Danno da cosa in custodia: tutti i diritti e gli errori da evitare

Una sfortunata passante si trova a transitare all’interno dell’isola pedonale di un comune italiano quando viene investita da un ciclista che poi si allontana senza prestare soccorso. La vittima riporta gravi danni alla persona e decide – nell’impossibilità di identificare il ciclista responsabile – di fare causa direttamente alla pubblica amministrazione titolare della piazza pedonale su cui è avvenuto il sinistro. Sia in primo grado che in appello, la domanda viene rigettata e la controversia finisce in Cassazione. I giudici di legittimità, con una interessante ordinanza (numero 4160/19), hanno confermato la pronuncia di reiezione facendo il punto in materia di responsabilità da cosa in custodia.

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