La Cassazione ribadisce la non cumulabilità tra risarcimento e indennizzo da polizza infortuni
L’ordinanza n. 19057 dell’11 giugno 2026 della Terza Sezione civile della Cassazione affronta una questione che compare spesso nelle controversie assicurative: cosa accade quando l’assicurato ottiene il risarcimento dal responsabile del danno e poi chiede anche l’indennizzo previsto dalla polizza infortuni? La vicenda nasce da un’aggressione che aveva provocato conseguenze devastanti alla vittima, fino alla tetraplegia. L’assicurato chiedeva alla compagnia il pagamento dell’indennizzo previsto dal contratto. Per il Tribunale la questione era sostanzialmente chiusa: il danneggiato aveva già ottenuto una condanna risarcitoria nei confronti dell’autore dell’aggressione e ciò bastava ad escludere ulteriori pretese nei confronti della compagnia. La Corte d’appello, invece, concentrava l’attenzione sul contratto, rilevando come la polizza contenesse una clausola con cui l’assicuratore aveva rinunciato fin dall’origine ad avvalersi della surrogazione prevista dall’art. 1916 c.c. nei confronti dei responsabili del sinistro. Secondo la Corte territoriale quella clausola dimostrava la volontà delle parti di attribuire alla copertura una funzione assimilabile a quella delle assicurazioni sulla vita e consentiva quindi il cumulo tra indennizzo e risarcimento.
La Cassazione ribalta il decisum. Il punto centrale dell’ordinanza è che la rinuncia alla surrogazione e il principio indennitario operano su piani diversi: la rinuncia alla surrogazione riguarda un diritto dell’assicuratore mentre il principio indennitario riguarda la funzione stessa dell’assicurazione contro i danni. La Corte ricorda che l’assicurazione contro i danni nasce per eliminare o ridurre le conseguenze economiche di un pregiudizio; di talché, quando quel pregiudizio è già stato integralmente eliminato da altri, viene meno il presupposto stesso dell’indennizzo. Il passaggio più netto della motivazione ricorda che l’assicurazione contro i danni può essere stipulata soltanto “de damno vitando, giammai de lucro captando” e la rinuncia alla surrogazione non modifica questo assetto. Secondo la Corte si tratta di “un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore” il cui effetto consiste nell’abbandono di quel diritto, ma da tale rinuncia non deriva alcun trasferimento di crediti in favore dell’assicurato.
La Corte lo afferma in modo esplicito: “La rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo”. L’ordinanza contiene anche una precisazione pratica molto importante.
La semplice esistenza di una sentenza favorevole contro il responsabile non basta a inibire la vorresponsione dell’indennizzo. Ciò che conta è l’effettivo pagamento. Infatti, un conto è ottenere una condanna, un altro conto è incassare il risarcimento. Ergo: “La circostanza che l’assicurato contro gli infortuni abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del responsabile dell’infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, se non risulti che il terzo responsabile abbia eseguito la condanna”.
Il giudizio torna quindi alla Corte d’appello di Bologna. Resta da accertare un aspetto decisivo: se il risarcimento sia stato realmente percepito e se il danno già risarcito coincida con quello coperto dalla polizza. La Cassazione, infatti, osserva che la sentenza di merito non aveva verificato neppure se il pregiudizio indennizzato dal contratto fosse lo stesso già oggetto del risarcimento ottenuto contro i responsabili. È questo, probabilmente, il cuore dell’ordinanza: nelle controversie tra assicurato, compagnia e responsabile civile la domanda corretta da porsi non è se e “quante” somme siano astrattamente dovute alla vittima, ma semmai è un’altra, ossia “quale” danno è stato effettivamente risarcito e quale danno è ancora rimasto scoperto. Solo dopo avere risposto a questo quesito si può stabilire se l’indennizzo sia dovuto oppure no.
Questa pronuncia si colloca nel solco di un assai discutibile l’orientamento che, negli ultimi anni, la Cassazione ha progressivamente implementato in materia di rapporti tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno. Con ciò sovvertento una prassi consolidata da decenni in virtù della quale era del tutto naturale ritenere che le due attribuzioni patrimoniali rispondessero a titoli diversi e assolvessero funzioni differenti: da una parte il risarcimento dovuto dal responsabile civile per le conseguenze di un fatto illecito; dall’altra l’indennizzo dovuto dall’assicuratore in forza di un contratto per il quale l’assicurato aveva pagato regolarmente i premi.
L’idea che il danneggiato debba perdere il diritto all’indennizzo proprio nel momento in cui il rischio assicurato si verifica appare, sotto questo profilo, difficilmente conciliabile con la logica economica che induce una persona a stipulare una polizza. Chi si assicura contro gli infortuni lo fa precisamente per garantirsi una protezione ulteriore rispetto alle incertezze connesse all’individuazione del responsabile, ai tempi del contenzioso e all’effettiva solvibilità del debitore. Ridurre l’indennizzo a una mera anticipazione del risarcimento significa attribuire al contratto una funzione “molto più modesta di”altra” (addirittura “aòliena”) rispetto a quella normalmente percepita dall’assicurato e venduta dall’assicuratore.
Ancora meno persuasiva appare questa conclusione in casi come quello esaminato dall’ordinanza n. 19057, nei quali la compagnia aveva espressamente rinunciato alla surrogazione. Una volta esclusa la rivalsa dell’assicuratore, viene meno anche il rischio che il responsabile civile sia chiamato a sopportare due volte il medesimo esborso. Ed è proprio questo il motivo tradizionalmente più solido posto a fondamento del divieto di cumulo.
Se il danneggiante paga una sola volta; se l’assicuratore rinuncia volontariamente a rivalersi; se l’assicurato ha versato i premi per anni proprio per ottenere quella copertura, + davvero arduo giustificare e legittimare quale concreto interesse dell’ordinamento venga leso dalla percezione congiunta di indennizzo e risarcimento. In una situazione siffatta, la cosiddetta “doppietta” non produce alcun aggravio per il responsabile civile e non altera gli equilibri tra i soggetti coinvolti. Produce semplicemente l’effetto (tutt’altro che perverso) per cui il danneggiato beneficia sia del diritto indennitario “acquistato” con i propri premi sia della tutela risarcitoria che l’ordinamento gli riconosce contro l’autore dell’illecito.
Avv. Francesco Carraro