Per la Cassazione il danno catastrofale si presume se c’è lucidità fino alla fine

Con l’ordinanza n. 468 dell’8 gennaio 2026 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna a occuparsi del cosiddetto danno morale terminale – spesso definito, con espressione ormai entrata nell’uso, “danno catastrofale” – ma lo fa senza indulgere in costruzioni suggestive o ampliamenti di principio. Al contrario, la pronuncia si colloca su un piano che è prima di tutto metodologico: quello del controllo di razionalità della motivazione del giudice di merito.

Il caso trae origine da una vicenda di responsabilità sanitaria conclusasi con il decesso del paziente a breve distanza dall’aggravamento irreversibile delle condizioni cliniche. I giudici di merito avevano escluso il risarcimento del danno morale terminale, pur dando atto che il paziente fosse rimasto vigile e orientato fino a poco prima della morte, ritenendo non dimostrata la consapevolezza dell’approssimarsi dell’esito fatale. È su questo snodo argomentativo che la Cassazione interviene, e non per introdurre nuove categorie risarcitorie, bensì per verificare se il percorso logico seguito dal giudice territoriale superi la soglia minima di coerenza richiesta dall’ordinamento.

La Corte muove da un presupposto che non ha nulla di innovativo: il danno morale terminale è risarcibile anche quando l’intervallo tra lesione e morte sia temporalmente ristretto, purché risulti che la vittima abbia vissuto, anche per un lasso di tempo minimo, la percezione lucida dell’ineluttabilità della propria fine. Non è il tempo, dunque, il criterio selettivo, ma la possibilità stessa di tale percezione. Questo principio non viene affermato per la prima volta, né viene rimesso in discussione; ciò che la Cassazione mette in discussione è il modo in cui il giudice di merito ha escluso, nel caso concreto, che quella percezione vi fosse stata.

Secondo la Corte d’appello, il fatto che il paziente fosse rimasto vigile e orientato fino all’aggravamento finale sarebbe stato indicativo dell’assenza di consapevolezza della morte imminente. È qui che la Cassazione individua un vizio non di merito, ma di struttura della motivazione. La vigilanza e la lucidità, osserva la Corte, non sono elementi logicamente incompatibili con la consapevolezza dell’esito letale; al contrario, ne costituiscono la condizione stessa di possibilità. Assumere che l’orientamento spazio-temporale escluda la percezione del rischio di morte significa fondare il ragionamento su una inferenza che non trova riscontro né nella comune esperienza né nella logica elementare.

Il punto, tuttavia, è ancora più profondo. La Corte censura anche l’aspettativa, implicitamente posta dal giudice di merito, di una prova diretta e positiva dello stato interiore del de cuius. Pretendere una manifestazione espressa della consapevolezza della morte – una dichiarazione, un comportamento inequivoco, un dato “oggettivo” in senso forte – equivale a richiedere una prova che, per la natura stessa del danno morale terminale, è strutturalmente inesigibile. In questo ambito, la prova non può che essere costruita in via presuntiva, valorizzando il quadro clinico, la gravità delle condizioni, la dinamica dell’evento e le risultanze documentali, secondo massime di esperienza che il giudice è chiamato a esplicitare e governare.

La Cassazione non sostituisce, né potrebbe farlo, la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il richiamo, peraltro, ai principi recentemente affermati dalle Sezioni Unite in tema di travisamento della prova serve proprio a delimitare l’ambito del sindacato di legittimità. Qui non si discute se i fatti siano stati correttamente apprezzati, ma se la motivazione che conduce all’esclusione del danno superi il livello minimo di razionalità richiesto dall’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Quando il ragionamento decisorio si fonda su passaggi logicamente incompatibili con i fatti accertati, il vizio non è più confinabile nel merito, ma investe la stessa legittimità della decisione.

La portata dell’ordinanza va quindi letta con attenzione, evitando letture espansive o semplificazioni. La Corte non apre a riconoscimenti automatici del danno morale terminale, né abbassa le soglie probatorie. Chiede, più semplicemente – e più rigorosamente – che il diniego di una voce di danno così delicata sia sorretto da una motivazione effettiva, coerente e controllabile. In assenza di ciò, la decisione non regge, non perché ingiusta nel risultato, ma perché carente nel metodo.

In questo senso, l’ordinanza dell’8 gennaio 2026 non segna una svolta sul piano del diritto sostanziale, ma riafferma una esigenza di legalità della decisione che attraversa tutto il giudizio civile. Quando si discute di danni non patrimoniali “di confine”, il primo presidio non è l’estensione delle categorie risarcitorie, ma la qualità del ragionamento giudiziale. Ed è su questo terreno, più che su quello delle etichette, che la Cassazione continua a richiamare i giudici di merito a un esercizio pieno e responsabile della funzione decisoria.

Avv. Francesco Carraro

carraro@avvocatocarraro.it

La Cassazione cassa gli esami strumentali

Merita un commento l’ordinanza della Corte di Cassazione depositata l’11 settembre 2018 e recante il numero 22.066 con la quale la Suprema Corte è tornata a prendere in considerazione il tema degli “esami strumentali” e il loro ruolo nell’ambito della valutazione delle cosiddette lesioni micro-permanenti. L’annoso dibattito sulla effettiva interpretazione da darsi all’articolo 32 comma 3 ter e comma 3 quater della legge 27 del 2012 ha impegnato, per oltre un quinquennio, sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità. A un certo punto, si era giunti a un chiarimento definitivo quando proprio gli Ermellini, con una serie di pronunce emesse in rapida successione, avevano definitivamente fatto piazza pulita dell’idea secondo cui i danni di lieve entità sarebbero risarcibili, nella loro dimensione permanente, solo allorquando siano riscontrati da un esame strumentale.

Tuttavia, nell’agosto del 2017 la cosiddetta “legge concorrenza” aveva apportato un’ulteriore modifica alle norme surrichiamate recependo, secondo taluni, un modello in controtendenza rispetto alle acquisizioni cui era in precedenza pervenuta la Corte di Cassazione. Infatti, in base a una delle letture date alla novella del 2017, quest’ultima consentirebbe sì la liquidazione di risarcimenti alle vittime dei micro danni anche in assenza di esami strumentali, ma solo quando si tratti di menomazioni ‘visivamente’ accertabili come nel caso delle cicatrici, e cioè dei danni estetici.

In questo contesto si situa l’ordinanza che andiamo a commentare la quale costituisce il culmine di un processo civile conclusosi, in secondo grado, con una sentenza del Tribunale di Avellino. Nel provvedimento del giudice campano, si legge che le microlesioni – onde poter essere risarcite – devono necessariamente essere rilevate (e quindi rivelate) da un accertamento clinico-strumentale inteso come referto diagnostico.

Orbene, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la prefata sentenza ritenendolo fondato proprio nella parte in cui esso contesta l’affermazione secondo cui – ai fini dell’accertamento della invalidità permanente – sia sempre necessario un referto di diagnostica per immagini.

La Corte richiama i suoi precedenti (tra cui la pronuncia nr. 18.773 del 2016 e la sentenza nr. 1.272 del 2018) i quali già avevano affermato il principio per cui, in materia di risarcimento del danno micro permanente disciplinato dall’articolo 139 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni (nel testo modificato dall’articolo 32 comma 3 della legge 27 del 2012), va interpretato nel senso che l’accertamento della sussistenza della lesione temporanea e permanente dell’integrità psicofisica deve avvenire con rigorosi ed oggettivi criteri medico-legali. Nondimeno, aggiungevano gli Ermellini, laddove si legge “accertamento clinico strumentale obiettivo” non si può tradurre nel senso che l’unico e imprescindibile  mezzo probatorio sia l’esame strumentale; salvo che ci si trovi in presenza di una patologia non facilmente appurabile sulla base della sola visita.

Pertanto, in ossequio al suindicato principio, il Collegio dichiara, con la pronuncia in commento, di voler dare continuità all’orientamento precedente. Il che significa che sarà sempre necessario un rigoroso accertamento medico-legale al fine di documentare l’esistenza di una lesione permanente; e tuttavia, tale lesione permanente non potrà essere negata solo per l’assenza di un referto strumentale per immagini e cioè sulla base di un (malinteso e irricevibile) automatismo che vincoli sempre e comunque il riconoscimento dell’invalidità a una verifica di carattere strumentale.

La Corte ha rinviato il giudizio al Tribunale a quo (dopo aver cassato la sentenza) affinché quest’ultimo accerti se l’invalidità permanente possa o meno, nel caso di specie, ritenersi comprovata sulla base di criteri oggettivi. Potremmo concludere dicendo che, una volta tanto, non l’hanno avuta vinta i poteri forti (i soliti noti, verrebbe da aggiungere) che si annidavano dietro il blitz operato dal Parlamento con  la legge concorrenza 2017.

Avv. Francesco Carraro

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