La mala gestio dell’assicuratore

La mala gestio trova ampia e prevalente applicazione nell’ambito dell’RCAuto, l’unico settore dove il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore. Essa si verifica allorquando l’assicuratore stesso colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio e ciò è molto più facilmente dimostrabile in RCAuto dove, a differenza degli altri ambiti di rc come la ‘malasanità’, non esistono termini di legge perentori (simili a quelli di cui agli artt. 144 e ss. D. lgs. 209/05) entro i quali la compagnia assicuratrice debba effettuare congrua offerta o motivato diniego. Va distinta la mala gestio c.d. ‘propria’ da quella c.d. ‘impropria’. La prima è riscontrabile nei rapporti fra assicuratore e danneggiante assicurato, mentre la seconda è riscontrabile nei rapporti fra assicuratore e danneggiato. Nei casi di mala gestio impropria il ritardo dell’assicuratore nel risarcire il danneggiato si traduce nell’accessorio obbligo di risarcire ‘in più’ solo gli interessi moratori ed il maggior danno da svalutazione monetaria (art.1224 c.c.), mentre solo nel caso di mala gestio ‘propria’ è possibile ottenere una liquidazione che superi tout court il massimale, con riferimento al danno nella sua interezza. In questi ultimi casi, in presenza di dimostrati comportamenti colposi dell’assicuratore, si può pensare ad un superamento del massimale di un importo pari alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l’assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. (Cassazione civile, sez. III, 28/06/2010, n. 15397). Secondo un recente orientamento giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. III 13/05/2008 n. 11908) per il sorgere della responsabilità ultramassimale per mala gestio della società di assicurazione nei confronti dell’assicurato, è sufficiente che la prima sia stata posta in grado di valutare, usando l’ordinaria diligenza ed osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato, comunque conosciuta, ed abbia tuttavia omesso di mettere a disposizione il massimale (cfr. anche Cass., nn. 4867/98, 10696/99, 7557/01, 1885/02, 2195/04, 11597/04, 24747/07).

Clicca qui per scaricare l’articolo in formato stampabile PDF

Torna Indietro