Chi non usa le cinture… i cocci sono suoi!

In una recente ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione civile e recante la data del 13 febbraio 2018, numero 3418, gli Ermellini si sono occupati del tema  del nesso di causa in ambito di Rc-auto,  con peculiare riferimento a una fattispecie di scorretto utilizzo delle cinture di sicurezza. La vicenda vedeva coinvolti i genitori di un bambino di tre anni trasportato a bordo di un veicolo incappato in un tamponamento da tergo con conseguenze dannose per il minore.

La causa si concludeva con una sentenza impugnata in sede d’appello perché la domanda era stata rigettata dal giudice di prime cure in quanto proposta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada  nonostante non si fosse raggiunta la prova della mancata copertura assicurativa  del veicolo responsabile del tamponamento. Respinta anche in secondo grado la domanda, la causa giungeva all’attenzione della Suprema Corte che  l’ha decisa con una pronuncia incentrata sul contenuto di tre norme: l’articolo 172 del Codice della Strada (che impone l’obbligo di impiegare le cinture di sicurezza a beneficio degli occupanti di un veicolo in ogni situazione di marcia), l’art. 41 del Codice penale in materia di nesso causale e l’art. 1227 del codice civile che disciplina il concorso colposo del debitore.

Quanto al primo degli articoli succitati, esso stabilisce che i bambini  (i quali abbiano un’età inferiore a quella normativamente stabilita) debbono essere assicurati al sedile attraverso un sistema di ritenzione che sia adeguato (rispetto al peso dei piccoli) nonché ‘omologato’ cioè conforme a quanto prescritto dalle norme vigenti in subjecta materia e contenute nel Codice della Strada. Da questa norma scaturisce un obbligo ben preciso per il conducente di un veicolo:  quello di sincerarsi che gli eventuali passeggeri,  prima di mettersi in marcia, si allaccino le cinture di sicurezza.

Già in passato i giudici di merito e di legittimità si erano interessati alla questione del grado di colpevolezza addebitabile a un conducente di veicolo a motore  il quale non si pre-occupi di garantire la sicurezza dei propri passeggeri prima di iniziare la marcia. Nel caso di specie, però, i giudici di legittimità ne fanno piuttosto, se non soprattutto, una questione di nesso di causa  occupandosi quindi dell’elemento oggettivo e non di quello soggettivo dell’illecito.

Infatti, essi inquadrano la vicenda in esame sussumendola  entro le coordinate normative di cui all’articolo 41 del codice penale oltre che di quelle del già menzionato articolo 1227 del codice civile. Come noto, non sussistendo (in ambito civilistico) criteri normativi disciplinanti  il nesso eziologico, la giurisprudenza ha statuito quanto segue: “I principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza” (v., ex multis, Cass. S.U. n. 30328/2002)

Quanto alla seconda delle prefate norme (art. 1227 c.c.), in essa  troviamo regolata l’ipotesi del concorso del fatto colposo del creditore. Vi si legge, in particolare, nel primo comma: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”.

Torniamo al problema del nesso eziologico. Nel nostro ordinamento, il principio chiave è quello della cosiddetta ‘causalità adeguata’ che tempera, per così dire l’altro criterio dirimente della conditio sine qua non: ogni e qualsivoglia fattore si ponga come antecedente logico e cronologico di un fatto deve considerarsi causa (o concausa) di quel fatto; tranne nell’ipotesi in cui, con un giudizio ex ante, sia possibile derubricare l’evento alla stregua di una conseguenza del tutto imprevedibile, implausibile, improbabile nel momento in cui il (presunto) fattore causalmente rilevante (perché antecedente) si verificava.

Orbene, l’articolo 41 del Codice penale prevede che “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l’evento”. Tuttavia, la stessa norma prescrive che “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento”. Quando, cioè, si possa attribuire al fattore sopravvenuto il rango di causa efficiente ed esclusiva tale da inserirsi come elemento ‘interruttore’ del nesso eziologico (altrimenti sussistente tra l’evento dannoso e gli altri fattori) allora il nesso si spezza.

Secondo la Cassazione, calando le regole di cui sopra al caso trattato, si deve ritenere che l’omissione operata dei genitori (e concretantesi nel non aver assicurato con la cintura il bimbo al seggiolino) presenti una efficacia causale esclusiva nella determinazione dell’evento e, in particolare, nella produzione del trauma cranico patito dal minore trasportato.

Secondo questa arrischiata lettura, il conducente della vettura tamponante  non avrebbe contribuito, neppure come causa concorrente, alla produzione del danno. È lecito dubitare della bontà di tale interpretazione. Infatti, sostenere che – laddove  il bambino fosse stato adeguatamente assicurato – il danno (sia pure sub specie di trauma cranico) non si sarebbe prodotto è azzardato sia da un punto di vista sia medico-legale   che  squisitamente giuridico.

È notorio, infatti, che i reliquiati permanenti come quello in questione possono ingenerarsi non solo nel caso in cui il soggetto non sia assicurato dalla cinture di contenzione, ma anche nell’ipotesi opposta, sia pur di rado. A prescindere da ciò, si potrà sostenere forse che il soggetto non  adeguatamente protetto contribuisca, con il proprio imprudente contegno (nella fattispecie tale contegno è quello genitoriale), al verificarsi del fatto dannoso. Ma è  improprio misconoscere (sotto il profilo della incidenza eziologica), facendolo così evaporare del tutto, il contributo determinante di chi il sinistro lo ha causato non rispettando la distanza di sicurezza rispetto alla vettura antistante.

A maggior ragione laddove si consideri che, come visto, l’art. 41, II comma c.p. afferma che escludono il rapporto di causalità (quando sono da sole sufficienti a determinare l’evento) le cause sopravvenute, non quelle antecedenti (e l’omessa applicazione delle cinture precede, per l’appunto, il tamponamento). Inoltre, l’art. 1227 stabilisce che il concorso di colpa del creditore non vale a elidere la responsabilità  del debitore, ma solo a ridurre l’entità del risarcimento.

Avv. Francesco Carraro

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