La Cassazione sdogana la TUN anche per gli eventi extra RCA e RC-medica

C’è una sentenza che, questa volta davvero, merita attenzione. Non perché introduca un principio inatteso – la Cassazione, negli ultimi anni, ha già mostrato una certa disinvoltura nel maneggiare i criteri di liquidazione del danno – ma perché compie un passo ulteriore, più netto, più consapevole nella direzione di una lettura del d.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 del Codice delle assicurazioni private, forzata e, letteralmente, “anacronistica” (nel senso dell’applicazione di una legge “fuori tempo” rispetto a quanto previsto dalla legge medesima).

La Corte imposta il ragionamento partendo da un punto che, in realtà, non è nuovo ma qui viene riportato al centro della scena: la liquidazione del danno non patrimoniale è governata dagli artt. 1226 e 2056 c.c., e dunque dal principio di equità.

Non si tratta di un richiamo formale. L’equità viene qualificata come regola giuridica a tutti gli effetti, perché è la legge stessa ad attribuire al giudice il potere di adattare la previsione astratta alla concretezza del caso. È in questa funzione che si colloca la liquidazione del danno alla persona: un giudizio che non può che essere equitativo, proprio perché ha ad oggetto un pregiudizio che non è traducibile in termini economici secondo criteri rigidi.

Dentro questo schema, l’equità svolge una funzione precisa. Serve a rendere proporzionato il risultato della liquidazione rispetto alla realtà del danno subito. Il punto non è soltanto attribuire un valore, ma far sì che quel valore sia coerente con la consistenza effettiva del pregiudizio, tenendo conto delle sue diverse manifestazioni.

La Corte insiste su questo aspetto. La valutazione equitativa consente di dare rilievo a tutte le componenti del danno, anche quando non sono immediatamente misurabili. In questo modo si evita che l’inevitabile indeterminatezza del bene leso – la salute, in primo luogo – si traduca in una tutela approssimativa.

A questa funzione se ne affianca un’altra, già individuata dalla giurisprudenza e qui espressamente richiamata: l’esigenza di trattare in modo uniforme situazioni analoghe. È un profilo che la Cassazione aveva messo a fuoco già con la sentenza n. 12408 del 2011, collegando l’equità non solo alla giustizia del caso concreto, ma anche alla parità di trattamento.

Il problema è che la sola equità, intesa come valutazione rimessa al giudice, non è in grado di garantire questo risultato. L’esperienza lo ha mostrato con chiarezza. Decisioni tra loro simili hanno prodotto esiti molto diversi, con effetti evidenti sulla prevedibilità del sistema e sulla stessa fiducia nella giurisdizione.

È in questo contesto che la Corte colloca la nascita delle tabelle giudiziarie. Non come alternativa all’equità, ma come strumento destinato a darle una forma più controllabile. Le Tabelle milanesi vengono richiamate proprio in questa prospettiva: un modello costruito a partire dall’esperienza delle decisioni di merito, progressivamente consolidato e utilizzato su scala nazionale.

La loro funzione è stata quella di introdurre un criterio stabile all’interno della valutazione equitativa, senza eliminarne la natura. Il giudizio resta equitativo, ma si appoggia a parametri che consentono di evitare scarti eccessivi tra casi analoghi.

Il meccanismo è noto. Il sistema a punto variabile consente di modulare il risarcimento in relazione all’età e alla percentuale di invalidità, secondo una logica che tiene insieme progressione del danno e riduzione legata all’aspettativa di vita. È su questo impianto che si è costruita la diffusione delle Tabelle milanesi e il loro riconoscimento come riferimento generale.

In questa ricostruzione, le tabelle non assumono un valore normativo. Restano strumenti di orientamento, ma acquistano rilevanza perché esprimono, in forma razionalizzata, la misura dell’equità. Servono a contenere la discrezionalità, a evitare che la liquidazione dipenda dal caso o dal giudice, a rendere il sistema più coerente.

La Corte costruisce il proprio approdo muovendo da una premessa che viene presentata come necessitata: la liquidazione del danno non patrimoniale resta governata dall’art. 1226 c.c. e, quindi, dal criterio equitativo. Dentro questo perimetro viene collocata la Tabella Unica Nazionale, alla quale si riconosce la possibilità di operare come parametro, pur al di fuori dell’ambito di applicazione tracciato dalla disciplina positiva, secondo una modalità definita “indiretta”, già adombrata – si osserva – in un precedente arresto (Cass. n. 11319/2025).

Il ragionamento si sviluppa nel senso di escludere che tale utilizzo implichi il ricorso all’analogia. La liquidazione del danno alla persona non presenta vuoti normativi, poiché trova già la propria regolazione nei principi codicistici che attribuiscono al giudice il compito di determinare il quantum secondo equità. In questa prospettiva, la Tabella non diventa fonte vincolante, ma resta uno degli strumenti di cui il giudice può avvalersi nell’esercizio della propria discrezionalità, senza che si determini alcuna automatica compressione di tale potere.

Viene, quindi, respinta l’ipotesi di un’applicazione diretta al di fuori dei casi previsti dalla legge. Il d.P.R. n. 12/2025, in continuità con la legge n. 124/2017, delimita espressamente l’ambito temporale e oggettivo di efficacia della Tabella. Una estensione obbligata oltre tali confini si porrebbe in contrasto con la scelta legislativa e con la natura stessa del giudizio equitativo, che, in assenza di un vincolo normativo espresso, resta affidato alla valutazione del giudice entro i limiti della proporzione e della parità di trattamento.

Sul versante temporale, la Corte esclude in modo netto la possibilità di applicare retroattivamente la Tabella. Il richiamo alla giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità sanitaria (Cass. n. 28990/2019) viene ritenuto non pertinente, pur a fronte di una affinità funzionale tra i modelli di quantificazione. La differenza è individuata nel dato normativo: la disciplina della T.U.N. contiene una previsione esplicita che ne circoscrive l’efficacia ai fatti successivi alla sua entrata in vigore, previsione rinvenibile tanto nella legge n. 124/2017 quanto nel d.P.R. n. 12/2025.

Viene, inoltre, esclusa la possibilità di mettere in discussione tale delimitazione temporale attraverso una disapplicazione dell’atto regolamentare, ritenuta non giustificata neppure sotto il profilo dell’eccesso di delega. La clausola di entrata in vigore è considerata coerente con il quadro normativo di riferimento e con le esigenze di gestione del passaggio tra sistemi tabellari diversi, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 1282/2024. In questa prospettiva, la previsione temporale assume una funzione di raccordo tra criteri liquidatori succedutisi nel tempo, evitando incertezze sul piano applicativo.

La Corte, a questo punto, compie il passaggio decisivo del proprio ragionamento. Dopo avere escluso che la T.U.N. possa operare in via retroattiva come norma, le riconosce però una efficacia assai più ampia sul terreno dell’equità, fino a farne un criterio suscettibile di applicazione generalizzata in via indiretta e, soprattutto, un parametro privilegiato della liquidazione.

Il nucleo dell’argomentazione è questo. Se la liquidazione del danno non patrimoniale continua a trovare il proprio fondamento negli artt. 1226 e 2056 c.c., e se l’equità resta il criterio che governa il giudizio nei casi non coperti da una disciplina direttamente vincolante, allora la T.U.N. può essere utilizzata anche fuori dal suo ambito di efficacia immediata. Non come regola imposta dalla legge, ma come strumento idoneo a orientare il giudizio equitativo.

La Corte chiarisce così che la Tabella unica non entra in gioco solo come riferimento possibile. Entra in gioco come riferimento da preferire. Il salto sta tutto qui. Non si dice soltanto che il giudice può guardare alla T.U.N.; si dice che la T.U.N. rappresenta, nel nuovo quadro, il parametro privilegiato della liquidazione del danno biologico da macrolesione.

Per giustificare questo approdo, la sentenza insiste su due ordini di considerazioni.

La prima riguarda la fonte. La T.U.N. trae origine da un atto normativo e proprio per questo, secondo la Corte, porta con sé una forza ordinatrice che le tabelle di elaborazione giudiziaria non possono avere nella stessa misura. La generalità e l’astrattezza del parametro legale vengono assunte come elementi che rafforzano uniformità e parità di trattamento tra danneggiati.

La seconda riguarda la struttura. La Corte osserva che la T.U.N. si fonda, come le Tabelle milanesi, su un sistema a punto variabile, costruito in relazione all’età del danneggiato e alla percentuale di invalidità, con andamento crescente al crescere dei postumi. Da qui la conclusione che le differenze tra i due modelli non toccherebbero la qualità del meccanismo liquidatorio, ma soltanto, entro certi limiti, gli esiti monetari.

Su questa base la Corte ridimensiona il rilievo degli scarti economici tra i diversi sistemi tabellari. Il punto, si dice, non è quale tabella liquidi di più o di meno in astratto, ma quale modello assicuri meglio equità e parità di trattamento. E poiché la parità non si misurerebbe nel solo importo finale, bensì nel procedimento che conduce a quell’importo, il parametro normativo finisce per essere ritenuto preferibile.

In questa parte della motivazione emerge anche un altro passaggio importante. La Corte rifiuta l’idea che il rinvio dell’art. 138 c.a.p. ai criteri ritenuti congrui dalla giurisprudenza valga a cristallizzare il primato delle Tabelle milanesi. Quel richiamo, secondo la sentenza, non riguarda i valori monetari in sé, ma il metodo di costruzione della liquidazione. E proprio sotto questo profilo la T.U.N. verrebbe considerata coerente con i criteri metodologici già riconosciuti validi in passato.

Da qui l’approdo finale: dopo il 5 marzo 2025, in tutti i giudizi di primo grado nei quali il danno debba essere liquidato equitativamente, la T.U.N. rientra tra gli strumenti a disposizione del giudice, a prescindere dalla data del sinistro, purché il suo utilizzo avvenga sul piano dell’equità e non della diretta efficacia normativa. In questa prospettiva, la tabella nazionale diventa il parametro più aggiornato e, per ciò stesso, il criterio da assumere come riferimento privilegiato.

La sentenza introduce poi una precisazione processuale di notevole rilievo. Se in primo grado il danno è stato liquidato secondo le tabelle di origine pretoria e in appello si discute soltanto del quantum o delle modalità applicative, il sopravvenire della T.U.N. non consente di riaprire il tema del criterio tabellare, perché su quel punto si è formato giudicato interno. Diverso è il caso in cui l’impugnazione investa proprio la correttezza del criterio equitativo adottato: in questa ipotesi la T.U.N. può essere invocata anche in appello, e in certi limiti anche in cassazione, sempre che la questione resti sul piano della quaestio iuris relativa all’art. 1226 c.c.

Il tratto più significativo di questo passaggio sta dunque nel definitivo spostamento del baricentro. La T.U.N. non viene trattata come semplice novità normativa destinata ai fatti successivi alla sua entrata in vigore. Viene elevata a criterio generale di orientamento del giudizio equitativo, con una forza superiore a quella delle tabelle pretorie e con una tendenziale preferenza che il giudice potrà superare solo motivando in modo specifico.

La parte conclusiva del ragionamento è quella in cui la Corte prova a stabilizzare l’approdo già raggiunto e a renderlo governabile sul piano applicativo.

Dopo avere affermato che la T.U.N. può entrare nel giudizio equitativo anche fuori dal proprio ambito di efficacia diretta, la sentenza introduce una precisazione che, almeno in astratto, ha un rilievo importante: il ricorso alla tabella nazionale non esonera mai il giudice dal dovere di motivare. La liquidazione del danno alla persona, proprio perché resta affidata all’equità, non può risolversi nell’applicazione meccanica di un dato numerico. La Corte insiste su questo punto con chiarezza. Il parametro tabellare, da solo, non basta. Occorre sempre una valutazione del caso concreto, capace di dare conto degli elementi di fatto che incidono sulla reale consistenza del pregiudizio.

Il passaggio è coerente con la premessa generale da cui la sentenza muove. Se la liquidazione del danno non patrimoniale è, per sua natura, giudizio equitativo, allora il cuore della decisione resta nella motivazione. È lì che si misura la correttezza del risultato, perché è lì che si vede se il giudice abbia davvero attribuito un controvalore economico al danno concreto e non si sia limitato a recepire un importo astratto.

La Corte arriva così a dire che la motivazione costituisce insieme il criterio di controllo del giudizio equitativo e lo strumento attraverso il quale esso si rende conoscibile. La liquidazione deve dunque restare ancorata ai fatti accertati e alle peculiarità effettive del caso, secondo una linea che la stessa Cassazione richiama come già consolidata in materia di tabelle giudiziarie.

Su questa base, però, la sentenza compie il passo ulteriore che completa il nuovo assetto. Se la motivazione è sempre necessaria, lo è in misura ancora più intensa quando il giudice decide di non seguire la T.U.N. La ragione è semplice: la tabella nazionale, pur operando indirettamente nei fatti anteriori o fuori dal suo ambito diretto, viene ormai investita di una forza conformativa superiore a quella delle tabelle di origine pretoria, proprio perché deriva da una valutazione legislativa.

Da qui discende la conseguenza più rilevante dell’intera decisione. Il discostamento dalla T.U.N. resta possibile, ma viene circondato da cautele più strette. Non basta più una generica preferenza per altri criteri. Occorre una motivazione puntuale, capace di mettere in luce circostanze davvero peculiari della fattispecie concreta, tali da giustificare l’abbandono del parametro che la Corte considera ormai quello privilegiato.

La sentenza aggiunge, inoltre, che questa esigenza di motivazione si fa ancora più rigorosa quando la liquidazione riguarda proprio i settori cui la T.U.N. si riferisce ratione materiae. In quei casi, l’eventuale allontanamento dal modello nazionale deve essere sorretto da una giustificazione particolarmente accurata, tendenzialmente confinata a situazioni davvero eccezionali.

Nel punto conclusivo, la Corte riassume così la propria costruzione. La T.U.N. trova applicazione generalizzata in via indiretta, come parametro del giudizio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche per i fatti anteriori al 5 marzo 2025 e anche oltre i casi della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria. In questo spazio, la tabella nazionale assurge a criterio generale e privilegiato della liquidazione del danno biologico da macrolesione. Il giudice può ancora discostarsene, persino scegliendo una tabella pretoria, ma solo a condizione di spiegare in modo specifico perché, in quel caso concreto, quel diverso criterio sia più idoneo a realizzare l’equità.

È qui che la decisione trova il proprio punto di approdo. La T.U.N. non viene trasformata in norma retroattiva. Viene però collocata al centro del giudizio equitativo, con una forza orientativa tale da ridurre sensibilmente lo spazio effettivo degli altri criteri. In questo senso, il principio di diritto enunciato dalla Corte non si limita a consentire l’uso della tabella nazionale fuori dal suo ambito diretto: ne consacra la prevalenza come nuovo asse della liquidazione del danno biologico da macrolesione.

Avv. Francesco Carraro

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