo rendergli grazie perché questa brutalità potrebbe servire a risvegliare chi ancora dorme il sonno dei babbei o coltiva l’inerzia degli ignavi. Il sistema spinge perché voi siate finalmente pronti a “perdere i vostri figli”. Lo siete? Perché –  ove non lo siate già – potreste anche diventarlo; se non con le buone, con le cattive. È quanto successo a una malcapitata famiglia inglese (papà Nathan Trevallion, mamma Catherine Birmingham e i tre figlioletti). Il Sistema – con tutto il suo armamentario di assistenza sociale, giustizia preventiva e ordinanze restrittive o come diamine volete chiamarle – gli ha sospeso la potestà genitoriale. Altro squisito eufemismo orwelliano per dire che gli hanno tolto i figli.

La loro colpa? Vivere in un bosco, seguendo la natura, a contatto con gli animali e in un ambiente incontaminato senza gli insostituibili benefit tecnologici, informatici ed elettrici della “modernità”. Dice: non mandavano a scuola i bambini! Ma questo è un diritto (anche se poco noto) di qualsiasi genitore. Si chiama “scuola parentale” o “home schooling”. E i due poveri genitori lo esercitavano rispettando la legge e impartendo un’istruzione adeguata ai figlioli supportati da un’insegnante. Però, a quanto pare, essi non erano abbastanza civilizzati. Ma i due lo hanno capito certamente. Come direbbe il buon Mandon, lo Stato gli ha spiegato che ci vuole un attimo a “perdere i propri figli”. Vi chiederete se c’è un nesso tra le parole della Lahbib, da cui abbiamo preso le mosse, quelle di Tajani e quelle del generalissimo francese. Eccome se c’è. Lo stesso nesso che passa tra il dire e il fare, tra la terra e il mare, tra la teoria e la pratica, tra un incubo onirico e uno reale.

Ricordatelo sempre: il Sistema è pronto, è rapace, è efficiente. Ed è prossimo il punto di non ritorno, scavallato il quale avrete sempre meno tempo per porvi la domanda cruciale: siete pronti a perdere i vostri figli per una guerra? O a farveli togliere per una disobbedienza?  O, meglio ancora, a “sacrificarli” per un ideale superiore? Perché, gira che ti rigira, alla fine della fiera moltissime persone hanno pur sempre dimostrato di essere pronte a perdere (quasi) tutto: dalla libertà di circolare a quella di pensare, dal diritto di parlare a quello di manifestare, da quello di decidere a quello di lavorare. Hanno cestinato persino la salute (in nome della salute!), fidandosi della Scienza e dello Stato. Ma i figli?

Adesso lo “Stato” sta facendo un salto di qualità. È già disposto a togliervene qualcuno se non vi allineate al “modus vivendi” dettato dalla Matrice del controllo. E si sta attrezzando a toglierveli tutti, se mai fosse necessaria carne da cannone per la crociata contro un mascalzone. Direte che non è possibile, che sarebbe una dissonanza cognitiva schizofrenica quella di un’Europa nata per scongiurare i conflitti del ventesimo secolo e finita con l’augurarsi un conflitto nuovo di zecca nel ventunesimo. Ma allora non ci siamo ancora capiti: la dissonanza cognitiva e la dissociazione schizofrenica non sono un’eccezione, sono la quintessenza stessa e “regolare”  attraverso cui il Sistema e l’Unione ci pascolano. Per loro non è affatto un problema tenere insieme diavolo e a guerra santa. Ma per voi? Quanto pensate manchi al momento in cui vi verrà chiesto un “sacrificio” nuovo, ma “nobile” come quello di arruolare i figli per spedirli al fronte?

Rileggete le parole di Lahbib, Tajani, Mandon. Pensate che lorsignori ciancino a vanvera? Oppure, cosa assai più probabile, stanno cercando – come  fanno da sempre – di “seminare” nuovi slogan, nuove “regole”, nuove “abitudini” nelle menti dei bravi e buoni cittadini della nazione? Solo che, a breve, non  chiederanno più di sacrificare un condizionatore, o un motore a scoppio, o una caldaia, o un piatto di carne, o un litro di vino, o gli stessi neuroni. A breve – come può facilmente intuire chi sa annusare il tempo che fa – chiederanno i figli. Allo stesso modo, dopotutto, in cui i figli sono stati chiesti ai nostri bisnonni, ai tempi della prima e della seconda guerra mondiale. Ma adesso, in teoria, dovremmo essere più scafati. Dovremmo aver imparato che non esistono mai guerre “giuste” o “sante” o “democratiche”. Esistono solo guerre per interessi, per obbiettivi, per agende. In una parola: per “calcoli” economici, politici, sociali e psicologici.

Ed è qui che si pone il tema della diserzione. Il disertore è sempre stato considerato un vigliacco, un fuggitivo, un criminale che si sottrae al “dovere civico” di combattere il “nemico alle porte” (l’austriaco di ieri o il russo di domani). Il suo italico pullula di lapidi, altari, memoriali ai “caduti” per la difesa della patria. La stessa patria che è stata poi liquefatta perché ci hanno raccontato che era ciarpame “nazionalista” da rottamare. In vista di una affratellante convergenza degli stessi popoli che videro spolpata la carne, versato il sangue e frantumate le ossa dei propri figli nelle trincee francesi della Marna o in quelle italiane del Carso. E i giornaloni della sera, e del mattino, che si apprestano a vergare  commoventi elzeviri per convincerci a lasciar partire i figli (per difendere una patria “nuova”) sono i medesimi che, nel 1914, insultavano i loro avi pacifisti che “resistevano” all’ingresso trionfale dell’Italia nella Grande Guerra.

Gli stessi “giornalai” che ci hanno ipnotizzati per aderire al processo di unificazione, in nome della Pace, ora provano a incantarci per aderire al processo di militarizzazione, in nome di una Guerra che (ancora una volta, orwellianamente) ribattezzano Pace. Sapete, andrà tutto bene finchè si limiteranno a propinarci i loro insopportabili sermoni. Dopotutto, essi sono solo propaggini incoscienti, semoventi e semi-senzienti della Matrice che li domina e di cui fanno lo sporco lavoro, propagandandone l’ignobile agenda. Ma quando avranno finito di toglierci tutto il “toglibile” e saranno rimasti solo i figli? Glieli darete? Pensateci, pensiamoci. Per questo, papà Nathan Trevallion e mamma Catherine Birmingham sono eroi ed esempi per la nostra generazione.

Disertare questo Sistema e questa Matrice sta diventando l’unica opzione possibile. Così come erano (già) degli eroi, nel loro piccolo, i disertori delle guerre passate (anche se il perbenista “programmato” non lo potrà mai ammettere, e tantomeno capire), altrettanto lo saranno quelli delle guerre future. E allo stesso modo lo siamo noi, in qualsiasi frangente – non per forza di guerra guerreggiata – della nostra vita. È e sarà così ogniqualvolta sappiamo e sapremo – come hanno fatto (pagandone un prezzo atroce)  papà Nathan Trevallion e mamma Catherine Birmingham –  dire di no ai comandi, alle regole, ai diktat di “questo” orribile, mostruoso e machiavellico “Ordine”.

Se amate la letteratura e l’alta filosofia leggete il “Trattato del ribelle” di Enrst Junger dove si parla, per metafora, di quel “passaggio al bosco” che la coppia di inglesi ha tradotto in azione e che le nostre istituzioni sono troppo miopi, e incolte, per comprendere (ammesso e non concesso che sappiano chi è Junger). Vi troverete “passaggi” molto istruttivi su cosa significa “disertare”: “Per quel che riguarda il luogo, il bosco è dappertutto: in zone disabitate e nelle città, dove il Ribelle vive nascosto oppure si maschera dietro il paravento di una professione. Il bosco è nel deserto, il bosco è nella macchia. Il bosco è in patria e in ogni luogo dove il Ribelle possa praticare la resistenza. Ma soprattutto il bosco è nelle retrovie del nemico stesso. Il Ribelle non si lascia abbagliare dall’illusione ottica che vede in ogni aggressore un nemico della patria. Egli conosce bene i campi di lavoro forzato, i nascondigli degli oppressi, le minoranze in attesa che scocchi l’ora fatale. (…) Il Ribelle organizza la rete di informazioni, il sabotaggio, la diffusione delle notizie tra la popolazione”.

In alternativa, c’è una magnifica poesia di Trilussa, una nenia di ninna nanna per un bimbo appena nato, musicata e cantata in modo magistrale da Claudio Baglioni. Essa potrebbe servirci, come mantra e promemoria per richiamarci all’esercizio eminentemente individuale e supremamente salvifico della diserzione: “Ninna nanna, pija sonno ché se dormi nun vedrai tante infamie e tanti guai che succedeno ner monno fra le spade e li fucili de li popoli civili. Ninna nanna, tu nun senti li sospiri e li lamenti de la gente che se scanna per un matto che commanna; che se scanna e che s’ammazza a vantaggio de la razza o a vantaggio d’una fede per un Dio che nun se vede, ma che serve da riparo ar Sovrano macellaro che sa bene che la guera è un gran giro de quatrini che prepara le risorse pe li ladri de le Borse”.

Forse siamo arrivati a uno snodo cruciale della Storia dove non solo l’obbedienza non è più una virtù (come profeticamente ammoniva Don Milani), ma la diserzione è un diritto; il cui esercizio non è più né negoziabile, né rinviabile.

Francesco Carraro

www.francescocarraro.com

Carraro su IlFattoQuotidiano.it – Quell’inaccettabile conflitto di interessi tra “scienza” e Big Pharma

In sede di audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla pandemia, il dottor Fabrizio Pregliasco – uno dei volti più noti della classe medica durante il periodo delle ondate di contagio e delle successive campagne vaccinali – ha dichiarato di aver avuto, negli ultimi quattro anni, rapporti diretti di finanziamento con: Gsk, Sequirus, Bayer, Janssen, Sanofi, Baush&Lomb, Lilly, Pfizer, Moderna, Novavax, Procter&Gamble. Praticamente: il gotha di Big Pharma e, soprattutto, di quella specifica “branca” di Big Pharma dedita alla produzione e commercializzazione di vaccini (anche) anti-Covid.

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Carraro su IlFattoquotidiano.it: per la Cassazione, chi contagia va in galera?

Ha destato scalpore la recentissima sentenza della Corte di Cassazione penale, a Sezioni Unite, depositata il 28 luglio 2025 in materia di epidemia colposa. Le reazioni sono più che giustificate: la causa in oggetto riguarda gli eventi del biennio pandemico che rappresentano, ancora oggi, una ferita aperta, per molteplici ragioni, per la memoria collettiva del Paese. Proviamo allora a decrittare il contenuto di tale pronuncia cercando di semplificarne il più possibile i passaggi giuridicamente ostici.

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La stima del danno da morte anticipata: una proposta metodologica

Articolo a cura di Avv. Francesco Carraro e Dr. Carmelo Galipò pubblicato su

RESPONSABILITÀ SANITARIA
RISCHIO CLINICO E VALORE DELLA
PERSONA
Fascicolo unico – Annuale (30.4.2025)

La stima del danno da morte anticipata: una proposta metodologica

Il problema della quantificazione del danno da morte anticipata rappresenta una delle questioni più delicate nell’ambito della responsabilità civile, in particolare nel contesto della responsabilità sanitaria.

Il sistema di risarcimento a punti elaborato dal Tribunale di Milano nel 2022 ha introdotto un metodo “innovativo” (in realtà, ispirato alle tabelle di Roma e avallato dalla giurisprudenza di Cassazione) per calcolare il danno non patrimoniale da morte, basato sull’attribuzione di un punteggio assegnato ai familiari della vittima deceduta. Il sistema è stato sviluppato per uniformare i risarcimenti e per rispondere alle esigenze di maggiore chiarezza e prevedibilità nelle decisioni giuridiche, rispetto al precedente format basato su importi variabili all’interno di un range prestabilito da apposite “forchette”.

In sintesi, il metodo di risarcimento a punti introdotto dal Tribunale di Milano nel 2022 offre un criterio più dettagliato e flessibile per quantificare il danno non patrimoniale derivante (ai prossimi congiunti) dalla morte di una persona, basato su criteri oggettivi e facilmente applicabili nelle varie situazioni.

Un problema, però, si pone (con il rischio di restare insoluto) nel caso in cui la vittima del sinistro abbia, al momento dell’evento, una aspettativa di vita già pregiudicata dalla preesistenza di una patologia che ne riduca, più o meno sensibilmente, le speranze di sopravvivenza futura.

Si parla solitamente, in questi casi, di “perdita anticipata del rapporto parentale”.

I. La criticità dei metodi di calcolo attuali

La giurisprudenza di legittimità, già con Cassazione nr. 15991/2011, aveva messo in luce la necessità di ridimensionare il risarcimento in casi consimili: “Il danneggiato, già in condizioni invalidanti idonee a condurlo alla morte a prescindere da eventuali condotte di terzi, decede a seguito dell’intervento (commissivo od omissivo): la risarcibilità iure proprio del danno patrimoniale e non patrimoniale – riconosciuto ai congiunti – potrà subire un ridimensionamento in considerazione del verosimile arco temporale in cui i congiunti avrebbero potuto ancora godere, sia sul piano affettivo che economico, del rapporto con il soggetto anzitempo deceduto”. 

A tal proposito, i criteri di liquidazione proposti dalla giurisprudenza sono i seguenti:

1. Equità pura (Tribunale di Modena, Tribunale di Milano);

2. Proporzionalità rispetto al danno catastrofale: “Reputa la Corte che sia corretto, sul piano equitativo, tenuto conto dell’assenza di allegazioni più circostanziate di quelle sopramenzionate in merito alla reale alterazione della vita familiare e allo sconvolgimento delle abitudini di vita, tenuto altresì conto del fatto che il dante causa sarebbe comunque deceduto due anni e due mesi dopo, liquidare a ciascuna delle eredi somma pari alla metà di quella complessivamente liquidata iure hereditario, ossia 17.500,00 Euro a testa, per complessivi Euro 35.000,00” (Corte d’Appello di L’Aquila, 08.02.2019).

3. Proporzionalità tra aspettativa di vita media e aspettativa di vita effettiva al momento del decesso: “Cosi’, se l’importo liquidabile in favore del coniuge superstite sarebbe stato pari, in ipotesi di aspettativa di vita media del congiunto, ad euro 220.000,00, la minore aspettativa di vita del C. giustifica una liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale in favore della moglie nell’importo pari ad euro 137.500,00 (220.000,00: 16 = x: 10). Analogamente, effettuando il medesimo calcolo, l’importo liquidabile in favore del figlio ammonta ad euro 68.750,00 (110.000,00: 16 = x: 10) (Tribunale di La Spezia, 21.09.20).

4. Proporzionalità rispetto a un danno biologico permanente del 100% da usare come “pietra di paragone”: “Il danno va liquidato: a) determinando la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente al 100%; b) dividendo tale somma per il numero di anni della vittima; c) moltiplicando il risultato per il numero degli anni di possibile sopravvivenza; d) calcolando sull’importo così ottenuto la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta” (App. Napoli n. 4796/2024).

I metodi di cui sopra, basandosi sull’equità ovvero su una mera proporzione matematica rispetto all’aspettativa di vita residua o addirittura su punti di riferimento ultronei e non pertinenti (come l’invalidità permanente totale), risultano generici, inadeguati e potenzialmente iniqui.

Tali approcci possono facilmente condurre a risultati paradossali, come il riconoscimento di un risarcimento significativamente inferiore per il coniuge di un soggetto con aspettativa di vita ridotta rispetto a quello spettante al coniuge di un soggetto sano ma molto anziano (e, quindi, con un orizzonte esistenziale ugualmente “risicato”).

II. Ratio sottesa alla proposta metodologica

La soluzione metodologica avanzata dagli scriventi si basa su un sistema più equilibrato che tiene conto della struttura delle più recenti e succitate tabelle a punti di Milano, oggi articolate in cinque distinte “categorie situazionali”.

La proposta muove da una considerazione lapalissiana: la ridotta aspettativa di vita incide esclusivamente sulla prima delle cinque categorie (età della vittima), lasciando inalterate le altre quattro (età del superstite, convivenza, sopravvivenza di altri parenti, intensità del rapporto).

Infatti, l’unica differenza tra le due fattispecie (soggetto deceduto con aspettativa di vita “ordinaria” ovvero “normale” e soggetto deceduto con aspettativa di vita pregiudicata da pregresse comorbilità, e quindi inferiore rispetto alla “speranza” di vita statistica) risiede nel numero di anni che – prevedibilmente, rebus sic stantibus – i due soggetti degli esempi testè richiamati hanno di fronte a sé.

Per contro, in entrambi i casi (id est: in qualsiasi caso di sinistro mortale) non vengono “toccate” (né vi è ragione perché lo siano) le altre quattro categorie situazionali delle tabelle meneghine: età dei superstiti, numero dei superstiti, convivenza, intensità della relazione.

E ciò trova un compiuto avallo nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la durata della vita residua del danneggiato incide in misura diversa sul danno dinamico-relazionale rispetto al danno da sofferenza interiore: mentre per il primo le conseguenze pregiudizievoli si moltiplicano proporzionalmente alla durata della vita residua, per il secondo la sofferenza ha una dimensione atemporale che si manifesta con massima intensità nell’immediato e col tempo è destinata non a scomparire ma a cambiare” (Cass. civ. n. 26185/2024).

La Cassazione ha, In proposito, affermato che “causare la morte d’un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d’un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita; l’unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima del tempo che gli assegnava la statistica clinica” (Cass. civ. n. 35998/2023).

Nello stesso senso, anche altre pronunce della giurisprudenza di legittimità: “In tema di responsabilità sanitaria per omessa o ritardata diagnosi di patologia tumorale, sussiste il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno quando una diagnosi tempestiva avrebbe consentito di intervenire sulla patologia in fase precoce, garantendo al paziente maggiori possibilità di sopravvivenza e una migliore qualità della vita residua” (Cass. civ. n. 29150/2024).

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che “il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di chance di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l’incertezza eventistica che caratterizza la chance è stata smentita dall’evento” (Cass. civ. n. 12279/2024).

IV. Proposta metodologica

Innanzitutto, sul piano lessicale e semantico si propone di abbandonare la dizione “danno da perdita anticipata del rapporto parentale”.

Infatti, il decesso di un soggetto determina sempre la perdita anticipata del rapporto parentale: sia laddove il decesso colpisca una vittima “sana” (e dunque con una aspettativa di vita ordinaria e desumibile dalle statistiche di settore) sia laddove il decesso colpisca una vittima già precedentemente pregiudicata da comorbilità pregresse. In entrambi i casi, la morte arriva “prima” del dovuto.

Semmai, una dicitura più corretta sarà: danno ai prossimi congiunti per intervenuto decesso di un soggetto con pregiudicata aspettativa di vita.

Le tabelle di Milano, come dianzi ricordato, si strutturano in un “sistema a punti” articolato in cinque distinte “categorie situazionali” (età della vittima, età del superstite, convivenza, sopravvivenza di altri parenti, intensità del rapporto) ciascuna delle quali risulta “destinataria” di un certo punteggio.

Ora, come parzialmente anticipato nel paragrafo precedente, a ben vedere la eventuale ridotta speranza di vita di un soggetto già pregiudicato per altre cause nella sua concreta aspettativa esistenziale (rispetto a quella “media” nazionale dei suoi coetanei) va ad “impattare” esclusivamente sulla prima delle cinque “categorie situazionali” testè menzionate.

Infatti, in entrambe le ipotizzate situazioni (aspettativa di vita ordinaria in base alla media statistica nazionale e aspettativa di vita pregiudicata da comorbilità pregresse) ben quattro delle cinque predette categorie non sono affatto “intaccate”, in quanto l’eventuale comorbilità pregressa (dovuta a causa estranea alla condotta illecita  altrui) va ad incidere solo sulla prima categoria situazionale (vale a dire l’età della vittima e, più precisamente, la distanza cronologica tra tale età anagrafica e la data di presumibile morte futura).

Ergo, è del tutto scorretto, sul piano concettuale e operativo, “abbattere” a colpi di metaforica accetta, l’importo del risarcimento dovuto (in applicazione delle succitate tabelle) ai prossimi congiunti di una vittima primaria la quale vanti, al momento del decesso, una speranza di vita inferiore alla media dei suoi coetanei.

L’unico “intervento” di labor limae ipotizzabile, in quanto ragionevolmente allineato ai criteri milanesi, potrebbe consistere, eventualmente, in una “riduzione” del punteggio previsto tabellarmente con precipuo riferimento all’età anagrafica della vittima.

Si tratterà, molto semplicemente, di andare a individuare nella prima categoria situazionale, quale sarebbe il punteggio spettante ad un soggetto che dovesse trovarsi “naturalmente” (e cioè senza comorbilità pregresse) nelle stesse condizioni della sventurata vittima afflitta da malattie. E ciò, ovviamente, con riferimento alla speranza di vita espressa in “anni mancanti” prima della prevedibile fine.

Poniamo l’esempio di un uomo quarantacinquenne il quale venga a mancare, per effetto di un atto illecito altrui (come una malpractice medica) in un momento della vita in cui la di lui aspettativa non era di 37 anni (come per tutti i suoi coetanei), ma di 10.

Ebbene, egli si troverà nelle condizioni di un settantaduenne in normali condizioni di salute: infatti, un maschio italiano settantaduenne, in base alle statistiche ISTAT, ha di fronte a sé circa dieci anni di vita. Dunque, si dovrà – in sede di stima e liquidazione del danno spettante ai prossimi congiunti del quarantacinquenne del nostro esempio – assegnare in sede di computo (per la categoria situazionale “età della vittima primaria”) non già 14 punti, ma 8.

Dovranno, invece, restare inalterati i punteggi estrapolati, rispetto al medesimo caso, per le altre quattro categorie situazionali. Nessuna delle quali, come già detto, viene in alcun modo alterata dalle pregiudicate condizioni della vittima primaria dovute a pregresse comorbilità.

V. Conclusioni

Questo approccio metodologico rappresenta una soluzione equilibrata che, superando le criticità degli attuali criteri di calcolo puramente proporzionali, garantisce una più corretta ed equa valutazione del danno da morte anticipata, nel rispetto sia dei principi di integrale riparazione del danno che delle peculiarità del caso concreto.

Avv. Francesco Carraro

Dr. Carmelo Galipò