Diffamazione, giornali online e “notizia della notizia”: la Cassazione amplia l’area del diritto di cronaca

Con l’ordinanza n. 10822 del 23 aprile 2026 la Prima Sezione civile della Cassazione affronta un tema delicatissimo nel diritto dell’informazione: quando un giornale riprende una notizia già pubblicata da un’altra testata, il giornalista deve verificarne la verità oppure può limitarsi a riferire che quella notizia è già circolata?

La vicenda nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano online locale, di un articolo che riprendeva quanto già pubblicato da un giornale nazionale circa presunti collegamenti tra un ex imam aretino e ambienti del terrorismo islamico.

L’interessato aveva agito in giudizio sostenendo che quelle affermazioni fossero false e diffamatorie e lamentando che il giornale si fosse limitato a rilanciare accuse gravissime senza alcuna verifica autonoma.

Sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano respinto la domanda. La Cassazione conferma.

Il punto centrale della decisione è nella distinzione tra diffusione del fatto e diffusione della “notizia del fatto”. Secondo la Corte, nel caso concreto il giornale convenuto non aveva presentato al lettore come veri i presunti collegamenti terroristici; aveva invece riferito che un’altra testata nazionale aveva già pubblicato quella notizia. La Cassazione lo afferma espressamente: “non si dava notizia del fatto, ma si dava notizia che altra testata aveva riportato un fatto”.

Da questa premessa discende il resto del ragionamento.

La Corte richiama le tre regole elaborate dalla giurisprudenza sulla responsabilità del cosiddetto “diffusore mediatico”. La prima è quella generale: il giornalista che riporta dichiarazioni o notizie provenienti da terzi deve comunque verificare la verità almeno putativa dei fatti riferiti. La seconda costituisce un’eccezione: il giornalista può essere esonerato dal dovere di verifica quando esiste un interesse pubblico a conoscere il fatto stesso che certe dichiarazioni siano state rese o che una certa notizia sia già stata pubblicata. La terza opera invece come limite dell’eccezione: il lettore deve essere messo in condizione di capire che si stanno riportando dichiarazioni altrui e non fatti accertati.

Secondo la Cassazione, nel caso esaminato questi limiti erano stati rispettati. La Corte valorizza alcuni elementi molto concreti: il contenuto ripreso era virgolettato; la fonte era chiaramente indicata; il giornalista non aveva aggiunto commenti o collegamenti ulteriori; il titolo non conteneva riferimenti diretti al ricorrente; il sommario chiariva che si trattava di una notizia “raccontata” da altra testata.

La motivazione insiste molto sull’assenza di una elaborazione autonoma della notizia. La Cassazione sottolinea infatti che “alcun attività di elaborazione diretta o indiretta era stata compiuta rispetto alla notizia riportata”.

È questo il passaggio decisivo della decisione. La Corte sta dicendo, in sostanza, che il giornalista non aveva fatto propria l’accusa; aveva semplicemente informato i lettori del fatto che quella accusa stava circolando su una testata nazionale ed aveva ormai assunto rilevanza pubblica.

Naturalmente il tema è delicato. Perché il rischio di trasformare la “notizia della notizia” in una zona franca della diffamazione esiste eccome.

La Cassazione prova a contenerlo insistendo sul fatto che il lettore deve percepire chiaramente la natura mediata dell’informazione. Il giornalista non può costruire “accostamenti suggestivi o capziosi” tali da trasformare un racconto de relato in un’affermazione indirettamente presentata come vera. In quel caso, osserva la Corte, il giornalista “dismetterebbe la veste di terzo osservatore dei fatti, per divenire un diffamatore dissimulato”.

La decisione contiene anche un altro aspetto importante. La Cassazione considera rilevanti, ai fini dell’interesse pubblico, elementi che spesso vengono sottovalutati: la diffusione nazionale della testata originaria; la vasta eco mediatica della notizia; la mancanza di smentite al momento della pubblicazione; il collegamento territoriale tra la vicenda e il pubblico dei lettori. La Corte precisa che questi elementi “non sono affatto irrilevanti”.

In altre parole, più una notizia sta già circolando nello spazio pubblico, più cresce l’interesse giornalistico a riferire che quella notizia esiste, anche quando il fatto sottostante non sia stato ancora verificato in modo definitivo.

Qui emerge il vero nodo della pronuncia. L’asse della tutela si sposta progressivamente dalla verità del fatto alla correttezza della rappresentazione giornalistica del contesto informativo.

Finché il giornalista rende chiaro che la fonte è terza; che la notizia viene riportata; che non vi è adesione personale al contenuto; che non vengono costruiti artificiosamente collegamenti suggestivi, l’area della scriminante tende ad ampliarsi.

È una linea destinata a incidere soprattutto sull’informazione online, dove il rilancio immediato delle notizie costituisce ormai la regola del sistema mediatico. Resta però aperta una questione molto delicata: quanto basta, oggi, per far percepire al lettore che una notizia viene semplicemente riferita e non accreditata? Nel caso deciso vi erano elementi molto precisi: i virgolettati; la fonte esplicita; l’assenza di commenti aggiuntivi. In situazioni diverse le conclusioni potrebbero essere opposte. Ed è proprio qui che si giocherà il contenzioso futuro.

La Cassazione sdogana la TUN anche per gli eventi extra RCA e RC-medica

C’è una sentenza che, questa volta davvero, merita attenzione. Non perché introduca un principio inatteso – la Cassazione, negli ultimi anni, ha già mostrato una certa disinvoltura nel maneggiare i criteri di liquidazione del danno – ma perché compie un passo ulteriore, più netto, più consapevole nella direzione di una lettura del d.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 del Codice delle assicurazioni private, forzata e, letteralmente, “anacronistica” (nel senso dell’applicazione di una legge “fuori tempo” rispetto a quanto previsto dalla legge medesima).

La Corte imposta il ragionamento partendo da un punto che, in realtà, non è nuovo ma qui viene riportato al centro della scena: la liquidazione del danno non patrimoniale è governata dagli artt. 1226 e 2056 c.c., e dunque dal principio di equità.

Non si tratta di un richiamo formale. L’equità viene qualificata come regola giuridica a tutti gli effetti, perché è la legge stessa ad attribuire al giudice il potere di adattare la previsione astratta alla concretezza del caso. È in questa funzione che si colloca la liquidazione del danno alla persona: un giudizio che non può che essere equitativo, proprio perché ha ad oggetto un pregiudizio che non è traducibile in termini economici secondo criteri rigidi.

Dentro questo schema, l’equità svolge una funzione precisa. Serve a rendere proporzionato il risultato della liquidazione rispetto alla realtà del danno subito. Il punto non è soltanto attribuire un valore, ma far sì che quel valore sia coerente con la consistenza effettiva del pregiudizio, tenendo conto delle sue diverse manifestazioni.

La Corte insiste su questo aspetto. La valutazione equitativa consente di dare rilievo a tutte le componenti del danno, anche quando non sono immediatamente misurabili. In questo modo si evita che l’inevitabile indeterminatezza del bene leso – la salute, in primo luogo – si traduca in una tutela approssimativa.

A questa funzione se ne affianca un’altra, già individuata dalla giurisprudenza e qui espressamente richiamata: l’esigenza di trattare in modo uniforme situazioni analoghe. È un profilo che la Cassazione aveva messo a fuoco già con la sentenza n. 12408 del 2011, collegando l’equità non solo alla giustizia del caso concreto, ma anche alla parità di trattamento.

Il problema è che la sola equità, intesa come valutazione rimessa al giudice, non è in grado di garantire questo risultato. L’esperienza lo ha mostrato con chiarezza. Decisioni tra loro simili hanno prodotto esiti molto diversi, con effetti evidenti sulla prevedibilità del sistema e sulla stessa fiducia nella giurisdizione.

È in questo contesto che la Corte colloca la nascita delle tabelle giudiziarie. Non come alternativa all’equità, ma come strumento destinato a darle una forma più controllabile. Le Tabelle milanesi vengono richiamate proprio in questa prospettiva: un modello costruito a partire dall’esperienza delle decisioni di merito, progressivamente consolidato e utilizzato su scala nazionale.

La loro funzione è stata quella di introdurre un criterio stabile all’interno della valutazione equitativa, senza eliminarne la natura. Il giudizio resta equitativo, ma si appoggia a parametri che consentono di evitare scarti eccessivi tra casi analoghi.

Il meccanismo è noto. Il sistema a punto variabile consente di modulare il risarcimento in relazione all’età e alla percentuale di invalidità, secondo una logica che tiene insieme progressione del danno e riduzione legata all’aspettativa di vita. È su questo impianto che si è costruita la diffusione delle Tabelle milanesi e il loro riconoscimento come riferimento generale.

In questa ricostruzione, le tabelle non assumono un valore normativo. Restano strumenti di orientamento, ma acquistano rilevanza perché esprimono, in forma razionalizzata, la misura dell’equità. Servono a contenere la discrezionalità, a evitare che la liquidazione dipenda dal caso o dal giudice, a rendere il sistema più coerente.

La Corte costruisce il proprio approdo muovendo da una premessa che viene presentata come necessitata: la liquidazione del danno non patrimoniale resta governata dall’art. 1226 c.c. e, quindi, dal criterio equitativo. Dentro questo perimetro viene collocata la Tabella Unica Nazionale, alla quale si riconosce la possibilità di operare come parametro, pur al di fuori dell’ambito di applicazione tracciato dalla disciplina positiva, secondo una modalità definita “indiretta”, già adombrata – si osserva – in un precedente arresto (Cass. n. 11319/2025).

Il ragionamento si sviluppa nel senso di escludere che tale utilizzo implichi il ricorso all’analogia. La liquidazione del danno alla persona non presenta vuoti normativi, poiché trova già la propria regolazione nei principi codicistici che attribuiscono al giudice il compito di determinare il quantum secondo equità. In questa prospettiva, la Tabella non diventa fonte vincolante, ma resta uno degli strumenti di cui il giudice può avvalersi nell’esercizio della propria discrezionalità, senza che si determini alcuna automatica compressione di tale potere.

Viene, quindi, respinta l’ipotesi di un’applicazione diretta al di fuori dei casi previsti dalla legge. Il d.P.R. n. 12/2025, in continuità con la legge n. 124/2017, delimita espressamente l’ambito temporale e oggettivo di efficacia della Tabella. Una estensione obbligata oltre tali confini si porrebbe in contrasto con la scelta legislativa e con la natura stessa del giudizio equitativo, che, in assenza di un vincolo normativo espresso, resta affidato alla valutazione del giudice entro i limiti della proporzione e della parità di trattamento.

Sul versante temporale, la Corte esclude in modo netto la possibilità di applicare retroattivamente la Tabella. Il richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità sanitaria (Cass. n. 28990/2019) viene ritenuto non pertinente, pur a fronte di una affinità funzionale tra i modelli di quantificazione. La differenza è individuata nel dato normativo: la disciplina della T.U.N. contiene una previsione esplicita che ne circoscrive l’efficacia ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, previsione rinvenibile tanto nella legge n. 124/2017 quanto nel d.P.R. n. 12/2025.

Viene, inoltre, esclusa la possibilità di mettere in discussione tale delimitazione temporale attraverso una disapplicazione dell’atto regolamentare, ritenuta non giustificata neppure sotto il profilo dell’eccesso di delega. La clausola di entrata in vigore è considerata coerente con il quadro normativo di riferimento e con le esigenze di gestione del passaggio tra sistemi tabellari diversi, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 1282/2024. In questa prospettiva, la previsione temporale assume una funzione di raccordo tra criteri liquidatori succedutisi nel tempo, evitando incertezze sul piano applicativo.

La Corte, a questo punto, compie il passaggio decisivo del proprio ragionamento. Dopo avere escluso che la T.U.N. possa operare in via retroattiva come norma, le riconosce però una efficacia assai più ampia sul terreno dell’equità, fino a farne un criterio suscettibile di applicazione generalizzata in via indiretta e, soprattutto, un parametro privilegiato della liquidazione.

Il nucleo dell’argomentazione è questo. Se la liquidazione del danno non patrimoniale continua a trovare il proprio fondamento negli artt. 1226 e 2056 c.c., e se l’equità resta il criterio che governa il giudizio nei casi non coperti da una disciplina direttamente vincolante, allora la T.U.N. può essere utilizzata anche fuori dal suo ambito di efficacia immediata. Non come regola imposta dalla legge, ma come strumento idoneo a orientare il giudizio equitativo.

La Corte chiarisce così che la Tabella unica non entra in gioco solo come riferimento possibile. Entra in gioco come riferimento da preferire. Il salto sta tutto qui. Non si dice soltanto che il giudice può guardare alla T.U.N.; si dice che la T.U.N. rappresenta, nel nuovo quadro, il parametro privilegiato della liquidazione del danno biologico da macrolesione.

Per giustificare questo approdo, la sentenza insiste su due ordini di considerazioni.

La prima riguarda la fonte. La T.U.N. trae origine da un atto normativo e proprio per questo, secondo la Corte, porta con sé una forza ordinatrice che le tabelle di elaborazione giudiziaria non possono avere nella stessa misura. La generalità e l’astrattezza del parametro legale vengono assunte come elementi che rafforzano uniformità e parità di trattamento tra danneggiati.

La seconda riguarda la struttura. La Corte osserva che la T.U.N. si fonda, come le Tabelle milanesi, su un sistema a punto variabile, costruito in relazione all’età del danneggiato e alla percentuale di invalidità, con andamento crescente al crescere dei postumi. Da qui la conclusione che le differenze tra i due modelli non toccherebbero la qualità del meccanismo liquidatorio, ma soltanto, entro certi limiti, gli esiti monetari.

Su questa base la Corte ridimensiona il rilievo degli scarti economici tra i diversi sistemi tabellari. Il punto, si dice, non è quale tabella liquidi di più o di meno in astratto, ma quale modello assicuri meglio equità e parità di trattamento. E poiché la parità non si misurerebbe nel solo importo finale, bensì nel procedimento che conduce a quell’importo, il parametro normativo finisce per essere ritenuto preferibile.

In questa parte della motivazione emerge anche un altro passaggio importante. La Corte rifiuta l’idea che il rinvio dell’art. 138 c.a.p. ai criteri ritenuti congrui dalla giurisprudenza valga a cristallizzare il primato delle Tabelle milanesi. Quel richiamo, secondo la sentenza, non riguarda i valori monetari in sé, ma il metodo di costruzione della liquidazione. E proprio sotto questo profilo la T.U.N. verrebbe considerata coerente con i criteri metodologici già riconosciuti validi in passato.

Da qui l’approdo finale: dopo il 5 marzo 2025, in tutti i giudizi di primo grado nei quali il danno debba essere liquidato equitativamente, la T.U.N. rientra tra gli strumenti a disposizione del giudice, a prescindere dalla data del sinistro, purché il suo utilizzo avvenga sul piano dell’equità e non della diretta efficacia normativa. In questa prospettiva, la tabella nazionale diventa il parametro più aggiornato e, per ciò stesso, il criterio da assumere come riferimento privilegiato.

La sentenza introduce poi una precisazione processuale di notevole rilievo. Se in primo grado il danno è stato liquidato secondo le tabelle di origine pretoria e in appello si discute soltanto del quantum o delle modalità applicative, il sopravvenire della T.U.N. non consente di riaprire il tema del criterio tabellare, perché su quel punto si è formato giudicato interno. Diverso è il caso in cui l’impugnazione investa proprio la correttezza del criterio equitativo adottato: in questa ipotesi la T.U.N. può essere invocata anche in appello, e in certi limiti anche in cassazione, sempre che la questione resti sul piano della quaestio iuris relativa all’art. 1226 c.c.

Il tratto più significativo di questo passaggio sta dunque nel definitivo spostamento del baricentro. La T.U.N. non viene trattata come semplice novità normativa destinata ai fatti successivi alla sua entrata in vigore. Viene elevata a criterio generale di orientamento del giudizio equitativo, con una forza superiore a quella delle tabelle pretorie e con una tendenziale preferenza che il giudice potrà superare solo motivando in modo specifico.

La parte conclusiva del ragionamento è quella in cui la Corte prova a stabilizzare l’approdo già raggiunto e a renderlo governabile sul piano applicativo.

Dopo avere affermato che la T.U.N. può entrare nel giudizio equitativo anche fuori dal proprio ambito di efficacia diretta, la sentenza introduce una precisazione che, almeno in astratto, ha un rilievo importante: il ricorso alla tabella nazionale non esonera mai il giudice dal dovere di motivare. La liquidazione del danno alla persona, proprio perché resta affidata all’equità, non può risolversi nell’applicazione meccanica di un dato numerico. La Corte insiste su questo punto con chiarezza. Il parametro tabellare, da solo, non basta. Occorre sempre una valutazione del caso concreto, capace di dare conto degli elementi di fatto che incidono sulla reale consistenza del pregiudizio.

Il passaggio è coerente con la premessa generale da cui la sentenza muove. Se la liquidazione del danno non patrimoniale è, per sua natura, giudizio equitativo, allora il cuore della decisione resta nella motivazione. È lì che si misura la correttezza del risultato, perché è lì che si vede se il giudice abbia davvero attribuito un controvalore economico al danno concreto e non si sia limitato a recepire un importo astratto.

La Corte arriva così a dire che la motivazione costituisce insieme il criterio di controllo del giudizio equitativo e lo strumento attraverso il quale esso si rende conoscibile. La liquidazione deve dunque restare ancorata ai fatti accertati e alle peculiarità effettive del caso, secondo una linea che la stessa Cassazione richiama come già consolidata in materia di tabelle giudiziarie.

Su questa base, però, la sentenza compie il passo ulteriore che completa il nuovo assetto. Se la motivazione è sempre necessaria, lo è in misura ancora più intensa quando il giudice decide di non seguire la T.U.N. La ragione è semplice: la tabella nazionale, pur operando indirettamente nei fatti anteriori o fuori dal suo ambito diretto, viene ormai investita di una forza conformativa superiore a quella delle tabelle di origine pretoria, proprio perché deriva da una valutazione legislativa.

Da qui discende la conseguenza più rilevante dell’intera decisione. Il discostamento dalla T.U.N. resta possibile, ma viene circondato da cautele più strette. Non basta più una generica preferenza per altri criteri. Occorre una motivazione puntuale, capace di mettere in luce circostanze davvero peculiari della fattispecie concreta, tali da giustificare l’abbandono del parametro che la Corte considera ormai quello privilegiato.

La sentenza aggiunge, inoltre, che questa esigenza di motivazione si fa ancora più rigorosa quando la liquidazione riguarda proprio i settori cui la T.U.N. si riferisce ratione materiae. In quei casi, l’eventuale allontanamento dal modello nazionale deve essere sorretto da una giustificazione particolarmente accurata, tendenzialmente confinata a situazioni davvero eccezionali.

Nel punto conclusivo, la Corte riassume così la propria costruzione. La T.U.N. trova applicazione generalizzata in via indiretta, come parametro del giudizio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche per i fatti anteriori al 5 marzo 2025 e anche oltre i casi della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria. In questo spazio, la tabella nazionale assurge a criterio generale e privilegiato della liquidazione del danno biologico da macrolesione. Il giudice può ancora discostarsene, persino scegliendo una tabella pretoria, ma solo a condizione di spiegare in modo specifico perché, in quel caso concreto, quel diverso criterio sia più idoneo a realizzare l’equità.

È qui che la decisione trova il proprio punto di approdo. La T.U.N. non viene trasformata in norma retroattiva. Viene però collocata al centro del giudizio equitativo, con una forza orientativa tale da ridurre sensibilmente lo spazio effettivo degli altri criteri. In questo senso, il principio di diritto enunciato dalla Corte non si limita a consentire l’uso della tabella nazionale fuori dal suo ambito diretto: ne consacra la prevalenza come nuovo asse della liquidazione del danno biologico da macrolesione.

Avv. Francesco Carraro

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Fondo di Garanzia: la Cassazione chiude la porta alle difese dilatorie

Nota a Cass. civ., sez. III, ord. 18 marzo 2026, n. 6419

La vicenda concreta è drammatica, ma il principio che la Cassazione afferma con questa ordinanza del 18 marzo 2026 ha un respiro molto più ampio del singolo caso e tocca un punto delicatissimo del contenzioso da circolazione stradale: come si prova la scopertura assicurativa del veicolo responsabile quando il danneggiato agisce contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Il fatto, in sé, è lineare. Un’autovettura in fase di sorpasso viene urtata dall’autocarro che sta svoltando a sinistra; la vettura sbanda, finisce contro un albero e il conducente muore. Gli eredi agiscono contro il conducente del mezzo pesante e contro l’impresa designata dal Fondo di Garanzia, deducendo che il veicolo del responsabile fosse privo di copertura assicurativa. Il Tribunale di Lecce accerta la scopertura, ritiene un concorso di colpa nella misura del 70% a carico del conducente dell’autocarro e del 30% a carico della vittima e condanna in solido i convenuti. La Corte d’appello conferma. L’impresa designata ricorre in Cassazione con sei motivi. La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Il punto davvero importante della decisione sta nel modo in cui la Corte affronta i primi due motivi, quelli con cui la compagnia tenta di sostenere che la Corte territoriale avrebbe “invertito” l’onere della prova, pretendendo dalla stessa impresa designata la prova positiva dell’esistenza di una copertura assicurativa.

La risposta della Terza Sezione è molto chiara e, direi, molto opportuna. La Corte afferma che nessuna indebita inversione dell’onere probatorio vi è stata, perché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio della vicinanza della prova. E qui la Cassazione compie un passaggio che vale la pena riportare testualmente, perché è il cuore della decisione: gli attori avevano assolto il proprio onere “producendo il certificato di (omissis) … attestante la scopertura assicurativa, così dimostrando il fatto costitutivo della loro pretesa”; a quel punto gravava sull’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa copertura, trattandosi di un fatto “rientrante nella sua sfera di conoscibilità qualificata”, dato che le compagnie assicurative hanno accesso diretto alle banche dati RCA.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte merita di essere letto con attenzione, perché condensa in poche righe un criterio di enorme rilevanza pratica:

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell’ipotesi in cui l’affidamento sulla sussistenza di una valida polizza sia stato ingenerato nel danneggiato dal rilascio di un certificato o dalla esposizione di un contrassegno assicurativo sulla vettura del danneggiante, cui segua l’attestazione della compagnia indicata dal responsabile dell’inesistenza della copertura, il danneggiato può proporre l’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, spettando all’impresa designata l’onere di dimostrare l’esistenza di una diversa e valida polizza assicurativa, in quanto operatore professionale dotato di una sfera di conoscibilità qualificata e di accesso diretto alle banche dati assicurative, non potendosi gravare il danneggiato di una “probatio diabolica” circa un fatto negativo universale”.

Il punto è esattamente questo.
La compagnia ricorrente provava a spostare il piano del giudizio su un terreno solo apparentemente rigoroso, ma in realtà profondamente distorsivo: pretendere dal danneggiato la prova piena e universale di un fatto negativo, cioè dell’inesistenza di qualunque copertura assicurativa possibile. La Cassazione rifiuta questa impostazione e lo fa per una ragione che sta tutta dentro la logica del processo civile: il danneggiato deve certamente allegare e provare il fatto costitutivo della sua pretesa, ma non può essere costretto a una dimostrazione impossibile quando la controparte professionale dispone, per posizione tecnica e istituzionale, degli strumenti conoscitivi idonei a verificare l’esatto stato della copertura.

Qui il principio della vicinanza della prova non viene usato come formula retorica o come scorciatoia equitativa. Viene usato per quello che deve essere: uno strumento di razionalità processuale. Se il danneggiato produce l’attestazione negativa della compagnia indicata dal responsabile, ha già fatto quanto, ragionevolmente, può essergli chiesto. A quel punto non ha alcun senso pretendere che compia ulteriori peregrinazioni probatorie nell’universo delle possibili coperture. Chi può sapere se esista una diversa polizza è, prima e meglio di chiunque altro, l’impresa designata, che opera professionalmente nel sistema e ha accesso immediato ai dati rilevanti.

La sentenza è importante anche per un secondo profilo, più processuale ma non meno utile. La compagnia aveva tentato di trasformare in questione di legittimità ciò che era, in realtà, una contestazione di merito: il contenuto della documentazione, la mancata ammissione di una prova testimoniale a distanza di quasi vent’anni, la ripartizione della colpa tra i conducenti. Anche su questo la Cassazione è netta. Il travisamento di un documento non sussiste quando non si è in presenza di un errore percettivo puro, ma di una valutazione critica del suo contenuto. La scelta di non ammettere un teste oculare così lontano nel tempo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può legittimamente preferire “rilievi tecnici oggettivi compiuti nell’immediatezza del sinistro”. Quanto alla graduazione della colpa, la Corte richiama un principio fin troppo noto ma sempre opportuno da ribadire: la ripartizione percentuale della responsabilità è apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo se la motivazione manca o è radicalmente incoerente. Altrimenti, il ricorso diventa per ciò che è: un tentativo “surrettizio” di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.

Il messaggio complessivo dell’ordinanza, a ben vedere, è duplice.

Il primo messaggio è sostanziale: nelle azioni contro il Fondo di Garanzia il danneggiato non deve essere schiacciato sotto un onere probatorio irragionevole quando abbia già fornito un serio principio di prova della scopertura assicurativa. È una presa di posizione di civiltà processuale, prima ancora che di tecnica giuridica.

Il secondo messaggio è metodologico: la Cassazione non è il luogo in cui si ridiscutono documenti, CTU cinematiche, verbali e prove testimoniali già vagliati da due giudici di merito, salvo i casi eccezionali in cui si scivoli davvero fuori dal perimetro della legittimità.

In questo senso l’ordinanza n. 6419 del 2026 non inventa nulla di eclatante, ma fa qualcosa di molto più utile: mette ordine. E lo mette proprio là dove, nei giudizi contro le imprese designate del Fondo, spesso si annidano difese solo apparentemente sofisticate, ma in realtà costruite per spostare sul danneggiato un peso probatorio che l’ordinamento non può e non deve imporgli.

In sintesi, la Cassazione chiama le cose con il loro nome.
E quando parla di “probatio diabolica”, non sta facendo letteratura. Sta semplicemente ricordando che anche il processo civile, se vuole restare un processo, deve continuare a distinguere tra prova difficile e prova impossibile.

Avv. Francesco Carraro

www.avvocatocarraro.it

Mille e un motivo per votare SÌ al referendum — e continuare a vivere

È curioso osservare come un referendum che, a voler essere onesti, offre pochissimi argomenti razionali per votare “no” sia riuscito comunque a dividere il Paese in due blocchi contrapposti quasi speculari. È una fotografia abbastanza impietosa di come funzionano davvero le democrazie contemporanee: non sono i neuroni a guidare le scelte collettive, ma le tribù (col decisivo contributo delle tivù). Troppe persone non scelgono dopo aver soppesato pro e contro su una bilancia logica, ma su una ideologica; votano in base a tic involontari di simpatia viscerale, spinti da riflessi incondizionati di appartenenza, o per ancestrale fedeltà ad un “campo”. In altre parole: prima si chiedono da che parte “devono” stare, in quale curva militare, per chi bisogna tifare, e solo poi cercano le ragioni per cui la propria “squadra” avrebbe ragione.

Allora, proviamo a ragionare frigido pacatoque animo (con spirito algido e distaccato) come insegnavano il Latini. Sgombriamo il campo dalle emozioni di chi vede ovunque Meloni. La riforma sottoposta al vaglio referendario agisce su alcuni articoli della Costituzione — l’87, il 102, il 104, il 105, il 106, il 107 e il 110 — ma nemmeno uno di essi, neppure quelli riscritti quasi integralmente come il 104 e il 105, scalfisce l’autonomia della magistratura. Anzi: l’articolo 104 continua a recitare, come ha sempre fatto, che la magistratura costituisce “un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Con una conseguenza quasi paradossale: se la riforma passerà, quella garanzia non verrà ridotta ma semmai  replicata in due distinti ordini di autogoverno — quello dei giudici e quello dei pubblici ministeri — ciascuno dotato di un proprio Consiglio superiore. Tantomeno viene toccato uno dei pilastri più richiamati, e reclamati, nel dibattito pre-elettorale: l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112) resta al suo posto come pure il principio, altrettanto intonso, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101). Tutto il resto appartiene più alla polemica politica che alla lettura del testo costituzionale.

Ma ci sono anche aspetti involontariamente comici, in tutta la faccenda, che meritano una menzione d’onore (e magari una risata liberatoria). Non foss’altro perché proprio  guitti,  comici, attori e ballerine sono quasi tutti per il NO (non si capisce bene, anzi si capisce fin troppo bene, dall’alto di quale incompetenza). Ad ogni buon conto, i sostenitori più convinti del SI  dovrebbero  essere proprio i fautori “progressisti” del fronte del NO. Perché la separazione delle carriere non è un’invenzione della destra: è una riforma che, per almeno un quarto di secolo, ha abitato stabilmente nei programmi e nelle riflessioni della sinistra riformista. La propose la Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema nel 1997, che immaginava carriere costituzionalmente distinte tra giudici e pubblici ministeri. Tornò nei programmi dell’Ulivo all’alba del 2000, riapparve nel 2007 nel disegno di legge costituzionale presentato dal ministro Mastella durante il secondo governo Prodi e continuò a riaffiorare nel dibattito del Partito Democratico, dove autorevoli esponenti hanno a lungo sostenuto che la terzietà del giudice richiede percorsi professionali separati. Persino la riforma Cartabia del 2021-2022 — sostenuta da molti esponenti di sinistra — ha rafforzato la separazione delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri. Per questi motivi, ascoltare un dirigente di sinistra denunciare la separazione delle carriere come un attentato alla democrazia rappresenta davvero un viaggio surreale nei territori ancora inesplorati della dissonanza cognitiva.

E se proprio vogliamo restare nel campo delle forze politiche oggi all’opposizione, nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle del 2018 la riforma della giustizia conteneva una denuncia esplicita delle logiche correntizie interne alla magistratura e indicava l’obiettivo di spezzare il potere delle correnti nelle dinamiche del CSM. In altre parole, il problema oggi minimizzato era riconosciuto come palese anche dai grillini.

C’è poi una domanda elementare che basterebbe da sola a sgombrare il campo da tre quarti della retorica che ammorba il dibattito. Una domanda a cui chiunque — da uno scolaretto di prima a un emerito di diritto costituzionale — darebbe la stessa identica risposta. Proviamo ad auto-somministrarvela in prima persona: se tu fossi imputato in un processo penale, vorresti che il giudice chiamato a decidere sulla tua colpevolezza appartenesse allo stesso ordine, allo stesso corpo, alla stessa carriera di chi ti accusa? Vorresti cioè che giudice e pubblico ministero facessero parte della medesima organizzazione professionale, con gli stessi percorsi, gli stessi concorsi, gli stessi organi di autogoverno? Astenersi masochisti cronici e autolesionisti anonimi.

In Europa, del resto, il modello italiano non è la regola: è un’eccezione piuttosto rara. Nella grande maggioranza delle democrazie occidentali chi accusa e chi giudica non appartiene allo stesso ordine professionale o comunque non condivide la stessa carriera giudiziaria. Vale negli Stati dell’Unione europea, vale nel mondo anglosassone — dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, dal Canada all’Australia — e vale in quasi tutte le democrazie mature. L’Italia è tra i pochissimi Paesi europei nei quali giudici e pubblici ministeri appartengono formalmente allo stesso ordine giudiziario. Siamo tra i pochissimi “eletti” dove continua a sopravvivere questa peculiare specie di magistratura “onnivora”  che fagocita carriere giudicanti e carriere requirenti.

E proprio qui si colloca un’altra questione non di rado subdolamente  rimossa: quella della contiguità culturale. Non si tratta di insinuare sospetti sull’imparzialità dei giudici — sarebbe tanto ingeneroso quanto infondato — ma di prendere atto di un dato strutturale. Se chi accusa e chi decide proviene dallo stesso concorso, dalla stessa formazione, dalla stessa carriera e dallo stesso corpo professionale, è inevitabile si formi una inopportuna e deleteria “prossimità” culturale. Il che, in un sistema di pesi e contrappesi più delicato di un orologio atomico (qual è il processo penale) non può che incrinare la fiducia “percettiva” in una indefettibile equidistanza del giudice rispetto agli altri due attori delle dinamiche processuali. La giustizia non deve essere soltanto imparziale, deve anche apparire tale. L’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo insiste proprio su questo punto: la neutrale terzietà del Giudice. Non basta, a garantirla, la coscienza del foro interiore; essa deve essere resa auto-evidente dall’organizzazione intrinseca del “foro” esteriore.

Veniamo ora al maledetto sorteggio sovente trattato alla stregua di un arnese barbarico indegno di sistemi giuridici evoluti, alla stregua di un’ordalia medievale. In realtà, esso è già presente nel nostro ordinamento. Nelle Corti d’Assise, per esempio, i giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi dei cittadini idonei. Il Tribunale dei ministri prevede componenti individuati in consimile manierasorteggiati tra i magistrati del distretto. Persino la Corte costituzionale, nel giudicare il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione, è integrata con soggetti estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore. Lo stesso criterio compare in vari ambiti amministrativi: dalla formazione (in molti casi affidata alla sorte) delle commissioni nei concorsi pubblici alla scelta dei commissari nelle procedure di appalto, fino alla designazione degli scrutatori nei seggi elettorali.

Del resto, l’idea che il sorteggio possa servire a raffreddare le dinamiche di appartenenza non è una fantasia partorita in un raptus di eccentricità: è stata riconosciuta persino all’interno della magistratura. Nel sistema dei concorsi per magistrato ordinario, infatti, alcuni componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati proprio mediante sorteggio da appositi elenchi. La ragione è fin troppo evidente: ridurre il rischio che la selezione dei commissari — e quindi, indirettamente, dei futuri magistrati — sia condizionata dalle logiche “partitiche” di cui trattasi. Non si vede perché uno strumento sdoganato persino dal CSM (per la selezione dei commissari d’esame), non dovrebbe funzionare per la selezione di quest’ultimo.

Un capitolo a parte merita la proposta di istituire un’Alta Corte disciplinare, vale a dire un organo distinto rispetto al CSM e chiamato a giudicare gli illeciti dei magistrati. Oggi il sistema disciplinare resta largamente interno alla magistratura stessa. I sostenitori della riforma ricordano spesso un dato che circola da anni nel dibattito pubblico: secondo alcune ricostruzioni, la stragrande maggioranza degli esposti disciplinari — in alcune stime oltre il novanta per cento — si conclude senza sanzioni effettive. Il punto non è tanto la precisione aritmetica della percentuale, quanto il problema di fondo che essa pone: un sistema disciplinare percepito come troppo domestico per non essere anche fazioso. Separare le funzioni dell’Alta Corte da quelle di auto-governo dei consigli superiori – vieppiù in un contesto dove il sorteggio mantiene la sua centralità – riduce drasticamente il rischio di derive correntizie e di soluzioni (o assoluzioni) di comodo non ispirate a reali criteri di giustizia, ma ad altrimenti possibili, se non addirittura probabili, logiche di ripartizione e di (reciproco) favore.

C’è poi la questione degli sponsor e degli influencer. Il fronte del NO ha fatto circolare la voce secondo cui i “buoni” (per cultura giuridica e statura democratica) voterebbero contro la riforma e i “cattivi” (diciamo pure i “fasci”) a favore. Peccato che tra i fautori del SI vi siano due veri e propri pezzi da novanta al di sopra di ogni sospetto di connivenza con il nemico di destra. Infatti, tra i giuristi favorevoli al SI, spicca Sabino Cassese, professore emerito della Scuola Normale di Pisa ed ex giudice della Corte costituzionale, il quale ha spiegato, con la consueta chiarezza, che accorpare pubblico ministero e giudice nella  stessa carriera è “come chiedere che chirurgo e anestesista siano la stessa cosa: lavorano nello stesso sistema, ma svolgono funzioni diverse”. E poi c’è Antonio Di Pietro, convintissimo sostenitore del Comitato del SI: simbolo vivente della lotta alla corruzione durante l’epopea di Tangentopoli, fieramente antiberlusconiano da sempre e minimamente arruolabile, sotto alcun aspetto, alle detestatissime (dal fronte del NO) truppe governative e meloniane.

Per concludere – tolte di mezzo le forzature ideologiche di chi parla pro domo sua –  un dubbio si leva all’orizzonte accecante come  un sole d’agosto: se davvero il principio del giudice terzo è rubricabile alla stregua di un diritto “naturale”, di un bisogno “fisiologico” , di un innato senso equitativo albergante in ogni uomo, come si può difendere con tanta ostinazione un sistema dove accusa e  giudizio sostanzialmente “pari” sono? Non si tratta di sovvertire o attaccare i giudici, ma esattamente del contrario: rafforzarne l’autorevolezza agli occhi dei cittadini. Perché non va preservata solo l’indipendenza della magistratura dalle interferenze della politica. Va anche garantita l’indipendenza di chi decide se hai sbagliato e devi pagare da chi ti accusa di aver sbagliato e di dover pagare.

Francesco Carraro

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Solo il concedente del leasing può agire contro l’assicurazione del mezzo

Capita spesso, nella pratica dei contratti di leasing, che il bene venga assicurato contro i rischi più evidenti – incendio, furto, danneggiamento – e che l’utilizzatore del bene sia il soggetto che, materialmente, subisce il danno e si attiva per ottenere l’indennizzo.

Il caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza del 5 marzo 2026 n. 4946 nasce proprio da una situazione di questo tipo, con un dettaglio che rende la vicenda particolarmente istruttiva: il bene oggetto del leasing era una Porsche Panamera, sottratta da ignoti durante la notte.

Dopo il furto, l’utilizzatore aveva fatto ciò che normalmente accade in queste situazioni: aveva attivato la compagnia assicuratrice affinché liquidasse l’indennizzo in favore della società di leasing, proprietaria del veicolo. Nel frattempo, però, la concedente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la penale dovuta a seguito della risoluzione anticipata del contratto.

La controversia nasce qui. L’utilizzatore e il fideiussore contestano il decreto ingiuntivo e cercano di coinvolgere nel giudizio la compagnia assicurativa. La strategia difensiva è semplice: se il veicolo è stato rubato e assicurato, l’indennizzo dovrebbe coprire la perdita economica e quindi incidere anche sulla pretesa della concedente.

La questione giuridica, però, non riguarda il furto né la dinamica contrattuale del leasing. Riguarda qualcosa di più tecnico: chi è legittimato ad agire contro l’assicuratore.

La Corte d’appello di Brescia aveva già dato una risposta netta, qualificando la polizza come assicurazione per conto altrui. In questo schema contrattuale il contraente non coincide con il titolare del diritto all’indennizzo. Il diritto nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario.

Nel caso concreto il beneficiario era la società di leasing, proprietaria del veicolo.

La Cassazione non fa altro che confermare questa impostazione.

La presenza della cosiddetta clausola di vincolo nella polizza assicurativa ha un effetto molto preciso: l’indennizzo deve essere pagato direttamente al soggetto indicato nella clausola, e soltanto quel soggetto può agire nei confronti dell’assicuratore per ottenerlo.

Il meccanismo è noto, ma la sentenza lo ribadisce con chiarezza. Quando il contratto di assicurazione prevede un beneficiario determinato, il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio di quest’ultimo. Non passa dal patrimonio del contraente e non può essere esercitato da chi ha stipulato la polizza, a meno che il beneficiario non autorizzi espressamente l’iniziativa.

Nel caso di specie questa autorizzazione non esisteva.

L’argomento difensivo degli utilizzatori era costruito su una clausola del contratto di leasing che attribuiva loro la facoltà di agire nei confronti del fornitore o di terzi responsabili. Ma la Cassazione osserva che quella clausola riguarda i rapporti tra utilizzatore e concedente e non modifica la struttura del contratto assicurativo.

Il punto decisivo è proprio questo: il contratto di leasing e il contratto di assicurazione sono due rapporti distinti. Una clausola del primo non può alterare la titolarità dei diritti derivanti dal secondo.

La conclusione è inevitabile.

Se la polizza è stipulata per conto altrui e contiene una clausola di vincolo a favore della società di leasing, l’utilizzatore non può agire contro l’assicuratore per ottenere l’indennizzo.

Può semmai sollecitare il beneficiario a farlo.

La pronuncia contiene anche un richiamo, quasi pedagogico, alla tecnica del ricorso per cassazione. La Corte rileva infatti che i ricorrenti non avevano neppure trascritto nel ricorso il contenuto delle clausole contrattuali che sostenevano essere state male interpretate. Un difetto che, da solo, sarebbe stato sufficiente a rendere inammissibile il motivo.

È un richiamo che molti avvocati conoscono bene: la Cassazione non va a cercare nei fascicoli ciò che il ricorrente non ha indicato con precisione. Sul piano sostanziale la decisione non introduce un principio nuovo. Ribadisce però con chiarezza un assetto contrattuale che nei leasing è molto diffuso e che spesso viene sottovalutato quando nasce il contenzioso. L’utilizzatore del bene è quello che subisce materialmente il danno, ma il diritto all’indennizzo assicurativo appartiene alla società di leasing se la polizza lo prevede espressamente.

È una distinzione che può sembrare formale, ma che diventa decisiva quando si passa dal piano economico a quello processuale. E la sentenza lo dimostra bene: nel momento in cui l’utilizzatore prova ad agire contro l’assicuratore, si accorge di non essere titolare del diritto che intende far valere. Nel diritto delle assicurazioni, a volte, la partita si gioca tutta qui.

Responsabilità civile oggi: perché le “partite” processuali si vincono prima della sentenza

Chi si occupa quotidianamente di responsabilità civile, sanitaria o RC Auto ha probabilmente maturato una sensazione precisa: da tempo non assistiamo a riforme dirompenti o a sentenze “epocali”. Eppure, il lavoro dell’avvocato è diventato più complesso, non più semplice. Non perché le regole siano cambiate, ma perché si sono stabilizzate.

Il quadro normativo e giurisprudenziale attuale è, sotto molti profili, coerente e prevedibile. La responsabilità sanitaria continua a muoversi lungo i binari tracciati dalla Gelli-Bianco; la RC Auto resta ancorata a criteri consolidati in tema di dinamica del sinistro, concorso di colpa e quantificazione del danno; la responsabilità civile in senso lato è governata da principi che chiunque frequenti le aule di giustizia conosce bene. Eppure, proprio questa stabilità impone un cambio di mentalità.

Oggi la differenza tra una causa vinta e una causa persa raramente si gioca sull’interpretazione creativa della norma. Si gioca, molto più spesso, sulla qualità dell’impostazione iniziale. Nei giudizi di responsabilità sanitaria, ad esempio, non è più sostenibile confidare in un generico richiamo alla colpa del medico o della struttura: occorre un’allegazione puntuale, tecnicamente credibile, capace di dialogare con la futura consulenza tecnica. Analogamente, in RC Auto, la ricostruzione del fatto non è un passaggio preliminare ma il vero cuore del processo: una dinamica fragile o approssimativa difficilmente potrà essere raddrizzata nei gradi successivi.

Anche la funzione della Cassazione è mutata nella percezione di molti operatori. Non è più – se mai lo è stata – il luogo in cui recuperare una causa persa nel merito. È un giudice di controllo, sempre più rigoroso, che interviene solo quando la decisione impugnata presenta vizi strutturali: motivazioni apparenti, salti logici, violazioni evidenti delle regole sull’onere della prova. Chi arriva in legittimità senza questi presupposti spesso lo fa solo per sentirsi dire che il problema non è giuridico, ma fattuale.

In questo contesto, il vero terreno di competizione professionale si sposta a monte. Conta la capacità di selezionare i casi, di dire qualche “no” in più al cliente, di investire tempo nella fase istruttoria e nella preparazione della CTU. Conta, soprattutto, la consapevolezza che il processo civile non è una sequenza di atti standardizzati, ma un percorso che richiede coerenza metodologica e strategica, non solo squisitamente giuridica, dall’inizio alla fine.

La responsabilità civile di oggi non premia l’improvvisazione né l’iper-tecnicismo fine a se stesso. Premia la solidità del ragionamento, la precisione dell’allegazione e la capacità di costruire una storia processuale che regga, prima ancora che alla lettura del giudice, al vaglio della logica.

Avv. Francesco Carraro

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“IO DISOBBEDISCO” – Il nuovo libro dell’Avv. Carraro – Byoblu editore

Ai tempi del Covid, cominciarono a martellarci con l’esigenza delle “regole” che dovevamo rispettare. Poi, con la necessità di “nuove abitudini” che dovevamo acquisire. In realtà, l’ossessione per le regole e l’imposizione di nuove abitudini non era una faccenda limitata al periodo del Coronavirus. Si trattava, e si tratta, di un’arma letale attraverso la quale sdoganare un concetto perverso: e cioè che non esistono solo le “regole” classiche, tipiche di ogni ordinamento giuridico (quelle, per intenderci, codificate nelle leggi e nei decreti). Ce ne sono anche altre, definite non a caso “nuove”, cui dobbiamo obbedienza tanto quanto a quelle “vecchie”.

Sono prescrizioni che vanno rispettate se vogliamo combattere una pandemia, guarire da un virus, evitare un contagio. Ma sono anche norme alle quali sottomettersi se vogliamo opporci al cambiamento climatico, combattere gli “estremismi”, evitare di cadere vittima del fascismo, del populismo, del complottismo, del sovranismo; nonché di tutti i terribili “ismi” che minacciano la società “libera” e “democratica” in cui abbiamo la “fortuna” di vivere (e che è poi, stando al racconto di lorsignori, il migliore dei mondi possibili). Per contrastare tutto ciò, nasce questo libro con due obiettivi ben precisi.

Primo obiettivo: demistificare le parole d’ordine del regime: dal politicamente corretto alla cultura woke, dalla lotta all’odio al patriarcato, dalla presunta emergenza delle fake news alla cosiddetta identità di genere, dal femminicidio alle quote rosa (o di qualsiasi altro colore). E, ancora: dal feticismo nei confronti della scienza all’apologia dei mistificanti nuovi diritti, dal mito nero della paura a quello dorato dall’accoglienza. Insomma, tutti i luoghi comuni attraverso i quali vogliono educarci a un “pensiero comune”. E anche a un’unica possibilità di azione o reazione (quella decisa a monte e da altri) rispetto alle vicende del mondo che impattano sulle nostre vite.  Dietro ciascuno di questi vocaboli, neologismi, modi di dire, si nasconde una sottilissima forma di manipolazione volta a disciplinare le nostre menti. Così da farci acquisire quelle “nuove abitudini” di cui il Sistema ha bisogno per consolidare il proprio regime. Ma pure per “abituarci” (appunto) a rinunciare, passo dopo passo, alla libertà di parola, di opinione, di critica e, soprattutto, di opposizione.

Secondo obiettivo: incoraggiare i lettori a un atto di disobbedienza civile intransigente contro i deliri “regolatori” e “abitudinari” in questione. Il che significa non solo battersi per un progetto politico di segno contrario a quello vigente, ma (prima ancora e prima di tutto) disobbedire in ogni istante (e in ogni circostanza possibile) della nostra vita quotidiana – con il pensiero, con le parole, con il silenzio, con i comportamenti, con le azioni e con le omissioni – agli architetti, ai costruttori e ai governatori della Civiltà delle regole e delle nuove abitudini.

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La Cassazione sulla CTU resa in ambito di legge “Gelli-Bianco”: imprescindibile la presenza di uno specialista

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso patrocinato dall’Avv. Francesco Carraro, pronunciandosi sulla censura relativa alla mancata osservanza della collegialità nella CTU medico-legale. Si trattava di  una causa civile intrapresa in vigenza di Legge “Gelli-Bianco”  con consulenza  medico-legale d’ufficio espletata ante legem (in pregresso procedimento di ATP) e senza la nomina e la partecipazione (anche) di uno specialista.

In particolare, la Corte ha evidenziato quanto segue: “Le esposte considerazioni conducono piuttosto a ritenere che la mancata osservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi  ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisca causa di nullità della sentenza che sia resa sulla  base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, tale dovendosi considerare quella disposta dall’art. 15, comma 1, L. n. 24 del 2017″.

La Corte ha così concluso: «Nei giudizi di responsabilità sanitaria, l’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. Legge Gelli Bianco) si applica, per il principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, anche se preceduti da una consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. espletata secondo le norme previgenti […]».

Corte di Cassazione, III civile, sentenza 11 giugno 2025, n. 15594
Corte di Cassazione, III civile, sentenza 11 giugno 2025, n. 15594
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
R.G.N. 1639/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1639/2023 R.G. proposto da:
Q.M., Q.D. e Q.S., rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Carraro, domiciliati digitalmente ex lege;

  • ricorrenti –
    contro
    Azienda Ospedale – Università Padova, già Azienda Ospedaliera di Padova, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Grazia Cali e Carlo Moreschi dell’Ufficio legale interno e dall’Avv. Federica Scafarelli, domiciliata digitalmente ex lege;
  • controricorrente –
    avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 1261/2022, depositata il 1 giugno 2022.
    Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 maggio 2025 dal Consigliere Emilio Iannello.
    Udito l’Avvocato Francesco Carraro;
    udito l’Avvocato Federica Scafarelli;
    udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe, il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso.
    FATTI DI CAUSA
  1. Con atto di citazione dell’11 – 14 giugno 2018 M.L., e Q.M., Q.P., Q.A., Q.An., Q.D.. Q.S. e Q.F. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Padova, l’Azienda ospedaliera di quella città chiedendone la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditario subiti per la morte della propria congiunta F.G., avvenuta il 23 dicembre 2013, per gli sviluppi sistemici di un empiema pleurico asseritamente ascrivibile al negligente operato dei sanitari che l’avevano in cura durante il primo ricovero – dal 1 al 26 settembre 2013 – presso il reparto di Clinica Medica 2 di detta struttura, dove poi era stata nuovamente ricoverata a fine novembre.
    Precisarono in premessa di avere esperito procedimento di consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi all’esito del quale era stato depositato elaborato peritale che negava l’esistenza di elementi di critica rispetto all’attività prestata dai sanitari; dedussero, però, l’erroneità di tale valutazione, sia perché resa da un medico legale privo di specifiche cognizioni in materia, sia perché non aveva tenuto conto della necessità di procedere da subito al posizionamento di un drenaggio così da liberare il cavo pleurico del liquido che lo occupava per i due terzi: omissione, questa, che, secondo gli istanti, aveva contribuito a rafforzare la quota settica sistemica, a sua volta determinante nello scatenare gli eventi che avevano poi condotto all’esito infausto.
  2. Con sentenza n. 1630 del 2019, il Tribunale, acquisita la relazione di consulenza depositata nel pregresso procedimento di a.t.p., rigettò le domande degli attori, ritenendo non dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra le azioni o omissioni dei medici e il decesso della paziente.
    Ritenne in particolare, sulla scorta delle valutazioni espresse nella predetta relazione, non praticabile il drenaggio toracico, considerato troppo rischioso e inefficace e non provata la perdita di chance di sopravvivenza, escludendo che il drenaggio avrebbe avuto efficacia salvavita.
    Rilevò, inoltre, che non sussistevano i presupposti per la chiesta rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio per la dedotte incapacità professionali del consulente o per suoi pregressi rapporti con l’Azienda convenuta, atteso che:
  • gli attori avrebbero dovuto presentare istanza di ricusazione del consulente, ex art. 192 c.p.c., almeno tre giorni prima del giuramento del consulente;
  • la contestazione della competenza del consulente era avvenuta solo dopo l’esito sfavorevole della consulenza, configurandosi come uno stratagemma per invalidare conclusioni non gradite;
  • non vi erano ragioni per una sostituzione del consulente ex art. 196 c.p.c., poiché la consulenza era sostenuta da ragionamenti logici e coerenti;
  • non vi era necessità di nominare un collegio peritale, poiché l’a.t.p. era stato introdotto prima dell’entrata in vigore dell’art. 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, e non era possibile scomporre in singole fasi una procedura concepita unitariamente.
  1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1261 depositata il 1 giugno 2022, ha rigettato l’appello interposto da tutti gli attori, confermando la sentenza del Tribunale, le cui valutazioni ha condiviso sotto ogni profilo.
    In particolare, per quanto in questa sede interessa, ha respinto il primo e il secondo motivo di gravame (con i quali si censurava la decisione di primo grado, rispettivamente, per il mancato rinnovo della c.t.u. con riferimento alla asserita incompatibilità dell’ausiliario e, comunque, alla incompletezza dell’accertamento in relazione alla necessità della nomina anche di uno specialista) rilevando che:
  • gli appellanti, avendo avuto comunicazione della nomina del c.t.u., avrebbero potuto e dovuto svolgere accertamenti sul nominativo del consulente al momento della sua nomina e presentare eventuali istanze di ricusazione prima dello svolgimento dell’incarico, senza attendere il processo
    di merito; essi, invece, avevano sollevato la questione solo dopo l’esito sfavorevole della consulenza, rendendo la contestazione intempestiva;
  • essi facevano riferimento a «pregressi rapporti lavorativi» del consulente con l’Azienda Ospedaliera senza fornire dettagli specifici o prove concrete: non era stato chiarito quale fosse la natura di tali rapporti, né quando la parte ne fosse venuta a conoscenza;
  • la condizione di procedibilità di cui all’art. 8 L. n. 24 del 2017, per esercitare un’azione davanti al giudice civile, era stata assolta perché era stata svolta una consulenza preventiva;
  • per il principio tempus regit actum, la correttezza della nomina del consulente va valutata con riferimento al momento della scelta dell’ausiliario nel procedimento di consulenza preventiva, non al momento dell’inizio del giudizio di merito.
  1. Avverso tale sentenza i soli Q.M., Q.D. e Q.S. propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste, depositando controricorso, l’Azienda Ospedale – Università Padova, già Azienda Ospedaliera di Padova.
  2. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
    Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie.
    RAGIONI DELLA DECISIONE
  3. La sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri appellanti nei cui confronti il ricorso non è stato notificato.
    Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l’art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa.
  4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della L. n. 24 del 2017 (nella parte in cui prescrive che “nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”) e dell’art. 191 c.p.c. (nella parte in cui prescrive che “possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone’9», in relazione al rigetto della iterata richiesta di nomina di uno specialista da affiancare al c.t.u., onde rinnovare e/o integrare la consulenza espletata (dal solo medico legale) in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c..
    Rilevano che:
  • il caso riguardava pacificamente una fattispecie di chirurgia toracica, ma il c.t.u. nominato, dott. Ca.F., era un neurochirurgo e non aveva competenze specifiche nella detta disciplina;
  • la Legge n. 24 del 2017 (c.d. ” Gelli-Bianco”) prescrive che nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la consulenza tecnica deve essere affidata a un medico legale e a uno o più specialisti con specifica conoscenza della materia; tale obbligo non è stato rispettato;
  • quando venne promosso il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (ante legge “Gelli Bianco”) non vi era alcuna «procedura concepita unitariamente» da rispettare: non foss’altro perché tale unitaria disciplina, che prevede l’obbligo di incardinare (per le vertenze in ambito di malpractice medica) prima un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. e, successivamente, un giudizio di merito ex art. 702-bis c.p.c., non era ancora stata introdotta; quando, invece, venne azionata la causa di merito, la legge “Gelli-Bianco” era già in vigore; pertanto, il giudice di primo grado (nel momento in cui
    si è trovato a decidere sulle surrichiamate istanze attoree) avrebbe dovuto o rinnovare la consulenza nel rispetto di quelle disposizioni o quanto meno invitare il consulente già officiato ad integrare i propri accertamenti con l’ausilio di uno specialista.
  1. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della L. n. 24 del 2017 (nella parte in cui prescrive che “Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento”) e dell’art. 196 c.p.c. (laddove prescrive che “il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico”)».
    Lamentano che erroneamente la Corte d’appello abbia confermato il rigetto dell’istanza di rinnovazione della consulenza in relazione alla dedotta incompatibilità dell’ausiliario, attribuendo agli attori la responsabilità di non aver svolto verifiche preventive sul nominativo del c.t.u.. Affermano, di contro, che il giudice aveva l’obbligo di verificare l’assenza di conflitti di interesse, come previsto dall’art. 15 della Legge n. 24 del 2017. Soggiungono che, peraltro, essi avevano richiesto di audire il c.t.u. e il consulente tecnico di parte per accertare tale conflitto, ma il giudice aveva rigettato l’istanza senza motivare adeguatamente.
  2. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono «nullità della sentenza e del procedimento, ex art 360 n. 4 c.p.c. ed ex artt. 156 e 157 c.p.c. per nullità della c.t.u. stante la violazione dell’art. 15 della L. n. 24 del 2017 e dell’art. 196 c.p.c. e 191 c.p.c.».
    Sostengono che la radicale nullità della c.t.u., per le violazioni di legge denunciate con i primi due motivi, rende radicalmente nullo il procedimento di primo e di secondo grado nonché le relative sentenze.
  3. Il primo e il terzo motivo di ricorso, congiuntamente esaminabili per la loro stretta connessione, sono fondati e meritano accoglimento nei termini appresso precisati.
    Due sono le questioni che entrambi pongono in relazione al peculiare dipanarsi nel tempo del procedimento de quo:
  • la prima riguarda l’applicabilità, ratione temporis, della norma di cui all’art. 15 L. n. 24 del 2017 allorquando – come nella specie – il giudizio risarcitorio per malpractice sanitaria sia introdotto in data successiva alla sua entrata in vigore (1 aprile 2017) ma sia stato preceduto da un procedimento di «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite» ex art. 696-bis c.p.c. espletato anteriormente; in altre parole, si tratta di stabilire se, posta la natura processuale della norma evocata (art. 15 L. n. 24 del 2017) e l’applicabilità ad essa del principio tempus regit actum, il «tempus» cui aver riguardo sia quello della introduzione del procedimento cautelare prodromico di cui all’art. 696-bis c.p.c. o quello della introduzione del giudizio di merito;
  • la seconda, subordinata, attiene alle conseguenze della inosservanza della previsione che richiede, «nei procedimenti civili e nei procedimenti penati aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria», l’affidamento dell’incarico ad un collegio di consulenti («un medico specializzato in medicina legale e… uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento»).
  1. Reputa il Collegio che alla prima questione debba darsi risposta nel senso della applicabilità della norma al giudizio di merito de quo.
    6.1. La ratio ispiratrice della norma di cui all’art. 8 Legge n. 24 del 2017 e diversi indici testuali rendono indubbia l’esistenza di uno stretto raccordo tra la consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa ex art. 696-bis c.p.c. e il giudizio risarcitorio di merito.
    Chiaramente indicative in tal senso sono le previsioni in forza delle quali:
  • l’attivazione della prima è condizione di procedibilità del secondo;
  • il giudice chiamato ad occuparsi del merito della causa è quello stesso che ha trattato il procedimento preventivo;
  • ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il predetto giudice, il ricorso di cui all’articolo 702-bis del codice di procedura civile (ora art. 281-undecies c.p.c.);
  • quest’ultima previsione, in particolare, si giustifica evidentemente proprio in ragione del raccordo con il procedimento ex art. 696-bis c.p.c.: il rito sommario, infatti, anche se a cognizione piena secondo l’opinione prevalente, è comunque semplificato ed è destinato alle controversie che non presentino particolare complessità o che non richiedano una istruttoria molto approfondita; lo svolgimento dell’accertamento tecnico in una fase anteriore al giudizio e la sua possibile acquisizione agli atti del processo a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo di conciliazione, consentono di snellire di molto i tempi della trattazione e della decisione;
  • qualora rilevi che il procedimento di c.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. non sia stato introdotto o non sia ancora terminato, il giudice deve assegnare alle parti termine di quindici giorni per la presentazione, dinanzi a sé medesimo, di istanza per l’apertura o per il completamento della procedura.
    6.2. Detto raccordo però, per quanto stretto, non può condurre a obliterare la netta distinzione, strutturale e funzionale, dei due procedimenti, al punto da considerarli quali momenti di un unico procedimento bi-fasico, dal momento che, al contrario, sia l’uno che l’altro possono aver luogo senza l’altro o prescindendo da esso.
    Si consideri in tal senso che:
  • la consulenza preventiva, oltra ad avere una evidente finalità di istruzione preventiva persegue anche uno scopo conciliativo-deflattivo, quello cioè di risolvere la controversia senza una decisione giudiziale;
  • ciò trova conferma, peraltro, in talune peculiarità procedimentali, quali la necessaria partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, nonché la previsione dell’obbligo per l’impresa di assicurazione convocata di formulare un’offerta transattiva (art. 8, comma 4): previsione questa che vale evidentemente a integrare la disciplina del procedimento in parola per le controversie in tema di responsabilità sanitaria, distinguendolo, quale modello speciale, da quello generale regolato dall’art. 696-bis c.p.c.;
  • l’improcedibilità della domanda deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio non oltre la prima udienza, a pena di decadenza;
  • nel caso in cui la conciliazione non abbia successo, la mancata introduzione del giudizio di merito entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio per il completamento della procedura non costituirà ostacolo alla introduzione del giudizio medesimo, ma avrà come solo effetto la perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c..
    6.3. La natura bifasica del procedimento è stata di recente esclusa – con ampia motivazione, alla quale si rimanda – da Cass. n. 11804 del 5/05/2025 che, nel dirimere profili problematici che il tema presenta quanto al momento determinativo della competenza, ha per quanto qui interessa affermato, ex art. 363 c.p.c., il principio, che va qui ribadito, secondo cui «Il giudizio regolato dall’art. 8 della Legge n. 24/2017 non ha natura di giudizio bifasico strutturalmente unitario ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena) funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell’istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ.».
    6.4. Per le suesposte ragioni non può condividersi la conclusione del P.G. secondo cui, dal fatto che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è stata, nella specie, chiesta prima dell’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco, deve farsi discendere l’inapplicabilità dell’art. 15 della stessa legge circa la nomina dei consulenti ai fini del giudizio di merito sulla domanda risarcitoria da responsabilità sanitaria, sebbene tale giudizio sia iniziato successivamente.
    È ben vero che, essendo stata chiesta la consulenza preventiva conciliativa anteriormente all’entrata in vigore della legge, ad essa la disposizione dell’art. 15 non era applicabile catione temporis [si rileva incidentalmente al riguardo che, a regime, i dubbi espressi in dottrina circa la riferibilità di tale disposizione anche alla c.t.p. ex art. 696-bis c.p.c. non hanno ragione di esistere alla luce degli indici testuali in tal senso traibili sia dall’art. 8, comma 4 (là dove si prevede che il procedimento di consulenza tecnica preventiva debba essere «effettuato secondo il disposto dell’articolo 15 della presente legge»), sia dallo stesso articolo 15, là dove, al comma 1, si fa espresso riferimento anche a «i consulenti tecnici d’ufficio» (al plurale) «da nominare nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 8, comma 1»].
    Ciò non toglie, però, che:
    a) è al giudizio risarcitolo di merito che si riferisce l’art. 8 nel prevederne una condizione di procedibilità;
    b) è al giudizio di merito (o quanto meno anche al giudizio di merito) che si riferisce l’art. 15 l. n. 24 del 2017;
    c) l’art. 15, nel dettare le regole relative alla nomina dei consulenti tecnici, si riferisce ad un preciso incombente istruttorio e lo fa per finalità, come si dirà, propriamente legate alla sua natura di atto istruttorio, in sé e per sé considerata, come tale indifferente al fatto che si inserisca in una piuttosto che in un’altra sequenza procedimentale.
    6.5. In tale prospettiva, nella specie, una volta avviato, peraltro con rito ordinario, il giudizio risarcitorio, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ad esso applicabile le nuove disposizioni ormai entrate in vigore.
    In particolare – indipendentemente dai profili relativi alla procedibilità, in ipotesi del genere, del giudizio di merito (questione che rimane estranea al presente giudizio, se non altro perché l’improcedibilità non è stata eccepita, né rilevata dal giudice entro la prima udienza) – il Tribunale avrebbe dovuto comunque porsi il problema dell’idoneità della consulenza espletata ante causam a costituire valido supporto istruttorio ai fini del giudizio di merito, posto che quella consulenza, benché ritualmente espletata secondo le norme anteriormente vigenti e ammissibilmente acquisita al giudizio di merito, non soddisfaceva il disposto dell’art. 15.
    A tal fine il primo giudice avrebbe pertanto dovuto comunque ordinarne la rinnovazione affidando l’incarico ad un collegio di consulenti nell’osservanza dei requisiti indicati dalla norma.
  1. Si viene così alla seconda questione che si è posta in apertura, relativa alle conseguenze della inosservanza della previsione di cui all’art. 15.
    7.1. Al riguardo, giova muovere dalla considerazione che la formulazione della norma è tale che non sembra lasciare spazio a interpretazioni diverse per quanto riguarda l’obbligo per il giudice di adeguarsi a tale previsione e nominare sempre un collegio scegliendo i componenti negli albi ufficiali. La prescrizione normativa risulta assai chiara nel porre l’accento sulla necessità di prestare grande attenzione ai requisiti che possano maggiormente garantire l’obiettivo, tanto delicato e importante per gli interessi in gioco quanto spesso assai difficile da raggiungere, di ricostruzione delle cause degli eventi lesivi legati ai trattamenti sanitari.
    7.2. Di tanto emerge consapevolezza già in alcune pronunce di questa Corte.
    Nella motivazione di Cass. 10/12/2019, n. 32143, si esclude che dall’art. 3, comma 5, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, nel testo modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), possa ricavarsi norma procedimentale vincolante ai fini della nomina di c.t.u. nei giudizi pendenti di responsabilità medica, ma si osserva incidentalmente che diversamente invece occorre dire dall’art. 15, comma 4, legge 8 marzo 2017, n. 24, «non applicabile però alla fattispecie poiché entrata in vigore solo nella pendenza del giudizio di appello».
    Analogamente, Cass. 12/05/2021, n. 12593, nel rilevare in motivazione l’inapplicabilità nel caso ivi considerato, ratione temporis, dell’art. 15 l. n. 24 del 2017, afferma incidentalmente che da tale disposizione si ricava «l’obbligatorietà della perizia o consulenza collegiale nei giudizi di responsabilità sanitaria, alla quale il giudice non può derogare», subito dopo altrettanto incidentalmente rimarcando che l’art. 191 c.p.c., in quella sede evocato dalla ricorrente, non prevede «un obbligo dalla cui violazione possa farsi discendere fa della consulenza», «diversamente da quanto stabilito, per la materia della responsabilità sanitaria, dai sopravvenuto art. 151. n. 24/2017».
    7.3. Il fondamento razionale di tale disposizione è stato significativamente messo in luce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 20 maggio 2021, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 15, comma 4, della Legge n. 24 del 2017, limitatamente alle parole: «e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l’aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».
    A fondamento di tale pronuncia è posto il rilievo che «la finalità di alleviare l’aggravio economico che, in forza della collegialità necessaria, verrebbe a ricadere sugli interessati, già onerati dei costi della eventuale consulenza di parte, non può valere a legittimare la introduzione di una irragionevole soglia di contenimento del quantum dell’onorario, non potendo il soddisfacimento di un’esigenza siffatta tradursi in un ingiustificato sacrificio per i consulenti incaricati»; e ciò in quanto una tale «preventiva e inderogabile limitazione genera effetti contrastanti con lo scopo che la disposizione si prefigge di raggiungere in astratto, favorendo altresì torsioni interpretative e forzature applicative».
    Si osserva infatti – ed è qui che si legge l’affermazione che assume particolare interesse per il tema qui trattato – che «nei settore della responsabilità medica il principio di necessaria collegialità dell’incarico peritale scaturisce da una valutazione del legislatore circa la delicatezza delle indagini e l’esigenza di perseguire una verifica dell’an e del quantum della responsabilità che sia il più possibile esaustiva e conforme alle leges artis».
    Ciò, peraltro, dopo che il giudice delle leggi aveva anche rimarcato, in premessa, che «la norma introduce… il principio della necessaria collegialità nell’espletamento del mandato, di cui si ha conferma attraverso i lavori parlamentari, giacché il testo approvato in prima lettura dalla Camera prevedeva la nomina di un collegio peritale nei casi che avessero implicato la “valutazione di
    problemi tecnici complessi”, mentre tale inciso è stato successivamente espunto in Senato. Il fine della corretta esplicazione dell’indagine e della valutazione peritale è perseguito dal legislatore tanto attraverso la necessaria collegialità, quanto mediante la previsione della preparazione specialistica e delle conoscenze pratiche dei soggetti incaricati».
    7.4. Convergenti indicazioni si traggono anche dalla Risoluzione del C.S.M. del 25 ottobre 2017, relativa ai «criteri per la selezione dei consulenti nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria», là dove si legge, a pag. 3, alla fine del penultimo capoverso del par. 2, che «l’affiancamento nelle perizie del medico legale allo specialista sostanzia la garanzia di un collegamento tra sapere giuridico e sapere scientifico, necessario per consentire al giudice di espletare in modo ottimale la funzione di controllo logico razionale dell’accertamento peritale»).
    7.5. Ne emerge una lettura della norma come volta a introdurre una cogente indicazione del requisito di collegialità, in certo senso indicativa di una valutazione predeterminata dal legislatore di incompiutezza degli accertamenti istruttori – che, in materia, richiedono di regola la mediazione di una consulente tecnica c.d. percipiente – ove espletati in difformità ai requisiti che essa pone.
    Valutazione, questa, destinata dunque ad anteporsi a quella che, in punto di fatto, in ordine, cioè, alla sufficienza e rilevanza degli elementi e dei mezzi istruttori da acquisire, è di regola affidata al giudice del merito, sindacabile in cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. (ove il vizio sia dedotto nel rispetto del paradigma, come noto, fissato da Cass. Sez. U. 7/04/2014, nn. 8053 – 8054).
    Da qui la non condivisibilità dell’orientamento, pure assai diffuso in dottrina e presente anche nella giurisprudenza di merito, secondo il quale, anche a fronte del chiaro dettato normativo, rimane legittima e non sindacabile la valutazione del giudice di merito il quale ritenga, quale peritus peritorum, sufficiente ed esaustiva la consulenza espletata dal solo medico legale.
    7.6. Le esposte considerazioni conducono piuttosto a ritenere che la mancata osservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica disposta nei procedimenti civili aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria costituisca causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base di essa, per violazione di norma processuale inderogabile, tale dovendosi considerare quella disposta dall’art. 15, comma 1, L. n. 24 del 2017.
    Nella specie, tale vizio processuale deve ritenersi dedotto dagli attori già nel primo atto difensivo utile successivo alla espletata consulenza preventiva conciliativa, con il rilievo, chiaramente esplicitato sin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito (pag. 7), della inattendibilità delle valutazioni del consulente, poiché non «affiancato da un collegio di specialisti del settore, in particolare di uno specialista pneumologo e/o di un chirurgo toracico»; rilievo poi tradottosi, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, num 2, c.p.c., nella richiesta di rinnovazione della c.t.u. motivata anche con espresso riferimento alla «esplicita previsione in proposito… della Legge Gelli- Bianco».
    Il vizio che, a motivo del mancato accoglimento di tale richiesta, ne è conseguentemente derivato sulla sentenza di primo grado è stato poi specificamente dedotto ad oggetto di uno dei primi motivi di gravame, erroneamente disatteso dalla Corte d’appello.
  2. Devono dunque essere affermati i seguenti principi di diritto:
  • «L’art. 15 della Legge n. 24 dell’8 marzo 2017, relativo ai requisiti da osservare per la “Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria”, è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore; ne consegue che, anche nel caso in cui anteriormente a tale entrata in vigore sia
    stata espletata, in relazione alla medesima controversia, consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell’incarico – ferma la ritualità di tale ultima consulenza e l’ammissibilità della sua acquisizione da parte dei giudice del merito – rimane l’obbligo per quest’ultimo di dare attuazione ai principio di collegialità dettato dall’art. 15 L. cit., attraverso la rinnovazione della consulenza e l’affidamento dei relativo incarico ad un collegio di consulenti in possesso dei requisiti indicati dalla norma medesima»;
  • «Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l’inosservanza del requisito di necessaria collegialità della consulenza tecnica nei termini di cui all’art. 15 Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 è causa di nullità della sentenza che sia resa sulla base della consulenza, per inosservanza di norma processuale inderogabile».
  1. In accoglimento, dunque, del primo e del terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice a quo.
  2. Rimane assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso, dal momento che il giudice di rinvio, nel disporre nuova consulenza, dovrà nuovamente valutare, nel momento in cui emette la relativa ordinanza e con riferimento alle conoscenze acquisite a quel momento, i requisiti soggettivi dei soggetti da nominare, secondo quanto prescritto dall’art. 15 L. cit..
  3. Al giudice di rinvio va demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.
  4. Va disposto che, ai sensi dell’art. 52, D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti, della loro dante causa F.G., e dei litisconsorti facoltativi che avevano introdotto la causa in primo grado e poi proposto appello insieme agli odierni ricorrenti.
    P.Q.M.
    accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
    Oscuramento dei dati come in motivazione.
    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 maggio 2025.
    Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2025

La Cassazione sull’investimento di animale selvatico

Un uomo subisce danni alla sua auto a causa dell’urto con un capriolo. Il malcapitato evoca in giudizio la Regione al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio patito e i giudici di merito inquadrano la fattispecie nella generale responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) in luogo della forma speciale di responsabilità prevista per i danni da animali (art. 2052 c.c.).

In quale forma di responsabilità è inquadrabile il danno causato al veicolo da un animale selvatico?

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Carraro su IlFattoQuotidiano.it: Può la Commissione Ue finanziare chi promuove le sue politiche?

C’è qualcosa che non torna nel “grande racconto” della transizione ecologica europea. Non tanto e non solo per i contenuti – sui quali si potrebbe discutere all’infinito – quanto piuttosto per il metodo. O meglio, per quel peculiare intreccio di interessi che sta dietro alla narrazione dominante sul clima e l’ambiente.

La notizia è di quelle che dovrebbero far riflettere: stando al giornale olandese De Telegraf, la Commissione europea, sotto la gestione dell’ex commissario Franz Timmermans, ha elargito centinaia di migliaia di euro a organizzazioni ambientaliste al fine di fare pressioni, a livello nazionale e comunitario, a favore del cosiddetto “green deal”.

Non serve essere esperti di psicologia sociale per comprendere come funziona il meccanismo. Lo ha spiegato magistralmente Robert Cialdini nel suo celebre Le armi della persuasione: il principio di reciprocità è uno dei più potenti condizionamenti del comportamento umano. Chi riceve un beneficio si sente in dovere di ricambiare, anche inconsciamente. È un automatismo attivo nelle piccole cortesie quotidiane come nelle grandi dinamiche sociali. Ma nel caso in esame il meccanismo funziona “al quadrato”, per così dire, o se preferite come un circuito vizioso auto-alimentantesi. Infatti, abbiamo una istituzione pubblica che finanzia di nascosto soggetti privati affinché questi condizionino il dibattito sulle strategie di “governance” (e addirittura sulle correlate decisioni politiche locali e internazionali!) proprio grazie alle risorse ricevuta da chi governa.

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