La Cassazione su cadute in palestra e dovere di cautela

La Cassazione conferma: se il pericolo è evidente, la palestra non risarcisce cadute post-doccia. Il caso riguarda tappetino arrotolato e pavimento bagnato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3652, ha stabilito che una palestra non è responsabile per una caduta causata da un tappetino parzialmente arrotolato e una chiazza d’acqua sul pavimento, se il rischio era evidente e prevedibile.

Continua su StudioCataldi…


Le ultime novità in ambito di responsabilità civile

Negli ultimi giorni non sono arrivate riforme di sistema né interventi legislativi destinati a modificare l’impianto della responsabilità civile. È una settimana che si presta a essere letta più in profondità che in superficie, perché alcune pronunce — pur senza fare rumore — incidono sul modo concreto di impostare cause e strategie difensive.

Una decisione della Corte di cassazione, passata quasi sotto traccia, torna su un tema che ha ricadute patrimoniali immediate: il momento genetico del credito risarcitorio ai fini dell’azione revocatoria. Con Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2026, n. 412, la Suprema Corte ha ribadito che il credito da fatto illecito nasce nel momento in cui il fatto dannoso si verifica, e non quando esso viene accertato o liquidato giudizialmente. La conseguenza è tutt’altro che teorica. Se il debitore dispone dei propri beni dopo il fatto lesivo, l’anteriorità del credito è già integrata e non è necessario dimostrare la dolosa preordinazione dell’atto dispositivo. Per chi assiste danneggiati in sinistri gravi o in malpractice, significa avere uno strumento conservativo più agevole e più efficace, da attivare anche in fase anticipata rispetto al giudizio di merito.

Sempre in sede di legittimità, merita attenzione l’ordinanza che torna sulla natura degli interessi compensativi nel risarcimento del danno. Con Cass. civ., sez. III, ord. 16 gennaio 2026, n. 888, la Corte ha ricordato che tali interessi non costituiscono una componente automatica della condanna risarcitoria, ma una voce autonoma che richiede domanda espressa. È un principio noto, ma la sua riaffermazione segnala quanto spesso la liquidazione finale venga ridotta per carenze di formulazione della domanda. Il dato è eminentemente processuale: la costruzione del credito risarcitorio passa anche dalla precisione delle poste richieste, e non solo dall’accertamento della responsabilità.

Sul versante sanitario, la settimana consegna un arresto di rilievo costituzionale, destinato a incidere sulle strategie difensive nei procedimenti penali per colpa medica. Con Corte costituzionale, sent. 16 gennaio 2026, n. 2, è stata dichiarata infondata la questione di legittimità dell’art. 578 c.p.p. nella parte in cui consente al giudice penale di decidere sugli effetti civili anche quando il reato si estingue per prescrizione. La Consulta ha ritenuto che tale assetto non violi la presunzione di innocenza, mantenendo distinta la valutazione penale da quella risarcitoria. Nella pratica, il significato è netto: la prescrizione non chiude la partita economica. Il sanitario — o la struttura — possono essere condannati al risarcimento anche in assenza di una responsabilità penale definitiva. Ne deriva la necessità di presidiare la prova del danno e del nesso causale già nel processo penale, senza confidare nella sola estinzione del reato.

Nel comparto della responsabilità da circolazione, la settimana non consegna pronunce di legittimità destinate a modificare l’assetto della materia. Il sistema resta stabile, ma proprio questa stabilità rende più visibili le dinamiche operative che si stanno consolidando: maggiore selettività delle compagnie nelle offerte risarcitorie, centralità crescente delle consulenze medico-legali, incremento delle definizioni stragiudiziali quando il rischio di soccombenza diventa prevedibile. È un’evoluzione di prassi più che di norma, ma con ricadute concrete sul lavoro difensivo.

Letti insieme, questi arresti restituiscono un quadro in cui la responsabilità civile non cambia struttura, ma richiede una gestione sempre più anticipata e tecnica del contenzioso. La tutela del credito passa dalla tempestiva aggressione del patrimonio del responsabile, la liquidazione del danno dalla precisione della domanda, il rischio sanitario dalla difesa civile già in sede penale. Le sentenze arrivano alla fine. La partita, sempre più spesso, si gioca prima.

Avv. Francesco Carraro

www.avvocatocarraro.it

Responsabilità civile oggi: perché le “partite” processuali si vincono prima della sentenza

Chi si occupa quotidianamente di responsabilità civile, sanitaria o RC Auto ha probabilmente maturato una sensazione precisa: da tempo non assistiamo a riforme dirompenti o a sentenze “epocali”. Eppure, il lavoro dell’avvocato è diventato più complesso, non più semplice. Non perché le regole siano cambiate, ma perché si sono stabilizzate.

Il quadro normativo e giurisprudenziale attuale è, sotto molti profili, coerente e prevedibile. La responsabilità sanitaria continua a muoversi lungo i binari tracciati dalla Gelli-Bianco; la RC Auto resta ancorata a criteri consolidati in tema di dinamica del sinistro, concorso di colpa e quantificazione del danno; la responsabilità civile in senso lato è governata da principi che chiunque frequenti le aule di giustizia conosce bene. Eppure, proprio questa stabilità impone un cambio di mentalità.

Oggi la differenza tra una causa vinta e una causa persa raramente si gioca sull’interpretazione creativa della norma. Si gioca, molto più spesso, sulla qualità dell’impostazione iniziale. Nei giudizi di responsabilità sanitaria, ad esempio, non è più sostenibile confidare in un generico richiamo alla colpa del medico o della struttura: occorre un’allegazione puntuale, tecnicamente credibile, capace di dialogare con la futura consulenza tecnica. Analogamente, in RC Auto, la ricostruzione del fatto non è un passaggio preliminare ma il vero cuore del processo: una dinamica fragile o approssimativa difficilmente potrà essere raddrizzata nei gradi successivi.

Anche la funzione della Cassazione è mutata nella percezione di molti operatori. Non è più – se mai lo è stata – il luogo in cui recuperare una causa persa nel merito. È un giudice di controllo, sempre più rigoroso, che interviene solo quando la decisione impugnata presenta vizi strutturali: motivazioni apparenti, salti logici, violazioni evidenti delle regole sull’onere della prova. Chi arriva in legittimità senza questi presupposti spesso lo fa solo per sentirsi dire che il problema non è giuridico, ma fattuale.

In questo contesto, il vero terreno di competizione professionale si sposta a monte. Conta la capacità di selezionare i casi, di dire qualche “no” in più al cliente, di investire tempo nella fase istruttoria e nella preparazione della CTU. Conta, soprattutto, la consapevolezza che il processo civile non è una sequenza di atti standardizzati, ma un percorso che richiede coerenza metodologica e strategica, non solo squisitamente giuridica, dall’inizio alla fine.

La responsabilità civile di oggi non premia l’improvvisazione né l’iper-tecnicismo fine a se stesso. Premia la solidità del ragionamento, la precisione dell’allegazione e la capacità di costruire una storia processuale che regga, prima ancora che alla lettura del giudice, al vaglio della logica.

Avv. Francesco Carraro

www.avvocatocarraro.it

Nuovi interessi di mora al 2,15%

Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito il tasso da utilizzare per il calcolo degli interessi di mora da ritardato pagamento nelle transazioni commerciali.

Per il primo semestre 2026 il tasso di riferimento resta invariato rispetto al 2025 ed è stato fissato nella misura del 2,15%.
Continua in: Interessi di mora: pubblicato il tasso del primo semestre 2026
Autore: A cura della Redazione.

continua su avvocatoandreani.it…

Per la Cassazione il danno catastrofale si presume se c’è lucidità fino alla fine

Con l’ordinanza n. 468 dell’8 gennaio 2026 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna a occuparsi del cosiddetto danno morale terminale – spesso definito, con espressione ormai entrata nell’uso, “danno catastrofale” – ma lo fa senza indulgere in costruzioni suggestive o ampliamenti di principio. Al contrario, la pronuncia si colloca su un piano che è prima di tutto metodologico: quello del controllo di razionalità della motivazione del giudice di merito.

Il caso trae origine da una vicenda di responsabilità sanitaria conclusasi con il decesso del paziente a breve distanza dall’aggravamento irreversibile delle condizioni cliniche. I giudici di merito avevano escluso il risarcimento del danno morale terminale, pur dando atto che il paziente fosse rimasto vigile e orientato fino a poco prima della morte, ritenendo non dimostrata la consapevolezza dell’approssimarsi dell’esito fatale. È su questo snodo argomentativo che la Cassazione interviene, e non per introdurre nuove categorie risarcitorie, bensì per verificare se il percorso logico seguito dal giudice territoriale superi la soglia minima di coerenza richiesta dall’ordinamento.

La Corte muove da un presupposto che non ha nulla di innovativo: il danno morale terminale è risarcibile anche quando l’intervallo tra lesione e morte sia temporalmente ristretto, purché risulti che la vittima abbia vissuto, anche per un lasso di tempo minimo, la percezione lucida dell’ineluttabilità della propria fine. Non è il tempo, dunque, il criterio selettivo, ma la possibilità stessa di tale percezione. Questo principio non viene affermato per la prima volta, né viene rimesso in discussione; ciò che la Cassazione mette in discussione è il modo in cui il giudice di merito ha escluso, nel caso concreto, che quella percezione vi fosse stata.

Secondo la Corte d’appello, il fatto che il paziente fosse rimasto vigile e orientato fino all’aggravamento finale sarebbe stato indicativo dell’assenza di consapevolezza della morte imminente. È qui che la Cassazione individua un vizio non di merito, ma di struttura della motivazione. La vigilanza e la lucidità, osserva la Corte, non sono elementi logicamente incompatibili con la consapevolezza dell’esito letale; al contrario, ne costituiscono la condizione stessa di possibilità. Assumere che l’orientamento spazio-temporale escluda la percezione del rischio di morte significa fondare il ragionamento su una inferenza che non trova riscontro né nella comune esperienza né nella logica elementare.

Il punto, tuttavia, è ancora più profondo. La Corte censura anche l’aspettativa, implicitamente posta dal giudice di merito, di una prova diretta e positiva dello stato interiore del de cuius. Pretendere una manifestazione espressa della consapevolezza della morte – una dichiarazione, un comportamento inequivoco, un dato “oggettivo” in senso forte – equivale a richiedere una prova che, per la natura stessa del danno morale terminale, è strutturalmente inesigibile. In questo ambito, la prova non può che essere costruita in via presuntiva, valorizzando il quadro clinico, la gravità delle condizioni, la dinamica dell’evento e le risultanze documentali, secondo massime di esperienza che il giudice è chiamato a esplicitare e governare.

La Cassazione non sostituisce, né potrebbe farlo, la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il richiamo, peraltro, ai principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite in tema di travisamento della prova serve proprio a delimitare l’ambito del sindacato di legittimità. Qui non si discute se i fatti siano stati correttamente apprezzati, ma se la motivazione che conduce all’esclusione del danno superi il livello minimo di razionalità richiesto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Quando il ragionamento decisorio si fonda su passaggi logicamente incompatibili con i fatti accertati, il vizio non è più confinabile nel merito, ma investe la stessa legittimità della decisione.

La portata dell’ordinanza va quindi letta con attenzione, evitando letture espansive o semplificazioni. La Corte non apre a riconoscimenti automatici del danno morale terminale, né abbassa le soglie probatorie. Chiede, più semplicemente – e più rigorosamente – che il diniego di una voce di danno così delicata sia sorretto da una motivazione effettiva, coerente e controllabile. In assenza di ciò, la decisione non regge, non perché ingiusta nel risultato, ma perché carente nel metodo.

In questo senso, l’ordinanza dell’8 gennaio 2026 non segna una svolta sul piano del diritto sostanziale, ma riafferma una esigenza di legalità della decisione che attraversa tutto il giudizio civile. Quando si discute di danni non patrimoniali “di confine”, il primo presidio non è l’estensione delle categorie risarcitorie, ma la qualità del ragionamento giudiziale. Ed è su questo terreno, più che su quello delle etichette, che la Cassazione continua a richiamare i giudici di merito a un esercizio pieno e responsabile della funzione decisoria.

Avv. Francesco Carraro

carraro@avvocatocarraro.it

Le ultime sull’Arbitrato assicurativo e sulla giurisprudenza in ambito di malpractice: continuità, non rivoluzioni

Negli ultimi mesi il dibattito sulla responsabilità civile, sull’assicurazione e sulla responsabilità sanitaria si è acceso attorno ad alcune novità normative e giurisprudenziali che, almeno nel racconto mediatico, sono state presentate come svolte di sistema. A uno sguardo più attento, però, il quadro che emerge è meno frastagliato e, per certi versi, più rassicurante: non siamo di fronte a cambi di paradigma, ma a interventi che si inseriscono in una linea di continuità già tracciata.

Il primo esempio è rappresentato dall’Arbitro Assicurativo. Si è parlato di una “novità” capace di incidere profondamente sul contenzioso assicurativo. In realtà, la sua introduzione non altera l’assetto delle tutele giurisdizionali né sostituisce il giudice ordinario. L’Arbitro è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, rivolto esclusivamente ai rapporti tra cliente e impresa di assicurazione, che opera sul piano della correttezza della gestione del sinistro e dell’adempimento contrattuale. Non è obbligatorio per il danneggiato, non preclude l’azione giudiziaria e non produce effetti vincolanti paragonabili a una sentenza. Il suo possibile valore, per chi assiste professionalmente i clienti, sta semmai nella funzione di pressione e di chiarimento anticipato delle posizioni, soprattutto nei casi in cui il diniego o la liquidazione appaiano fondati su valutazioni unilaterali o su motivazioni stereotipate.

Anche sul versante del danno alla persona, l’aggiornamento della Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni non ha inciso sull’impianto del sistema risarcitorio. La struttura tabellare resta immutata, così come i criteri di calcolo e la logica sottesa alla quantificazione del danno non patrimoniale. L’intervento si è limitato all’adeguamento dei coefficienti economici, in coerenza con la funzione perequativa che il legislatore aveva previsto sin dall’origine. Non vi è stata alcuna riscrittura delle regole, né un mutamento dei rapporti tra danno biologico, età e personalizzazione.

Resta fermo, inoltre, che la Tabella Unica Nazionale trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e soltanto con riferimento alle lesioni di non lieve entità, superiori al 9% di invalidità permanente. La tesi di una sua applicazione retroattiva è stata progressivamente abbandonata dalla giurisprudenza, che ha correttamente ricondotto la TUN nell’alveo delle norme sostanziali, come tali non suscettibili di incidere su fatti anteriori in assenza di una previsione espressa.

In materia di responsabilità sanitaria, iva ricordato che – per le lesioni di lieve entità, anche in ambito sanitario – trovano applicazione le tabelle legali previste dal Codice delle Assicurazioni; per le lesioni di non lieve entità, invece, opera la Tabella Unica Nazionale. Si tratta di un assetto coerente con le finalità della legge Gelli-Bianco, che ha inteso uniformare i criteri risarcitori e ridurre le oscillazioni applicative che avevano caratterizzato il periodo precedente.

Sul piano giurisprudenziale, alcune pronunce recenti della Corte di Cassazione ( su tutte, Cass. civ., Sez. III, n. 34073 del 2025 del 24. dicembre) sono state lette come segnali di un irrigidimento dell’onere probatorio a carico dell’attore nei giudizi di responsabilità sanitaria. Anche qui, però, l’analisi attenta mostra una sostanziale continuità con il diritto vivente. La Corte ha ribadito principi già consolidati: all’attore spetta l’onere di allegare la colpa, deducendo un contegno del sanitario astrattamente idoneo a cagionare il danno, mentre sul medesimo incombe la prova del nesso causale tra quel contegno e l’evento lesivo, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. Nessuna anticipazione della prova della colpa, nessun innalzamento delle soglie probatorie, ma un richiamo alla necessità di non confondere il piano dell’errore con quello della causalità.

Anche la recente sentenza della Corte costituzionale (nr. 170 del 25 novembre 2025) in tema di chiamata dell’assicuratore nel processo penale ha un ambito applicativo ben delimitato. Essa interviene esclusivamente sul processo penale e sulla possibilità, per la vittima, di evocare ivi in giudizio l’assicuratore della struttura sanitaria, senza incidere in alcun modo sulle regole del gioco del giudizio civile in ambito di malpractice, né sull’assetto precipuamente civilistico dell’onere della prova. Per chi privilegia il contenzioso civile, anche per la maggiore “garanzia” offerta dal relativo sistema probatorio, non si tratta di una pronuncia destinata a modificare strategie o assetti consolidati.

Letti nel loro insieme, questi elementi restituiscono l’immagine di un sistema che non sta cambiando direzione, ma sta cercando di rendere più stabili e prevedibili le regole del gioco. Meno spazio per soluzioni estemporanee, maggiore attenzione alla qualità dell’allegazione, alla costruzione del nesso causale e alla coerenza delle decisioni, sia giudiziali sia stragiudiziali. È una evoluzione silenziosa, che incide in misura non trascendentale sul modo di impostare le cause e di gestire il contenzioso.

Un tempo si diceva: nessuna nuova, buona nuova. Oggi potremmo chiosare: pochissime nuove, buonissime nuove. Quantomeno se consideriamo i veri e propri disastri compiuti dal legislatore con le più recenti riforme in materia.

Avv. Francesco Carraro

“IO DISOBBEDISCO” – Il nuovo libro dell’Avv. Carraro – Byoblu editore

Ai tempi del Covid, cominciarono a martellarci con l’esigenza delle “regole” che dovevamo rispettare. Poi, con la necessità di “nuove abitudini” che dovevamo acquisire. In realtà, l’ossessione per le regole e l’imposizione di nuove abitudini non era una faccenda limitata al periodo del Coronavirus. Si trattava, e si tratta, di un’arma letale attraverso la quale sdoganare un concetto perverso: e cioè che non esistono solo le “regole” classiche, tipiche di ogni ordinamento giuridico (quelle, per intenderci, codificate nelle leggi e nei decreti). Ce ne sono anche altre, definite non a caso “nuove”, cui dobbiamo obbedienza tanto quanto a quelle “vecchie”.

Sono prescrizioni che vanno rispettate se vogliamo combattere una pandemia, guarire da un virus, evitare un contagio. Ma sono anche norme alle quali sottomettersi se vogliamo opporci al cambiamento climatico, combattere gli “estremismi”, evitare di cadere vittima del fascismo, del populismo, del complottismo, del sovranismo; nonché di tutti i terribili “ismi” che minacciano la società “libera” e “democratica” in cui abbiamo la “fortuna” di vivere (e che è poi, stando al racconto di lorsignori, il migliore dei mondi possibili). Per contrastare tutto ciò, nasce questo libro con due obiettivi ben precisi.

Primo obiettivo: demistificare le parole d’ordine del regime: dal politicamente corretto alla cultura woke, dalla lotta all’odio al patriarcato, dalla presunta emergenza delle fake news alla cosiddetta identità di genere, dal femminicidio alle quote rosa (o di qualsiasi altro colore). E, ancora: dal feticismo nei confronti della scienza all’apologia dei mistificanti nuovi diritti, dal mito nero della paura a quello dorato dall’accoglienza. Insomma, tutti i luoghi comuni attraverso i quali vogliono educarci a un “pensiero comune”. E anche a un’unica possibilità di azione o reazione (quella decisa a monte e da altri) rispetto alle vicende del mondo che impattano sulle nostre vite.  Dietro ciascuno di questi vocaboli, neologismi, modi di dire, si nasconde una sottilissima forma di manipolazione volta a disciplinare le nostre menti. Così da farci acquisire quelle “nuove abitudini” di cui il Sistema ha bisogno per consolidare il proprio regime. Ma pure per “abituarci” (appunto) a rinunciare, passo dopo passo, alla libertà di parola, di opinione, di critica e, soprattutto, di opposizione.

Secondo obiettivo: incoraggiare i lettori a un atto di disobbedienza civile intransigente contro i deliri “regolatori” e “abitudinari” in questione. Il che significa non solo battersi per un progetto politico di segno contrario a quello vigente, ma (prima ancora e prima di tutto) disobbedire in ogni istante (e in ogni circostanza possibile) della nostra vita quotidiana – con il pensiero, con le parole, con il silenzio, con i comportamenti, con le azioni e con le omissioni – agli architetti, ai costruttori e ai governatori della Civiltà delle regole e delle nuove abitudini.

www.francescocarraro.com

Apologia del disertore

Nel marzo scorso, la Commissaria europea per la “gestione delle crisi”, Hadja Lahbib, ha presentato un kit di sopravvivenza per 72 ore. Con il tono garrulo e querulo tipico di chi non sa esattamente di cosa sta parlando, ma lo fa perché sta scritto nel copione, la loquace signora ci ha edotti su cosa mettere in saccoccia in caso di crisi. La saccoccia si chiama “borsa della resilienza”, dove il secondo sostantivo non a caso fa rima con deficienza, e anche con demenza. Ci stanno preparando a diventare responsabili, e responsivi, in caso di guerra (hai visto mai…). E così la materna Unione ci insegna a fare le scorte di alcuni “elementi essenziali”: documenti, medicamenti, cibo e acqua, una torcia, fiammiferi, accendino e una cassettina basica di pronto soccorso. Così come, all’epoca della pandemenza, ci insegnarono a lavarci le manine, a indossare le mascherine, a prendere le tachipirine e a inocularci certe peculiari medicine.

Ma andiamo avanti: è notizia di ieri che il Ministro degli esteri Antonio Tajani ha magnificato come segue i provvidenziali effetti collaterali del Ponte sullo Stretto: “Io credo che il Ponte rappresenti, quando ci sarà, punto importante nel trasporto, anche per l’evacuazione, per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud. Perché esiste anche il fianco sud della Nato”. Sempre poche ore fa, il Capo di Stato Maggiore dell’aeronautica francese, Fabien Mandon, nel paventare una escalation armata contro Mosca (ma, in realtà, orwellianamente parlando nella lingua biforcuta delle nostre classi dirigenti, deve leggersi: “nell’auspicare”), ha così ammonito i suoi connazionali (in un modo più diretto, ma anche più sincero, di quello usato dal nostro Tajani): “Ciò che ci manca è la forza di carattere per accettare la sofferenza per proteggere ciò che siamo. Perché bisogna dire le cose come stanno: se il nostro Paese vacilla è perchè non è pronto ad accettare di perdere i propri figli”.

Ecco la chiave di tutto. Mandon finalmente lo ha detto e dobbiamo rendergli grazie perché questa brutalità potrebbe servire a risvegliare chi ancora dorme il sonno dei babbei o coltiva l’inerzia degli ignavi. Il sistema spinge perché voi siate finalmente pronti a “perdere i vostri figli”. Lo siete? Perché –  ove non lo siate già – potreste anche diventarlo; se non con le buone, con le cattive. È quanto successo a una malcapitata famiglia inglese (papà Nathan Trevallion, mamma Catherine Birmingham e i tre figlioletti). Il Sistema – con tutto il suo armamentario di assistenza sociale, giustizia preventiva e ordinanze restrittive o come diamine volete chiamarle – gli ha sospeso la potestà genitoriale. Altro squisito eufemismo orwelliano per dire che gli hanno tolto i figli.

La loro colpa? Vivere in un bosco, seguendo la natura, a contatto con gli animali e in un ambiente incontaminato senza gli insostituibili benefit tecnologici, informatici ed elettrici della “modernità”. Dice: non mandavano a scuola i bambini! Ma questo è un diritto (anche se poco noto) di qualsiasi genitore. Si chiama “scuola parentale” o “home schooling”. E i due poveri genitori lo esercitavano rispettando la legge e impartendo un’istruzione adeguata ai figlioli supportati da un’insegnante. Però, a quanto pare, essi non erano abbastanza civilizzati. Ma i due lo hanno capito certamente. Come direbbe il buon Mandon, lo Stato gli ha spiegato che ci vuole un attimo a “perdere i propri figli”. Vi chiederete se c’è un nesso tra le parole della Lahbib, da cui abbiamo preso le mosse, quelle di Tajani e quelle del generalissimo francese. Eccome se c’è. Lo stesso nesso che passa tra il dire e il fare, tra la terra e il mare, tra la teoria e la pratica, tra un incubo onirico e uno reale.

Ricordatelo sempre: il Sistema è pronto, è rapace, è efficiente. Ed è prossimo il punto di non ritorno, scavallato il quale avrete sempre meno tempo per porvi la domanda cruciale: siete pronti a perdere i vostri figli per una guerra? O a farveli togliere per una disobbedienza?  O, meglio ancora, a “sacrificarli” per un ideale superiore? Perché, gira che ti rigira, alla fine della fiera moltissime persone hanno pur sempre dimostrato di essere pronte a perdere (quasi) tutto: dalla libertà di circolare a quella di pensare, dal diritto di parlare a quello di manifestare, da quello di decidere a quello di lavorare. Hanno cestinato persino la salute (in nome della salute!), fidandosi della Scienza e dello Stato. Ma i figli?

Adesso lo “Stato” sta facendo un salto di qualità. È già disposto a togliervene qualcuno se non vi allineate al “modus vivendi” dettato dalla Matrice del controllo. E si sta attrezzando a toglierveli tutti, se mai fosse necessaria carne da cannone per la crociata contro un mascalzone. Direte che non è possibile, che sarebbe una dissonanza cognitiva schizofrenica quella di un’Europa nata per scongiurare i conflitti del ventesimo secolo e finita con l’augurarsi un conflitto nuovo di zecca nel ventunesimo. Ma allora non ci siamo ancora capiti: la dissonanza cognitiva e la dissociazione schizofrenica non sono un’eccezione, sono la quintessenza stessa e “regolare”  attraverso cui il Sistema e l’Unione ci pascolano. Per loro non è affatto un problema tenere insieme diavolo e a guerra santa. Ma per voi? Quanto pensate manchi al momento in cui vi verrà chiesto un “sacrificio” nuovo, ma “nobile” come quello di arruolare i figli per spedirli al fronte?

Rileggete le parole di Lahbib, Tajani, Mandon. Pensate che lorsignori ciancino a vanvera? Oppure, cosa assai più probabile, stanno cercando – come  fanno da sempre – di “seminare” nuovi slogan, nuove “regole”, nuove “abitudini” nelle menti dei bravi e buoni cittadini della nazione? Solo che, a breve, non  chiederanno più di sacrificare un condizionatore, o un motore a scoppio, o una caldaia, o un piatto di carne, o un litro di vino, o gli stessi neuroni. A breve – come può facilmente intuire chi sa annusare il tempo che fa – chiederanno i figli. Allo stesso modo, dopotutto, in cui i figli sono stati chiesti ai nostri bisnonni, ai tempi della prima e della seconda guerra mondiale. Ma adesso, in teoria, dovremmo essere più scafati. Dovremmo aver imparato che non esistono mai guerre “giuste” o “sante” o “democratiche”. Esistono solo guerre per interessi, per obbiettivi, per agende. In una parola: per “calcoli” economici, politici, sociali e psicologici.

Ed è qui che si pone il tema della diserzione. Il disertore è sempre stato considerato un vigliacco, un fuggitivo, un criminale che si sottrae al “dovere civico” di combattere il “nemico alle porte” (l’austriaco di ieri o il russo di domani). Il suo italico pullula di lapidi, altari, memoriali ai “caduti” per la difesa della patria. La stessa patria che è stata poi liquefatta perché ci hanno raccontato che era ciarpame “nazionalista” da rottamare. In vista di una affratellante convergenza degli stessi popoli che videro spolpata la carne, versato il sangue e frantumate le ossa dei propri figli nelle trincee francesi della Marna o in quelle italiane del Carso. E i giornaloni della sera, e del mattino, che si apprestano a vergare  commoventi elzeviri per convincerci a lasciar partire i figli (per difendere una patria “nuova”) sono i medesimi che, nel 1914, insultavano i loro avi pacifisti che “resistevano” all’ingresso trionfale dell’Italia nella Grande Guerra.

Gli stessi “giornalai” che ci hanno ipnotizzati per aderire al processo di unificazione, in nome della Pace, ora provano a incantarci per aderire al processo di militarizzazione, in nome di una Guerra che (ancora una volta, orwellianamente) ribattezzano Pace. Sapete, andrà tutto bene finchè si limiteranno a propinarci i loro insopportabili sermoni. Dopotutto, essi sono solo propaggini incoscienti, semoventi e semi-senzienti della Matrice che li domina e di cui fanno lo sporco lavoro, propagandandone l’ignobile agenda. Ma quando avranno finito di toglierci tutto il “toglibile” e saranno rimasti solo i figli? Glieli darete? Pensateci, pensiamoci. Per questo, papà Nathan Trevallion e mamma Catherine Birmingham sono eroi ed esempi per la nostra generazione.

Disertare questo Sistema e questa Matrice sta diventando l’unica opzione possibile. Così come erano (già) degli eroi, nel loro piccolo, i disertori delle guerre passate (anche se il perbenista “programmato” non lo potrà mai ammettere, e tantomeno capire), altrettanto lo saranno quelli delle guerre future. E allo stesso modo lo siamo noi, in qualsiasi frangente – non per forza di guerra guerreggiata – della nostra vita. È e sarà così ogniqualvolta sappiamo e sapremo – come hanno fatto (pagandone un prezzo atroce)  papà Nathan Trevallion e mamma Catherine Birmingham –  dire di no ai comandi, alle regole, ai diktat di “questo” orribile, mostruoso e machiavellico “Ordine”.

Se amate la letteratura e l’alta filosofia leggete il “Trattato del ribelle” di Enrst Junger dove si parla, per metafora, di quel “passaggio al bosco” che la coppia di inglesi ha tradotto in azione e che le nostre istituzioni sono troppo miopi, e incolte, per comprendere (ammesso e non concesso che sappiano chi è Junger). Vi troverete “passaggi” molto istruttivi su cosa significa “disertare”: “Per quel che riguarda il luogo, il bosco è dappertutto: in zone disabitate e nelle città, dove il Ribelle vive nascosto oppure si maschera dietro il paravento di una professione. Il bosco è nel deserto, il bosco è nella macchia. Il bosco è in patria e in ogni luogo dove il Ribelle possa praticare la resistenza. Ma soprattutto il bosco è nelle retrovie del nemico stesso. Il Ribelle non si lascia abbagliare dall’illusione ottica che vede in ogni aggressore un nemico della patria. Egli conosce bene i campi di lavoro forzato, i nascondigli degli oppressi, le minoranze in attesa che scocchi l’ora fatale. (…) Il Ribelle organizza la rete di informazioni, il sabotaggio, la diffusione delle notizie tra la popolazione”.

In alternativa, c’è una magnifica poesia di Trilussa, una nenia di ninna nanna per un bimbo appena nato, musicata e cantata in modo magistrale da Claudio Baglioni. Essa potrebbe servirci, come mantra e promemoria per richiamarci all’esercizio eminentemente individuale e supremamente salvifico della diserzione: “Ninna nanna, pija sonno ché se dormi nun vedrai tante infamie e tanti guai che succedeno ner monno fra le spade e li fucili de li popoli civili. Ninna nanna, tu nun senti li sospiri e li lamenti de la gente che se scanna per un matto che commanna; che se scanna e che s’ammazza a vantaggio de la razza o a vantaggio d’una fede per un Dio che nun se vede, ma che serve da riparo ar Sovrano macellaro che sa bene che la guera è un gran giro de quatrini che prepara le risorse pe li ladri de le Borse”.

Forse siamo arrivati a uno snodo cruciale della Storia dove non solo l’obbedienza non è più una virtù (come profeticamente ammoniva Don Milani), ma la diserzione è un diritto; il cui esercizio non è più né negoziabile, né rinviabile.

Francesco Carraro

www.francescocarraro.com

La Cassazione torna sulle infezioni nosocomiali

Le infezioni nosocomiali rappresentano da tempo un ambito di numerose controversie giuridiche. A tal proposito, la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17145 del 2025, si è recentemente pronunciata su un caso riguardante un paziente che, a seguito di un ricovero, manifestava un significativo aumento delle transaminasi e, successivamente, la positività al virus HCV.

Continua su Studio Cataldi...