Per la Cassazione il danno ai prossimi congiunti del macroleso si estende ai componenti della famiglia allargata
Con l’ordinanza n. 15532 del 21 maggio 2026 la Terza Sezione civile della Cassazione affronta una questione che, nella pratica del contenzioso sul danno alla persona, ricorre con frequenza: quando un grave infortunio sconvolge l’equilibrio di un nucleo familiare, fino a che punto il giudice può negare il risarcimento ai familiari che vivono quotidianamente quella situazione?
La vicenda nasce da un sinistro motociclistico che aveva provocato alla vittima lesioni devastanti, culminate nella parziale amputazione della gamba sinistra.
La Corte d’appello di Milano aveva riconosciuto il danno non patrimoniale al fratello minore della danneggiata, rilevando come il bambino avesse vissuto un profondo cambiamento della propria esistenza: trasferimenti di abitazione, cambi di scuola e la convivenza con una sorella gravemente invalida in una situazione definita dalla stessa Corte territoriale come “altamente dolorosa”.
Nello stesso tempo, però, la Corte d’appello aveva negato il risarcimento al marito della madre della ragazza, padre dei fratelli minori della vittima e componente dello stesso nucleo familiare, ritenendo insussistenti elementi sufficienti a dimostrare un danno non patrimoniale risarcibile. È proprio questo passaggio che la Cassazione censura. L’ordinanza non afferma che il danno debba necessariamente essere riconosciuto. Dice qualcosa di diverso e, per certi aspetti, più importante: la decisione deve essere motivata in modo logicamente comprensibile.
Secondo la Suprema Corte, risulta “illogico e contraddittorio” utilizzare gli stessi fatti per riconoscere il danno a un componente della famiglia e negarli integralmente a un altro senza spiegare perché.
La Corte osserva che il giudice d’appello aveva valorizzato una serie di elementi oggettivi: la gravità delle lesioni; la convivenza; i ripetuti trasferimenti di abitazione; il radicale mutamento delle condizioni di vita familiari; la sofferenza derivante dalla presenza quotidiana di una persona gravemente menomata. Quegli stessi elementi, però, vengono poi sostanzialmente ignorati quando si esamina la posizione del marito della madre della vittima. Per la Cassazione una simile motivazione non supera la soglia minima richiesta dall’art. 111 della Costituzione.
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte evidenzia che la sentenza impugnata non spiega affatto per quale ragione le allegazioni del ricorrente non possano costituire quegli “elementi concreti diversi e ulteriori” che la Corte territoriale riteneva necessari. In altre parole, il problema non è il risultato raggiunto dal giudice d’appello. Il problema è il percorso logico seguito per arrivarci. L’ordinanza contiene poi un richiamo importante sul tema delle famiglie allargate.
La Cassazione ribadisce che il danno da lesione del rapporto parentale può essere riconosciuto anche all’interno di una stabile famiglia allargata e che la relativa prova può essere fornita mediante presunzioni. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, la convivenza, la prossimità affettiva e la concreta struttura dei rapporti familiari possono costituire la base di un ragionamento presuntivo idoneo a dimostrare il pregiudizio subito dai congiunti.
Nel caso esaminato, il ricorrente non era il padre biologico della vittima. Era però il marito della madre, viveva con lei e con la ragazza e condivideva quotidianamente le conseguenze della gravissima invalidità derivata dal sinistro. La Cassazione non afferma che ciò basti automaticamente per ottenere il risarcimento. Afferma però che una situazione del genere non può essere liquidata con formule generiche o affermazioni apodittiche. La motivazione deve spiegare perché gli stessi fatti che consentono di riconoscere il danno a un componente del nucleo familiare non siano idonei a fondare una valutazione analoga per un altro soggetto che vive nella medesima realtà familiare. Per questa ragione la sentenza viene cassata con rinvio. La Corte d’appello dovrà tornare a esaminare la posizione del ricorrente e fornire una motivazione effettiva, coerente e comprensibile. L’interesse dell’ordinanza va oltre il caso concreto.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente abbandonato una concezione rigidamente formale dei rapporti familiari, privilegiando la sostanza delle relazioni affettive e della vita quotidiana. La decisione del 21 maggio 2026 si inserisce in questo percorso e ricorda un principio elementare: quando il giudice decide di differenziare posizioni che appaiono, almeno in partenza, accomunate dagli stessi fatti, deve spiegare in modo chiaro perché lo fa. Se manca questa spiegazione, il problema non riguarda la valutazione del danno. Riguarda la tenuta stessa della motivazione.
Avv. Francesco Carraro
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