La Cassazione ribadisce la non cumulabilità tra risarcimento e indennizzo da polizza infortuni

L’ordinanza n. 19057 dell’11 giugno 2026 della Terza Sezione civile della Cassazione affronta una questione che compare spesso nelle controversie assicurative: cosa accade quando l’assicurato ottiene il risarcimento dal responsabile del danno e poi chiede anche l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni? La vicenda nasce da un’aggressione che aveva provocato conseguenze devastanti alla vittima, fino alla tetraplegia. L’assicurato chiedeva alla compagnia il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto. Per il Tribunale la questione era sostanzialmente chiusa: il danneggiato aveva già ottenuto una condanna risarcitoria nei confronti dell’autore dell’aggressione e ciò bastava ad escludere ulteriori pretese nei confronti della compagnia. La Corte d’appello, invece, concentrava l’attenzione sul contratto, rilevando come la polizza contenesse una clausola con cui l’assicuratore aveva rinunciato fin dall’origine ad avvalersi della surrogazione prevista dall’art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili del sinistro. Secondo la Corte territoriale quella clausola dimostrava la volontà delle parti di attribuire alla copertura una funzione assimilabile a quella delle assicurazioni sulla vita e consentiva quindi il cumulo tra indennizzo e risarcimento.

La Cassazione ribalta il decisum. Il punto centrale dell’ordinanza è che la rinuncia alla surrogazione e il principio indennitario operano su piani diversi: la rinuncia alla surrogazione riguarda un diritto dell’assicuratore mentre il principio indennitario riguarda la funzione stessa dell’assicurazione contro i danni. La Corte ricorda che l’assicurazione contro i danni nasce per eliminare o ridurre le conseguenze economiche di un pregiudizio; di talché, quando quel pregiudizio è già stato integralmente eliminato da altri, viene meno il presupposto stesso dell’indennizzo. Il passaggio più netto della motivazione ricorda che l’assicurazione contro i danni può essere stipulata soltanto “de damno vitando, giammai de lucro captando” e la rinuncia alla surrogazione non modifica questo assetto. Secondo la Corte si tratta di “un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore” il cui effetto consiste nell’abbandono di quel diritto, ma da tale rinuncia non deriva alcun trasferimento di crediti in favore dell’assicurato.

La Corte lo afferma in modo esplicito: “La rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo”. L’ordinanza contiene anche una precisazione pratica molto importante.

La semplice esistenza di una sentenza favorevole contro il responsabile non basta a inibire la vorresponsione dell’indennizzo. Ciò che conta è l’effettivo pagamento. Infatti, un conto è ottenere una condanna, un altro conto è incassare il risarcimento. Ergo: “La circostanza che l’assicurato contro gli infortuni abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del responsabile dell’infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, se non risulti che il terzo responsabile abbia eseguito la condanna”.

Il giudizio torna quindi alla Corte d’appello di Bologna. Resta da accertare un aspetto decisivo: se il risarcimento sia stato realmente percepito e se il danno già risarcito coincida con quello coperto dalla polizza. La Cassazione, infatti, osserva che la sentenza di merito non aveva verificato neppure se il pregiudizio indennizzato dal contratto fosse lo stesso già oggetto del risarcimento ottenuto contro i responsabili. È questo, probabilmente, il cuore dell’ordinanza: nelle controversie tra assicurato, compagnia e responsabile civile la domanda corretta da porsi non è se e “quante” somme siano astrattamente dovute alla vittima, ma semmai è un’altra, ossia “quale” danno è stato effettivamente risarcito e quale danno è ancora rimasto scoperto. Solo dopo avere risposto a questo quesito si può stabilire se l’indennizzo sia dovuto oppure no.

Questa pronuncia si colloca nel solco di un assai discutibile l’orientamento che, negli ultimi anni, la Cassazione ha progressivamente implementato in materia di rapporti tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno. Con ciò sovvertento una prassi consolidata da decenni in virtù della quale era del tutto naturale ritenere che le due attribuzioni patrimoniali rispondessero a titoli diversi e assolvessero funzioni differenti: da una parte il risarcimento dovuto dal responsabile civile per le conseguenze di un fatto illecito; dall’altra l’indennizzo dovuto dall’assicuratore in forza di un contratto per il quale l’assicurato aveva pagato regolarmente i premi.

L’idea che il danneggiato debba perdere il diritto all’indennizzo proprio nel momento in cui il rischio assicurato si verifica appare, sotto questo profilo, difficilmente conciliabile con la logica economica che induce una persona a stipulare una polizza. Chi si assicura contro gli infortuni lo fa precisamente per garantirsi una protezione ulteriore rispetto alle incertezze connesse all’individuazione del responsabile, ai tempi del contenzioso e all’effettiva solvibilità del debitore. Ridurre l’indennizzo a una mera anticipazione del risarcimento significa attribuire al contratto una funzione “molto più modesta di”altra” (addirittura “aòliena”) rispetto a quella normalmente percepita dall’assicurato e venduta dall’assicuratore.

Ancora meno persuasiva appare questa conclusione in casi come quello esaminato dall’ordinanza n. 19057, nei quali la compagnia aveva espressamente rinunciato alla surrogazione. Una volta esclusa la rivalsa dell’assicuratore, viene meno anche il rischio che il responsabile civile sia chiamato a sopportare due volte il medesimo esborso. Ed è proprio questo il motivo tradizionalmente più solido posto a fondamento del divieto di cumulo.

Se il danneggiante paga una sola volta; se l’assicuratore rinuncia volontariamente a rivalersi; se l’assicurato ha versato i premi per anni proprio per ottenere quella copertura, + davvero arduo giustificare e legittimare quale concreto interesse dell’ordinamento venga leso dalla percezione congiunta di indennizzo e risarcimento. In una situazione siffatta, la cosiddetta “doppietta” non produce alcun aggravio per il responsabile civile e non altera gli equilibri tra i soggetti coinvolti. Produce semplicemente l’effetto (tutt’altro che perverso) per cui il danneggiato beneficia sia del diritto indennitario “acquistato” con i propri premi sia della tutela risarcitoria che l’ordinamento gli riconosce contro l’autore dell’illecito.

Avv. Francesco Carraro

Per la Cassazione il danno ai prossimi congiunti del macroleso si estende ai componenti della famiglia allargata

Con l’ordinanza n. 15532 del 21 maggio 2026 la Terza Sezione civile della Cassazione affronta una questione che, nella pratica del contenzioso sul danno alla persona, ricorre con frequenza: quando un grave infortunio sconvolge l’equilibrio di un nucleo familiare, fino a che punto il giudice può negare il risarcimento ai familiari che vivono quotidianamente quella situazione?

La vicenda nasce da un sinistro motociclistico che aveva provocato alla vittima lesioni devastanti, culminate nella parziale amputazione della gamba sinistra.

La Corte d’appello di Milano aveva riconosciuto il danno non patrimoniale al fratello minore della danneggiata, rilevando come il bambino avesse vissuto un profondo cambiamento della propria esistenza: trasferimenti di abitazione, cambi di scuola e la convivenza con una sorella gravemente invalida in una situazione definita dalla stessa Corte territoriale come “altamente dolorosa”.

Nello stesso tempo, però, la Corte d’appello aveva negato il risarcimento al marito della madre della ragazza, padre dei fratelli minori della vittima e componente dello stesso nucleo familiare, ritenendo insussistenti elementi sufficienti a dimostrare un danno non patrimoniale risarcibile. È proprio questo passaggio che la Cassazione censura. L’ordinanza non afferma che il danno debba necessariamente essere riconosciuto. Dice qualcosa di diverso e, per certi aspetti, più importante: la decisione deve essere motivata in modo logicamente comprensibile.

Secondo la Suprema Corte, risulta “illogico e contraddittorio” utilizzare gli stessi fatti per riconoscere il danno a un componente della famiglia e negarli integralmente a un altro senza spiegare perché.

La Corte osserva che il giudice d’appello aveva valorizzato una serie di elementi oggettivi: la gravità delle lesioni; la convivenza; i ripetuti trasferimenti di abitazione; il radicale mutamento delle condizioni di vita familiari; la sofferenza derivante dalla presenza quotidiana di una persona gravemente menomata. Quegli stessi elementi, però, vengono poi sostanzialmente ignorati quando si esamina la posizione del marito della madre della vittima. Per la Cassazione una simile motivazione non supera la soglia minima richiesta dall’art. 111 della Costituzione.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte evidenzia che la sentenza impugnata non spiega affatto per quale ragione le allegazioni del ricorrente non possano costituire quegli “elementi concreti diversi e ulteriori” che la Corte territoriale riteneva necessari. In altre parole, il problema non è il risultato raggiunto dal giudice d’appello. Il problema è il percorso logico seguito per arrivarci. L’ordinanza contiene poi un richiamo importante sul tema delle famiglie allargate.

La Cassazione ribadisce che il danno da lesione del rapporto parentale può essere riconosciuto anche all’interno di una stabile famiglia allargata e che la relativa prova può essere fornita mediante presunzioni. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui la gravità delle lesioni riportate dalla vittima, la convivenza, la prossimità affettiva e la concreta struttura dei rapporti familiari possono costituire la base di un ragionamento presuntivo idoneo a dimostrare il pregiudizio subito dai congiunti.

Nel caso esaminato, il ricorrente non era il padre biologico della vittima. Era però il marito della madre, viveva con lei e con la ragazza e condivideva quotidianamente le conseguenze della gravissima invalidità derivata dal sinistro. La Cassazione non afferma che ciò basti automaticamente per ottenere il risarcimento. Afferma però che una situazione del genere non può essere liquidata con formule generiche o affermazioni apodittiche. La motivazione deve spiegare perché gli stessi fatti che consentono di riconoscere il danno a un componente del nucleo familiare non siano idonei a fondare una valutazione analoga per un altro soggetto che vive nella medesima realtà familiare. Per questa ragione la sentenza viene cassata con rinvio. La Corte d’appello dovrà tornare a esaminare la posizione del ricorrente e fornire una motivazione effettiva, coerente e comprensibile. L’interesse dell’ordinanza va oltre il caso concreto.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente abbandonato una concezione rigidamente formale dei rapporti familiari, privilegiando la sostanza delle relazioni affettive e della vita quotidiana. La decisione del 21 maggio 2026 si inserisce in questo percorso e ricorda un principio elementare: quando il giudice decide di differenziare posizioni che appaiono, almeno in partenza, accomunate dagli stessi fatti, deve spiegare in modo chiaro perché lo fa. Se manca questa spiegazione, il problema non riguarda la valutazione del danno. Riguarda la tenuta stessa della motivazione.

Avv. Francesco Carraro

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Danno ai prossimi congiunti del macroleso e tabelle di Roma

16 mag 2026 #DannoBiologico#RisarcimentoDanni#ResponsabilitàSanitaria

In questo video analizziamo il funzionamento delle Tabelle di Roma per la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai prossimi congiunti di un soggetto macroleso. Quali sono i criteri utilizzati? Come si determina il danno riflesso dei familiari? Quali differenze esistono rispetto ad altri sistemi tabellari? Un approfondimento pratico e giuridico dedicato ad avvocati, operatori del diritto e a chiunque voglia comprendere meglio il tema del risarcimento del danno ai congiunti nelle ipotesi di macrolesione.

Francesco Carraro Avvocato

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Legge Gelli-Bianco e legge Foti: la Corte dei conti della Lombardia difende la specialità della responsabilità sanitaria

La sentenza n. 70 del 21 aprile 2026 della Corte dei conti della Lombardia è una decisione molto importante perché affronta uno dei problemi più delicati emersi dopo l’entrata in vigore della legge n. 1/2026, la cosiddetta legge Foti: il nuovo regime generale della responsabilità amministrativa si applica anche alla responsabilità sanitaria disciplinata dalla legge Gelli-Bianco? La Corte risponde di no. E lo fa con una motivazione ampia, sistematica e destinata ad avere un peso notevole nei futuri giudizi contabili contro i sanitari. Il caso nasce da un grave errore terapeutico avvenuto all’ospedale di Mantova. A un bambino di 27 mesi, ricoverato per ustioni, veniva somministrata una quantità enorme di paracetamolo per via endovenosa. La dose prescritta risultava “abnormemente superiore” a quella corretta. La conseguenza era una insufficienza epatica acuta che, fortunatamente, regrediva grazie all’immediato trasferimento del minore in una struttura specializzata.

L’Azienda sanitaria transigeva il contenzioso con la famiglia del bambino pagando poco più di undicimila euro. Successivamente la Procura contabile agiva nei confronti della sanitaria ritenendo sussistente una condotta gravemente colposa. Fin qui, il classico giudizio di responsabilità amministrativa sanitaria. Il vero interesse della decisione sta però nella parte dedicata al rapporto tra la legge Gelli-Bianco e la nuova legge Foti. La Corte parte da un dato temporale preciso: il fatto si era verificato nel gennaio 2020, quindi in piena vigenza della legge n. 24/2017. Tuttavia, mentre il giudizio era pendente, entrava in vigore la legge n. 1/2026, che ha introdotto una disciplina generale della responsabilità amministrativa molto più favorevole ai dipendenti pubblici, compreso un nuovo limite quantitativo al danno risarcibile.

Da qui il problema. La nuova disciplina generale prevale sulla normativa speciale sanitaria oppure continua ad applicarsi il sistema Gelli-Bianco? La Corte sceglie la seconda soluzione. Il cuore della motivazione è nella qualificazione della legge Gelli-Bianco come disciplina speciale e autonoma. La sentenza afferma che “la l. Gelli-Bianco possiede un indubitabile connotato di specialità” e definisce la responsabilità sanitaria come un vero e proprio “sottosistema unitario e coerente”. Non è un passaggio secondario.

Perché la Corte sta dicendo che la legge Gelli-Bianco non contiene semplicemente alcune regole sparse sulla colpa medica, ma costruisce un sistema autonomo di protezione del personale sanitario, con regole proprie sostanziali, processuali e procedimentali. La decisione richiama infatti: l’obbligo di comunicazione al sanitario delle richieste risarcitorie e delle trattative transattive; i limiti probatori nei giudizi successivi; i termini decadenziali; la valorizzazione delle linee guida; il rilievo delle difficoltà organizzative della struttura; il limite quantitativo specifico previsto per la responsabilità del sanitario.

Secondo la Corte, tutti questi elementi formano un insieme unitario che “non ne ammette l’applicazione atomistica”.

Ed è proprio qui che arriva il punto più importante della sentenza. La legge Foti ha introdotto un tetto risarcitorio più favorevole rispetto a quello previsto dalla Gelli-Bianco. La nuova disciplina generale stabilisce infatti che il danno non possa superare il 30% del pregiudizio accertato e, comunque, il doppio della retribuzione percepita. La legge Gelli-Bianco prevede invece il limite del triplo della retribuzione.

La differenza è evidente. Eppure la Corte rifiuta di applicare il nuovo limite più favorevole al sanitario. La motivazione è molto netta. Secondo la Sezione, il principio della “lex mitior” non può essere automaticamente trasferito nella responsabilità amministrativa, perché quest’ultima “rimane però essenzialmente di impronta risarcitoria”. Ma soprattutto la Corte aggiunge un altro argomento decisivo: la legge Foti non sarebbe nemmeno realmente più favorevole se si considera l’intero sistema della responsabilità sanitaria. La sentenza osserva infatti che il limite quantitativo al danno è solo “un componente di una più ampia disciplina” che nel suo complesso continua a garantire ai sanitari un trattamento speciale e privilegiato rispetto agli altri dipendenti pubblici.

È un ragionamento molto importante sul piano sistematico. La Corte rifiuta di prendere dalla legge nuova soltanto la norma più conveniente lasciando sopravvivere tutto il resto del sistema speciale Gelli-Bianco. In altre parole: niente “shopping normativo”. La motivazione richiama espressamente il principio “legi speciali per generalem non derogatur”. Secondo la Corte, quindi, la legge generale sopravvenuta non supera automaticamente la disciplina speciale sanitaria, nemmeno quando contiene regole apparentemente più favorevoli.

La decisione prende anche posizione contro una precedente sentenza della stessa Sezione, la n. 64/2026, che aveva invece tentato di estendere il nuovo tetto risarcitorio ai sanitari attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata. Qui, invece, la Corte considera “manifestamente infondato” il dubbio di incostituzionalità. Sul piano pratico la pronuncia è molto rilevante.

Perché manda un messaggio chiarissimo: la responsabilità sanitaria continua a essere governata dal sottosistema Gelli-Bianco anche dopo la riforma generale della responsabilità amministrativa introdotta dalla legge Foti. Questo significa che, almeno allo stato: il tetto risarcitorio speciale della legge Gelli-Bianco sopravvive; la disciplina sanitaria resta autonoma; le nuove regole generali non entrano automaticamente nella malpractice pubblica.

Naturalmente il dibattito non è affatto chiuso. Anzi, è probabile che proprio questo contrasto interpretativo produca ulteriori sviluppi giurisprudenziali e forse anche questioni di costituzionalità. La stessa sentenza lascia intuire che il problema esiste davvero. Lo si capisce dal passaggio in cui la Corte ammette che “nulla vieta naturalmente al legislatore di estendere anche al personale sanitario il tetto risarcitorio introdotto in via generale”. Tradotto: il problema politico e sistematico è aperto. Solo che, secondo la Corte lombarda, non può essere il giudice a risolverlo sostituendosi al legislatore.

La parte finale della decisione torna poi sul caso concreto. La Corte riconosce la colpa grave della sanitaria. L’errore viene definito sostanzialmente macroscopico. La dose prescritta era enormemente superiore a quella corretta e la terapia “di facile calcolo”. Tuttavia il danno viene ridotto del 50%. Ed è interessante vedere perché. La Corte valorizza due elementi: il comportamento immediato della sanitaria, che aveva rapidamente attivato le misure necessarie per salvare il bambino; le carenze organizzative dell’ospedale, dove non era ancora stata implementata la cartella clinica elettronica.

La sentenza sottolinea infatti che “non fossero state implementate soluzioni […] che avrebbero potuto evitare, o quanto meno ridurre, errori come quello commesso”. Anche questo passaggio merita attenzione perché conferma una tendenza sempre più evidente nella giurisprudenza sanitaria: l’errore individuale del medico viene ormai valutato dentro il contesto organizzativo concreto della struttura sanitaria. E questo, soprattutto dopo la Gelli-Bianco, sta cambiando profondamente il modo in cui viene costruita la colpa medica nel giudizio contabile.

Avv. Francesco Carraro

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Diffamazione, giornali online e “notizia della notizia”: la Cassazione amplia l’area del diritto di cronaca

Con l’ordinanza n. 10822 del 23 aprile 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione affronta un tema delicatissimo nel diritto dell’informazione: quando un giornale riprende una notizia già pubblicata da un’altra testata, il giornalista deve verificarne la verità oppure può limitarsi a riferire che quella notizia è già circolata?

La vicenda nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano online locale, di un articolo che riprendeva quanto già pubblicato da un giornale nazionale circa presunti collegamenti tra un ex imam aretino e ambienti del terrorismo islamico.

L’interessato aveva agito in giudizio sostenendo che quelle affermazioni fossero false e diffamatorie e lamentando che il giornale si fosse limitato a rilanciare accuse gravissime senza alcuna verifica autonoma.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano respinto la domanda. La Cassazione conferma.

Il punto centrale della decisione è nella distinzione tra diffusione del fatto e diffusione della “notizia del fatto”. Secondo la Corte, nel caso concreto il giornale convenuto non aveva presentato al lettore come veri i presunti collegamenti terroristici; aveva invece riferito che un’altra testata nazionale aveva già pubblicato quella notizia. La Cassazione lo afferma espressamente: “non si dava notizia del fatto, ma si dava notizia che altra testata aveva riportato un fatto”.

Da questa premessa discende il resto del ragionamento.

La Corte richiama le tre regole elaborate dalla giurisprudenza sulla responsabilità del cosiddetto “diffusore mediatico”. La prima è quella generale: il giornalista che riporta dichiarazioni o notizie provenienti da terzi deve comunque verificare la verità almeno putativa dei fatti riferiti. La seconda costituisce un’eccezione: il giornalista può essere esonerato dal dovere di verifica quando esiste un interesse pubblico a conoscere il fatto stesso che certe dichiarazioni siano state rese o che una certa notizia sia già stata pubblicata. La terza opera invece come limite dell’eccezione: il lettore deve essere messo in condizione di capire che si stanno riportando dichiarazioni altrui e non fatti accertati.

Secondo la Cassazione, nel caso esaminato questi limiti erano stati rispettati. La Corte valorizza alcuni elementi molto concreti: il contenuto ripreso era virgolettato; la fonte era chiaramente indicata; il giornalista non aveva aggiunto commenti o collegamenti ulteriori; il titolo non conteneva riferimenti diretti al ricorrente; il sommario chiariva che si trattava di una notizia “raccontata” da altra testata.

La motivazione insiste molto sull’assenza di una elaborazione autonoma della notizia. La Cassazione sottolinea infatti che “alcun attività di elaborazione diretta o indiretta era stata compiuta rispetto alla notizia riportata”.

È questo il passaggio decisivo della decisione. La Corte sta dicendo, in sostanza, che il giornalista non aveva fatto propria l’accusa; aveva semplicemente informato i lettori del fatto che quella accusa stava circolando su una testata nazionale ed aveva ormai assunto rilevanza pubblica.

Naturalmente il tema è delicato. Perché il rischio di trasformare la “notizia della notizia” in una zona franca della diffamazione esiste eccome.

La Cassazione prova a contenerlo insistendo sul fatto che il lettore deve percepire chiaramente la natura mediata dell’informazione. Il giornalista non può costruire “accostamenti suggestivi o capziosi” tali da trasformare un racconto de relato in un’affermazione indirettamente presentata come vera. In quel caso, osserva la Corte, il giornalista “dismetterebbe la veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore dissimulato”.

La decisione contiene anche un altro aspetto importante. La Cassazione considera rilevanti, ai fini dell’interesse pubblico, elementi che spesso vengono sottovalutati: la diffusione nazionale della testata originaria; la vasta eco mediatica della notizia; la mancanza di smentite al momento della pubblicazione; il collegamento territoriale tra la vicenda e il pubblico dei lettori. La Corte precisa che questi elementi “non sono affatto irrilevanti”.

In altre parole, più una notizia sta già circolando nello spazio pubblico, più cresce l’interesse giornalistico a riferire che quella notizia esiste, anche quando il fatto sottostante non sia stato ancora verificato in modo definitivo.

Qui emerge il vero nodo della pronuncia. L’asse della tutela si sposta progressivamente dalla verità del fatto alla correttezza della rappresentazione giornalistica del contesto informativo.

Finché il giornalista rende chiaro che la fonte è terza; che la notizia viene riportata; che non vi è adesione personale al contenuto; che non vengono costruiti artificiosamente collegamenti suggestivi, l’area della scriminante tende ad ampliarsi.

È una linea destinata a incidere soprattutto sull’informazione online, dove il rilancio immediato delle notizie costituisce ormai la regola del sistema mediatico. Resta però aperta una questione molto delicata: quanto basta, oggi, per far percepire al lettore che una notizia viene semplicemente riferita e non accreditata? Nel caso deciso vi erano elementi molto precisi: i virgolettati; la fonte esplicita; l’assenza di commenti aggiuntivi. In situazioni diverse le conclusioni potrebbero essere opposte. Ed è proprio qui che si giocherà il contenzioso futuro.

Risarcito chi perde la possibilità di dedicarsi ai suoi hobby

La Corte d’Appello di Napoli ha stabilito che chi, a seguito di un incidente, perde la possibilità di praticare hobby ben precisi e dimostrabili può ottenere un risarcimento maggiorato del 10%. Ma in cosa consiste esattamente questo riconoscimento e quali aspetti è importante conoscere?

Un sinistro stradale non incide solo sulla salute fisica: può eliminare definitivamente quelle attività quotidiane che contribuiscono al benessere personale. Se le conseguenze delle lesioni impediscono, ad esempio, di frequentare una palestra o dedicarsi al ballo, l’ordinamento italiano consente di ottenere un indennizzo ulteriore rispetto al normale danno biologico. Tuttavia, non è sufficiente dichiararlo: è indispensabile fornire elementi concreti e adeguatamente documentati.

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Pagamento dell’assicuratore e morte sopravvenuta: quando l’acconto diventa debito restitutorio (Cassazione civile n. 10339 del 20/04/2026)

La sentenza n. 10339 del 20 aprile 2026 della Terza Sezione civile affronta una situazione che, nella pratica, capita più spesso di quanto si pensi: l’assicuratore paga somme rilevanti in corso di causa e, all’esito del giudizio, il danno viene liquidato in misura inferiore.

Il caso nasce da un sinistro stradale gravissimo. Una ciclista viene urtata dallo sportello di un’autovettura aperto senza attenzione. Le lesioni sono devastanti: trauma cranico, interventi neurochirurgici, lungo ricovero e stato vegetativo permanente. La vittima sopravvive per oltre tre anni e poi muore.

Nel frattempo, la compagnia aveva versato oltre un milione di euro ai sensi dell’art. 148 cod. ass., somma ricevuta come acconto sul maggior danno richiesto. Dopo il decesso, però, il quadro cambia. Il Tribunale liquida il danno trasmissibile agli eredi in misura molto più contenuta, qualificandolo come danno biologico terminale, e condanna alla restituzione della differenza.

La Cassazione conferma.

Il primo punto riguarda proprio la natura del pagamento effettuato dall’assicuratore.

Quando il danneggiato non accetta l’offerta e agisce per ottenere un importo superiore, la somma versata resta esposta all’esito del giudizio. Non si consolida. Viene imputata alla liquidazione finale. Se il danno accertato è maggiore, opera come acconto. Se è minore, l’eccedenza deve essere restituita.

La Corte esclude che l’offerta ex art. 148 cod. ass. abbia valore vincolante nel successivo processo. Non è un riconoscimento definitivo del debito, ma semmai uno strumento funzionale alla definizione stragiudiziale della lite. Se quella definizione non si realizza, il pagamento resta provvisorio nei suoi effetti.

Nel caso concreto non si era perfezionato alcun accordo transattivo: la dichiarazione degli attori di ritenere satisfattiva la somma era intervenuta quando il presupposto su cui si fondava l’offerta — la permanenza in vita della danneggiata — era già venuto meno. Infatti, i ricorrenti si dolevano del mancato accoglimento del motivo d’appello con cui avevano criticato la liquidazione del danno iure successionis operata dal Tribunale sull’assunto che, in ragione della dichiarazione resa in sede di comparsa conclusionale (con cui erano stati ritenuti satisfattivi l’offerta ricevuta e la somma corrisposta ai sensi dell’art. 148, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 209 del 2005), l’offerta dove intendersi perfezionata con accettazione. Senonchè, ribatte la Suprema Corte, In quel momento non vi era più alcuna proposta accettabile.

Il secondo passaggio rilevante della pronuncia riguarda la domanda restitutoria.

La compagnia l’aveva proposta con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., dopo aver appreso del decesso della danneggiata. La censura di tardività viene respinta.

La ragione è lineare: il fatto che fonda la domanda — la morte della vittima e il conseguente mutamento del criterio di liquidazione — è sopravvenuto medio tempore (tra l’introduzione del giudizio e la scadenza della terza memoria, ma dopo la scadenza del temine per la costituzione di parte convenuta). La domanda, quindi, non era proponibile nei termini ordinari della comparsa di risposta.

La Corte richiama il principio di economia processuale, ma lo utilizza in modo non generico. Il punto è che il processo era ancora in una fase in cui il contraddittorio poteva svilupparsi pienamente. Non erano maturate le preclusioni istruttorie. L’attore poteva difendersi. In questo contesto, imporre all’assicuratore di iniziare un nuovo giudizio per la restituzione sarebbe stato un formalismo privo di utilità.

Il dato va colto nella sua portata pratica: la riconvenzionale restitutoria può entrare nel giudizio risarcitorio anche oltre i termini dell’art. 167 c.p.c., quando il suo fondamento (in fatto) nasce dopo lo spirare dei termini preclusivi di cui all’art. 167 c.p.c. e quando il contraddittorio resta integro.

Il terzo profilo del provvedimento in esame, meritevole di approfondimento, è quello della liquidazione del danno.

La Corte ribadisce un principio che, nella prassi, continua a essere fonte di equivoci. Quando la vittima sopravvive alle lesioni e muore per effetto di esse, il danno trasmissibile agli eredi non è un danno permanente.

La motivazione è netta, giacchè in siffatti casi “il danno alla salute […] può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente”.

La distinzione non è terminologica. L’invalidità permanente presuppone la stabilizzazione dei postumi. Se invece la malattia non si stabilizza e conduce alla morte, durante il torno di tempo che va dal sinistro al suo esito infausto, ricorre uno stato di invalidità temporanea, per quanto assoluto e irreversibile nella sua evoluzione.

Ciò non implica una riduzione ex abrupto del danno. La Corte insiste sul fatto che il danno biologico terminale è di massima gravità e deve essere liquidato con adeguata personalizzazione. Resta però distinto dal danno permanente e non può essere trattato con i criteri propri di quest’ultimo.

Nel caso esaminato, la vittima non aveva mai ripreso coscienza. Per questo è stato escluso il danno morale terminale, che richiede la percezione della fine imminente. È stata invece riconosciuta la componente biologica per il periodo di sopravvivenza, valorizzata nella misura massima attraverso la personalizzazione.

Le implicazioni sono immediate e facilmente intuibili: chi riceve somme significative in corso di causa deve ponderare gli effetti di una accettazione solo a titolo di acconto alla luce di un principio inaggirabile: in assenza di un accordo definitivo, quelle somme non sono definitivamente acquisite. Il rischio restitutorio esiste e si materializza proprio nei casi più complessi, in cui il quadro clinico evolve nel tempo.

Dal lato delle compagnie, la decisione conferma uno spazio operativo concreto: il recupero dell’eccedenza può essere chiesto nello stesso giudizio, senza necessità di un processo autonomo, quando il fatto che lo giustifica emerge in corso di causa e successivamente ai termini preculisivi ordinari della costituzione del convenuto.

Resta, sullo sfondo, una questione che la sentenza non risolve ma che emerge con forza nei casi come questo. Una sopravvivenza protratta per anni in stato vegetativo produce un pregiudizio che, sul piano concreto, appare difficilmente riconducibile alla logica della mera invalidità temporanea. La risposta della giurisprudenza è affidata alla personalizzazione equitativa.

È lì che si gioca la tenuta del sistema. Se la personalizzazione resta effettiva, il modello regge. Se si riduce a una maggiorazione standardizzata, il rischio è quello di una liquidazione irrisoria o addidittura simbolica, non congrua e coerente con la realtà effettiva del pregiudizio patito.

Avv. Francesco Carraro

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La Cassazione sdogana la TUN anche per gli eventi extra RCA e RC-medica

C’è una sentenza che, questa volta davvero, merita attenzione. Non perché introduca un principio inatteso – la Cassazione, negli ultimi anni, ha già mostrato una certa disinvoltura nel maneggiare i criteri di liquidazione del danno – ma perché compie un passo ulteriore, più netto, più consapevole nella direzione di una lettura del d.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 del Codice delle assicurazioni private, forzata e, letteralmente, “anacronistica” (nel senso dell’applicazione di una legge “fuori tempo” rispetto a quanto previsto dalla legge medesima).

La Corte imposta il ragionamento partendo da un punto che, in realtà, non è nuovo ma qui viene riportato al centro della scena: la liquidazione del danno non patrimoniale è governata dagli artt. 1226 e 2056 c.c., e dunque dal principio di equità.

Non si tratta di un richiamo formale. L’equità viene qualificata come regola giuridica a tutti gli effetti, perché è la legge stessa ad attribuire al giudice il potere di adattare la previsione astratta alla concretezza del caso. È in questa funzione che si colloca la liquidazione del danno alla persona: un giudizio che non può che essere equitativo, proprio perché ha ad oggetto un pregiudizio che non è traducibile in termini economici secondo criteri rigidi.

Dentro questo schema, l’equità svolge una funzione precisa. Serve a rendere proporzionato il risultato della liquidazione rispetto alla realtà del danno subito. Il punto non è soltanto attribuire un valore, ma far sì che quel valore sia coerente con la consistenza effettiva del pregiudizio, tenendo conto delle sue diverse manifestazioni.

La Corte insiste su questo aspetto. La valutazione equitativa consente di dare rilievo a tutte le componenti del danno, anche quando non sono immediatamente misurabili. In questo modo si evita che l’inevitabile indeterminatezza del bene leso – la salute, in primo luogo – si traduca in una tutela approssimativa.

A questa funzione se ne affianca un’altra, già individuata dalla giurisprudenza e qui espressamente richiamata: l’esigenza di trattare in modo uniforme situazioni analoghe. È un profilo che la Cassazione aveva messo a fuoco già con la sentenza n. 12408 del 2011, collegando l’equità non solo alla giustizia del caso concreto, ma anche alla parità di trattamento.

Il problema è che la sola equità, intesa come valutazione rimessa al giudice, non è in grado di garantire questo risultato. L’esperienza lo ha mostrato con chiarezza. Decisioni tra loro simili hanno prodotto esiti molto diversi, con effetti evidenti sulla prevedibilità del sistema e sulla stessa fiducia nella giurisdizione.

È in questo contesto che la Corte colloca la nascita delle tabelle giudiziarie. Non come alternativa all’equità, ma come strumento destinato a darle una forma più controllabile. Le Tabelle milanesi vengono richiamate proprio in questa prospettiva: un modello costruito a partire dall’esperienza delle decisioni di merito, progressivamente consolidato e utilizzato su scala nazionale.

La loro funzione è stata quella di introdurre un criterio stabile all’interno della valutazione equitativa, senza eliminarne la natura. Il giudizio resta equitativo, ma si appoggia a parametri che consentono di evitare scarti eccessivi tra casi analoghi.

Il meccanismo è noto. Il sistema a punto variabile consente di modulare il risarcimento in relazione all’età e alla percentuale di invalidità, secondo una logica che tiene insieme progressione del danno e riduzione legata all’aspettativa di vita. È su questo impianto che si è costruita la diffusione delle Tabelle milanesi e il loro riconoscimento come riferimento generale.

In questa ricostruzione, le tabelle non assumono un valore normativo. Restano strumenti di orientamento, ma acquistano rilevanza perché esprimono, in forma razionalizzata, la misura dell’equità. Servono a contenere la discrezionalità, a evitare che la liquidazione dipenda dal caso o dal giudice, a rendere il sistema più coerente.

La Corte costruisce il proprio approdo muovendo da una premessa che viene presentata come necessitata: la liquidazione del danno non patrimoniale resta governata dall’art. 1226 c.c. e, quindi, dal criterio equitativo. Dentro questo perimetro viene collocata la Tabella Unica Nazionale, alla quale si riconosce la possibilità di operare come parametro, pur al di fuori dell’ambito di applicazione tracciato dalla disciplina positiva, secondo una modalità definita “indiretta”, già adombrata – si osserva – in un precedente arresto (Cass. n. 11319/2025).

Il ragionamento si sviluppa nel senso di escludere che tale utilizzo implichi il ricorso all’analogia. La liquidazione del danno alla persona non presenta vuoti normativi, poiché trova già la propria regolazione nei principi codicistici che attribuiscono al giudice il compito di determinare il quantum secondo equità. In questa prospettiva, la Tabella non diventa fonte vincolante, ma resta uno degli strumenti di cui il giudice può avvalersi nell’esercizio della propria discrezionalità, senza che si determini alcuna automatica compressione di tale potere.

Viene, quindi, respinta l’ipotesi di un’applicazione diretta al di fuori dei casi previsti dalla legge. Il d.P.R. n. 12/2025, in continuità con la legge n. 124/2017, delimita espressamente l’ambito temporale e oggettivo di efficacia della Tabella. Una estensione obbligata oltre tali confini si porrebbe in contrasto con la scelta legislativa e con la natura stessa del giudizio equitativo, che, in assenza di un vincolo normativo espresso, resta affidato alla valutazione del giudice entro i limiti della proporzione e della parità di trattamento.

Sul versante temporale, la Corte esclude in modo netto la possibilità di applicare retroattivamente la Tabella. Il richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità sanitaria (Cass. n. 28990/2019) viene ritenuto non pertinente, pur a fronte di una affinità funzionale tra i modelli di quantificazione. La differenza è individuata nel dato normativo: la disciplina della T.U.N. contiene una previsione esplicita che ne circoscrive l’efficacia ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, previsione rinvenibile tanto nella legge n. 124/2017 quanto nel d.P.R. n. 12/2025.

Viene, inoltre, esclusa la possibilità di mettere in discussione tale delimitazione temporale attraverso una disapplicazione dell’atto regolamentare, ritenuta non giustificata neppure sotto il profilo dell’eccesso di delega. La clausola di entrata in vigore è considerata coerente con il quadro normativo di riferimento e con le esigenze di gestione del passaggio tra sistemi tabellari diversi, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 1282/2024. In questa prospettiva, la previsione temporale assume una funzione di raccordo tra criteri liquidatori succedutisi nel tempo, evitando incertezze sul piano applicativo.

La Corte, a questo punto, compie il passaggio decisivo del proprio ragionamento. Dopo avere escluso che la T.U.N. possa operare in via retroattiva come norma, le riconosce però una efficacia assai più ampia sul terreno dell’equità, fino a farne un criterio suscettibile di applicazione generalizzata in via indiretta e, soprattutto, un parametro privilegiato della liquidazione.

Il nucleo dell’argomentazione è questo. Se la liquidazione del danno non patrimoniale continua a trovare il proprio fondamento negli artt. 1226 e 2056 c.c., e se l’equità resta il criterio che governa il giudizio nei casi non coperti da una disciplina direttamente vincolante, allora la T.U.N. può essere utilizzata anche fuori dal suo ambito di efficacia immediata. Non come regola imposta dalla legge, ma come strumento idoneo a orientare il giudizio equitativo.

La Corte chiarisce così che la Tabella unica non entra in gioco solo come riferimento possibile. Entra in gioco come riferimento da preferire. Il salto sta tutto qui. Non si dice soltanto che il giudice può guardare alla T.U.N.; si dice che la T.U.N. rappresenta, nel nuovo quadro, il parametro privilegiato della liquidazione del danno biologico da macrolesione.

Per giustificare questo approdo, la sentenza insiste su due ordini di considerazioni.

La prima riguarda la fonte. La T.U.N. trae origine da un atto normativo e proprio per questo, secondo la Corte, porta con sé una forza ordinatrice che le tabelle di elaborazione giudiziaria non possono avere nella stessa misura. La generalità e l’astrattezza del parametro legale vengono assunte come elementi che rafforzano uniformità e parità di trattamento tra danneggiati.

La seconda riguarda la struttura. La Corte osserva che la T.U.N. si fonda, come le Tabelle milanesi, su un sistema a punto variabile, costruito in relazione all’età del danneggiato e alla percentuale di invalidità, con andamento crescente al crescere dei postumi. Da qui la conclusione che le differenze tra i due modelli non toccherebbero la qualità del meccanismo liquidatorio, ma soltanto, entro certi limiti, gli esiti monetari.

Su questa base la Corte ridimensiona il rilievo degli scarti economici tra i diversi sistemi tabellari. Il punto, si dice, non è quale tabella liquidi di più o di meno in astratto, ma quale modello assicuri meglio equità e parità di trattamento. E poiché la parità non si misurerebbe nel solo importo finale, bensì nel procedimento che conduce a quell’importo, il parametro normativo finisce per essere ritenuto preferibile.

In questa parte della motivazione emerge anche un altro passaggio importante. La Corte rifiuta l’idea che il rinvio dell’art. 138 c.a.p. ai criteri ritenuti congrui dalla giurisprudenza valga a cristallizzare il primato delle Tabelle milanesi. Quel richiamo, secondo la sentenza, non riguarda i valori monetari in sé, ma il metodo di costruzione della liquidazione. E proprio sotto questo profilo la T.U.N. verrebbe considerata coerente con i criteri metodologici già riconosciuti validi in passato.

Da qui l’approdo finale: dopo il 5 marzo 2025, in tutti i giudizi di primo grado nei quali il danno debba essere liquidato equitativamente, la T.U.N. rientra tra gli strumenti a disposizione del giudice, a prescindere dalla data del sinistro, purché il suo utilizzo avvenga sul piano dell’equità e non della diretta efficacia normativa. In questa prospettiva, la tabella nazionale diventa il parametro più aggiornato e, per ciò stesso, il criterio da assumere come riferimento privilegiato.

La sentenza introduce poi una precisazione processuale di notevole rilievo. Se in primo grado il danno è stato liquidato secondo le tabelle di origine pretoria e in appello si discute soltanto del quantum o delle modalità applicative, il sopravvenire della T.U.N. non consente di riaprire il tema del criterio tabellare, perché su quel punto si è formato giudicato interno. Diverso è il caso in cui l’impugnazione investa proprio la correttezza del criterio equitativo adottato: in questa ipotesi la T.U.N. può essere invocata anche in appello, e in certi limiti anche in cassazione, sempre che la questione resti sul piano della quaestio iuris relativa all’art. 1226 c.c.

Il tratto più significativo di questo passaggio sta dunque nel definitivo spostamento del baricentro. La T.U.N. non viene trattata come semplice novità normativa destinata ai fatti successivi alla sua entrata in vigore. Viene elevata a criterio generale di orientamento del giudizio equitativo, con una forza superiore a quella delle tabelle pretorie e con una tendenziale preferenza che il giudice potrà superare solo motivando in modo specifico.

La parte conclusiva del ragionamento è quella in cui la Corte prova a stabilizzare l’approdo già raggiunto e a renderlo governabile sul piano applicativo.

Dopo avere affermato che la T.U.N. può entrare nel giudizio equitativo anche fuori dal proprio ambito di efficacia diretta, la sentenza introduce una precisazione che, almeno in astratto, ha un rilievo importante: il ricorso alla tabella nazionale non esonera mai il giudice dal dovere di motivare. La liquidazione del danno alla persona, proprio perché resta affidata all’equità, non può risolversi nell’applicazione meccanica di un dato numerico. La Corte insiste su questo punto con chiarezza. Il parametro tabellare, da solo, non basta. Occorre sempre una valutazione del caso concreto, capace di dare conto degli elementi di fatto che incidono sulla reale consistenza del pregiudizio.

Il passaggio è coerente con la premessa generale da cui la sentenza muove. Se la liquidazione del danno non patrimoniale è, per sua natura, giudizio equitativo, allora il cuore della decisione resta nella motivazione. È lì che si misura la correttezza del risultato, perché è lì che si vede se il giudice abbia davvero attribuito un controvalore economico al danno concreto e non si sia limitato a recepire un importo astratto.

La Corte arriva così a dire che la motivazione costituisce insieme il criterio di controllo del giudizio equitativo e lo strumento attraverso il quale esso si rende conoscibile. La liquidazione deve dunque restare ancorata ai fatti accertati e alle peculiarità effettive del caso, secondo una linea che la stessa Cassazione richiama come già consolidata in materia di tabelle giudiziarie.

Su questa base, però, la sentenza compie il passo ulteriore che completa il nuovo assetto. Se la motivazione è sempre necessaria, lo è in misura ancora più intensa quando il giudice decide di non seguire la T.U.N. La ragione è semplice: la tabella nazionale, pur operando indirettamente nei fatti anteriori o fuori dal suo ambito diretto, viene ormai investita di una forza conformativa superiore a quella delle tabelle di origine pretoria, proprio perché deriva da una valutazione legislativa.

Da qui discende la conseguenza più rilevante dell’intera decisione. Il discostamento dalla T.U.N. resta possibile, ma viene circondato da cautele più strette. Non basta più una generica preferenza per altri criteri. Occorre una motivazione puntuale, capace di mettere in luce circostanze davvero peculiari della fattispecie concreta, tali da giustificare l’abbandono del parametro che la Corte considera ormai quello privilegiato.

La sentenza aggiunge, inoltre, che questa esigenza di motivazione si fa ancora più rigorosa quando la liquidazione riguarda proprio i settori cui la T.U.N. si riferisce ratione materiae. In quei casi, l’eventuale allontanamento dal modello nazionale deve essere sorretto da una giustificazione particolarmente accurata, tendenzialmente confinata a situazioni davvero eccezionali.

Nel punto conclusivo, la Corte riassume così la propria costruzione. La T.U.N. trova applicazione generalizzata in via indiretta, come parametro del giudizio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche per i fatti anteriori al 5 marzo 2025 e anche oltre i casi della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria. In questo spazio, la tabella nazionale assurge a criterio generale e privilegiato della liquidazione del danno biologico da macrolesione. Il giudice può ancora discostarsene, persino scegliendo una tabella pretoria, ma solo a condizione di spiegare in modo specifico perché, in quel caso concreto, quel diverso criterio sia più idoneo a realizzare l’equità.

È qui che la decisione trova il proprio punto di approdo. La T.U.N. non viene trasformata in norma retroattiva. Viene però collocata al centro del giudizio equitativo, con una forza orientativa tale da ridurre sensibilmente lo spazio effettivo degli altri criteri. In questo senso, il principio di diritto enunciato dalla Corte non si limita a consentire l’uso della tabella nazionale fuori dal suo ambito diretto: ne consacra la prevalenza come nuovo asse della liquidazione del danno biologico da macrolesione.

Avv. Francesco Carraro

www.avvocatocarraro.it

Infezione ospedaliera e decesso del paziente: riconosciuto il diritto al risarcimento dei familiari

Una recente decisione del Tribunale di Padova ha affrontato un tema di particolare rilievo nella responsabilità sanitaria: quello delle infezioni contratte in ambito ospedaliero e delle conseguenze che possono derivarne.

La vicenda riguarda un paziente sottoposto a intervento cardiochirurgico che, nel corso della degenza, ha contratto una grave infezione da batterio multiresistente. L’infezione ha progressivamente compromesso il quadro clinico, fino a determinare un esito fatale per shock settico.

I familiari del paziente hanno quindi intrapreso un’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni, ritenendo che l’evento fosse riconducibile a carenze nella gestione del rischio infettivo all’interno della struttura sanitaria.

Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria e delle consulenze tecniche, ha riconosciuto la responsabilità della struttura ospedaliera, evidenziando come non sia stata fornita prova adeguata dell’effettiva adozione e applicazione delle misure necessarie a prevenire il rischio di infezioni nosocomiali.

In particolare, la decisione ribadisce un principio ormai consolidato: non è sufficiente che l’ospedale dimostri di aver formalmente previsto protocolli e linee guida, ma è necessario che tali misure siano concretamente applicate e verificabili nella pratica clinica.

Accertato il nesso causale tra l’infezione contratta durante il ricovero e il decesso del paziente, il giudice ha quindi condannato la struttura sanitaria al risarcimento dei danni in favore dei familiari, per un importo significativo.

La vicenda è stata oggetto anche di attenzione da parte della stampa locale, che ha dato conto della decisione evidenziandone i profili di maggiore impatto.

Il caso è stato seguito dall’avvocato Francesco Carraro, che ha assistito i familiari nel corso del giudizio, contribuendo all’accertamento delle responsabilità e alla tutela dei loro diritti.

La pronuncia rappresenta un’ulteriore conferma dell’importanza di un rigoroso rispetto delle procedure di prevenzione delle infezioni in ambito sanitario, nonché della necessità di garantire una tutela effettiva ai pazienti e ai loro familiari nei casi in cui tali standard non vengano rispettati.

Infezioni ospedaliere e responsabilità sanitaria: una recente decisione del Tribunale di Padova

Una recente pronuncia del Tribunale di Padova ha riportato all’attenzione il tema, sempre attuale, della responsabilità delle strutture sanitarie per infezioni contratte in ambito ospedaliero.

La vicenda trae origine dal ricovero di un paziente sottoposto a interventi e accertamenti presso un’azienda ospedaliera, nel corso dei quali egli contraeva un’infezione da microrganismo multiresistente. L’evoluzione del quadro clinico conduceva, nel tempo, a un aggravamento delle condizioni di salute sino al decesso.

I familiari del paziente promuovevano quindi un’azione giudiziaria volta ad accertare la responsabilità della struttura sanitaria, lamentando l’insufficienza delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie e delle consulenze tecniche espletate nel corso del giudizio, ha ritenuto accertata la responsabilità della struttura ospedaliera, evidenziando come non sia stata fornita adeguata prova dell’effettiva adozione e concreta applicazione dei protocolli previsti dalle linee guida e dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio infettivo.

In particolare, la decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, secondo cui grava sulla struttura sanitaria l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi dell’evento dannoso. Non è sufficiente, a tal fine, la mera predisposizione formale di protocolli e procedure, essendo invece necessario provare la loro effettiva e puntuale attuazione.

Accertato il nesso causale tra l’infezione contratta durante la degenza e il successivo decesso del paziente, il giudice ha quindi condannato l’azienda sanitaria al risarcimento dei danni in favore dei familiari.

La pronuncia conferma l’importanza, per le strutture sanitarie, di garantire non solo l’adozione di adeguati modelli organizzativi, ma anche la loro concreta e verificabile applicazione nella pratica clinica quotidiana.

Al contempo, essa ribadisce la centralità della tutela del paziente e dei suoi familiari, in un ambito in cui la corretta gestione del rischio clinico rappresenta un elemento essenziale del diritto alla salute.