La CTU scopre una colpa diversa: è troppo tardi per contestarla?
Quando la consulenza tecnica rivela responsabilità non individuate nell’atto introduttivo, il processo deve fermarsi davanti alle preclusioni oppure può seguire la strada della verità? La Cassazione torna su una questione cruciale nei giudizi di responsabilità sanitaria.
24 ottobre 2026 – Francesco Carraro
Immaginate di subire un grave danno a seguito di un trattamento sanitario e di rivolgervi a un avvocato per ottenere giustizia. La causa viene avviata, le responsabilità vengono individuate sulla base delle informazioni disponibili e, finalmente, il giudice dispone una consulenza tecnica d’ufficio. A quel punto accade qualcosa di imprevisto: il consulente scopre che il danno potrebbe essere stato provocato da una condotta colposa diversa da quella inizialmente contestata. Che si fa? Si prende atto della scoperta oppure si rinuncia a valorizzarla perché, nel frattempo, sono scaduti i termini per modificare la domanda?
Il problema è tutt’altro che accademico. E la risposta della Corte di Cassazione, contenuta nella sentenza n. 13076 del 6 maggio 2026, merita particolare attenzione. La vicenda riguardava un bambino nato con gravi malformazioni in conseguenza di un’infezione da toxoplasma contratta durante la gravidanza e tra i profili di responsabilità contestati ai sanitari figurava l’interruzione della terapia antibiotica prescritta alla madre. Inizialmente, tale interruzione era stata ricondotta a una precisa indicazione impartita da uno dei medici, ma ‘istruttoria aveva fatto emergere una ricostruzione differente: la sospensione del trattamento era riconducibile a un difetto di coordinamento tra i professionisti coinvolti nell’assistenza alla gestante.
Stesso danno, stessa vicenda sanitaria, ma diversa individuazione della condotta negligente. E qui nasceva la questione processuale: quella nuova ricostruzione poteva essere utilizzata per affermare la responsabilità dei convenuti oppure costituiva una domanda nuova, come tale inammissibile? La Suprema Corte ha escluso che la deduzione di ulteriori o differenti profili di colpa, emersi attraverso la consulenza tecnica, determini necessariamente un mutamento della domanda. Il punto decisivo è che rimangano immutati il fatto costitutivo della pretesa e il perimetro sostanziale della controversia. Non ogni diversa specificazione della condotta sanitaria equivale, insomma, all’introduzione di una nuova causa petendi.
Il principio ha una sua evidente ragionevolezza. Chi agisce in giudizio per un danno da responsabilità medica non è, normalmente, un medico e, anche quando lo fosse, non dispone necessariamente delle conoscenze e degli strumenti indispensabili per ricostruire, prima del processo, ogni passaggio tecnico di una prestazione sanitaria complessa. Pretendere che il paziente individui fin dall’inizio, con precisione chirurgica, tutti gli errori commessi dai sanitari significherebbe chiedergli di conoscere proprio ciò che la consulenza tecnica dovrebbe contribuire ad accertare.
Sarebbe un curioso capovolgimento della logica processuale: prima devi sapere tutto, poi puoi chiedere al giudice di scoprirlo. Naturalmente, questo non significa che la CTU diventi un lasciapassare per introdurre qualsiasi contestazione, in qualsiasi momento. Le preclusioni processuali continuano a esistere e il contraddittorio deve essere rispettato. Una cosa, però, è precisare, alla luce degli accertamenti peritali, le modalità di un inadempimento già dedotto; altra cosa è introdurre una vicenda sostanzialmente diversa, ampliando l’oggetto del giudizio. La distinzione è sottile, ma fondamentale e riguarda il rapporto, spesso problematico, tra le regole del processo e la funzione che il processo dovrebbe assolvere.
Perché le preclusioni servono a garantire ordine, certezza e parità tra le parti e non dovrebbero trasformarsi in un meccanismo capace di rendere irrilevante una responsabilità emersa proprio grazie agli strumenti di accertamento predisposti dall’ordinamento. La sentenza n. 13076 del 2026 ci ricorda dunque una verità semplice, che nella pratica giudiziaria rischia talvolta di essere dimenticata: il paziente deve allegare i fatti sui quali fonda la propria pretesa, ma non può essergli imposta una conoscenza specialistica che, per sua natura, appartiene agli esperti.
In definitiva, la consulenza tecnica non serve soltanto a verificare se l’attore avesse ragione quando ha formulato la domanda giacchè può anche consentire di comprendere meglio perché avesse ragione, quando la responsabilità risulti effettivamente provata. E sarebbe paradossale che il processo, dopo aver impiegato tempo e risorse per accertare come sono andate le cose, finisse per ignorare ciò che ha scoperto soltanto perché non era stato previsto, nei suoi dettagli tecnici, fin dalla prima pagina dell’atto di citazione.
Francesco Carraro
www.avvocatocarraro.it