Le ultime sull’Arbitrato assicurativo e sulla giurisprudenza in ambito di malpractice: continuità, non rivoluzioni

Negli ultimi mesi il dibattito sulla responsabilità civile, sull’assicurazione e sulla responsabilità sanitaria si è acceso attorno ad alcune novità normative e giurisprudenziali che, almeno nel racconto mediatico, sono state presentate come svolte di sistema. A uno sguardo più attento, però, il quadro che emerge è meno frastagliato e, per certi versi, più rassicurante: non siamo di fronte a cambi di paradigma, ma a interventi che si inseriscono in una linea di continuità già tracciata.

Il primo esempio è rappresentato dall’Arbitro Assicurativo. Si è parlato di una “novità” capace di incidere profondamente sul contenzioso assicurativo. In realtà, la sua introduzione non altera l’assetto delle tutele giurisdizionali né sostituisce il giudice ordinario. L’Arbitro è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie, rivolto esclusivamente ai rapporti tra cliente e impresa di assicurazione, che opera sul piano della correttezza della gestione del sinistro e dell’adempimento contrattuale. Non è obbligatorio per il danneggiato, non preclude l’azione giudiziaria e non produce effetti vincolanti paragonabili a una sentenza. Il suo possibile valore, per chi assiste professionalmente i clienti, sta semmai nella funzione di pressione e di chiarimento anticipato delle posizioni, soprattutto nei casi in cui il diniego o la liquidazione appaiano fondati su valutazioni unilaterali o su motivazioni stereotipate.

Anche sul versante del danno alla persona, l’aggiornamento della Tabella Unica Nazionale per le macrolesioni non ha inciso sull’impianto del sistema risarcitorio. La struttura tabellare resta immutata, così come i criteri di calcolo e la logica sottesa alla quantificazione del danno non patrimoniale. L’intervento si è limitato all’adeguamento dei coefficienti economici, in coerenza con la funzione perequativa che il legislatore aveva previsto sin dall’origine. Non vi è stata alcuna riscrittura delle regole, né un mutamento dei rapporti tra danno biologico, età e personalizzazione.

Resta fermo, inoltre, che la Tabella Unica Nazionale trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore e soltanto con riferimento alle lesioni di non lieve entità, superiori al 9% di invalidità permanente. La tesi di una sua applicazione retroattiva è stata progressivamente abbandonata dalla giurisprudenza, che ha correttamente ricondotto la TUN nell’alveo delle norme sostanziali, come tali non suscettibili di incidere su fatti anteriori in assenza di una previsione espressa.

In materia di responsabilità sanitaria, iva ricordato che – per le lesioni di lieve entità, anche in ambito sanitario – trovano applicazione le tabelle legali previste dal Codice delle Assicurazioni; per le lesioni di non lieve entità, invece, opera la Tabella Unica Nazionale. Si tratta di un assetto coerente con le finalità della legge Gelli-Bianco, che ha inteso uniformare i criteri risarcitori e ridurre le oscillazioni applicative che avevano caratterizzato il periodo precedente.

Sul piano giurisprudenziale, alcune pronunce recenti della Corte di Cassazione ( su tutte, Cass. civ., Sez. III, n. 34073 del 2025 del 24. dicembre) sono state lette come segnali di un irrigidimento dell’onere probatorio a carico dell’attore nei giudizi di responsabilità sanitaria. Anche qui, però, l’analisi attenta mostra una sostanziale continuità con il diritto vivente. La Corte ha ribadito principi già consolidati: all’attore spetta l’onere di allegare la colpa, deducendo un contegno del sanitario astrattamente idoneo a cagionare il danno, mentre sul medesimo incombe la prova del nesso causale tra quel contegno e l’evento lesivo, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”. Nessuna anticipazione della prova della colpa, nessun innalzamento delle soglie probatorie, ma un richiamo alla necessità di non confondere il piano dell’errore con quello della causalità.

Anche la recente sentenza della Corte costituzionale (nr. 170 del 25 novembre 2025) in tema di chiamata dell’assicuratore nel processo penale ha un ambito applicativo ben delimitato. Essa interviene esclusivamente sul processo penale e sulla possibilità, per la vittima, di evocare ivi in giudizio l’assicuratore della struttura sanitaria, senza incidere in alcun modo sulle regole del gioco del giudizio civile in ambito di malpractice, né sull’assetto precipuamente civilistico dell’onere della prova. Per chi privilegia il contenzioso civile, anche per la maggiore “garanzia” offerta dal relativo sistema probatorio, non si tratta di una pronuncia destinata a modificare strategie o assetti consolidati.

Letti nel loro insieme, questi elementi restituiscono l’immagine di un sistema che non sta cambiando direzione, ma sta cercando di rendere più stabili e prevedibili le regole del gioco. Meno spazio per soluzioni estemporanee, maggiore attenzione alla qualità dell’allegazione, alla costruzione del nesso causale e alla coerenza delle decisioni, sia giudiziali sia stragiudiziali. È una evoluzione silenziosa, che incide in misura non trascendentale sul modo di impostare le cause e di gestire il contenzioso.

Un tempo si diceva: nessuna nuova, buona nuova. Oggi potremmo chiosare: pochissime nuove, buonissime nuove. Quantomeno se consideriamo i veri e propri disastri compiuti dal legislatore con le più recenti riforme in materia.

Avv. Francesco Carraro