Commento all’ordinanza nr. 242-15 della Corte Costituzionale

Con l’Ordinanza in commento la Corte Costituzionale ha preso in esame le norme introdotte dall’ormai arcinoto art. 32 della legge 27 del 2012. Con i celebri commi 3 ter e 3 quater era stato integrato il testo dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni (introducendo il principio per cui le lesioni di lieve entità non suscettibili di accertamento clinico, strumentale, obiettivo non possono dar corso al risarcimento di un danno biologico permanente) ed era stato, altresì, introdotto un autonomo articolo di legge con il quale si statuiva che il danno alla persona di lieve entità dovesse essere risarcito solo laddove il medico legale fosse in grado di appurare visivamente o strumentalmente la lesione.

Ebbene, la sentenza in oggetto ha sostanzialmente seguito la linea interpretativa già fatta intravedere dalla Corte Costituzionale con la recente pronuncia n. 235/2015: “la Corte Costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 139, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come modificato dall’art. 32, comma 3-terdel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioniurgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e dell’art. 32, comma 3 quater del decreto-legge n.1 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.”

Ebbene, la Corte ha nuovamente patrocinato quel percorso ermeneutico che ritiene superfluo l’accertamento strumentale nel caso di menomazioni di carattere esclusivamente temporaneo. Il medesimo orientamento considera, invece, perfettamente legittima (sotto il profilo della costituzionalità) la scelta del legislatore di imporre l’obbligo di un riscontro strumentale quando il danneggiato accampi il diritto al risarcimento di una lesione permanente alla integrità psicofisica. Questa sorta di “pietra tombale” sulla possibilità di esigere il ristoro di una lesione permanente anche in assenza di un riscontro strumentale, è ingiusta (prima ancora che errata) sotto un duplice profilo: in primis, perché non risolve l’insanabile contraddizione tra il dettato del comma 3 ter e il dettato del comma 3 quater. Quest’ultimo, con l’utilizzo della particella disgiuntiva “o” non lascia dubbi in ordine al fatto che le lesioni, a norma di legge, possano essere accertate non solo strumentalmente ma anche visivamente.

In secundis, milita a favore di una interpretazione non penalizzante per i danneggiati (e quindi tale da consentire la liquidazione delle lesioni micropermanenti pur in assenza di accertamento tecnico strumentale) l’impiego, da parte del legislatore, dell’aggettivo “suscettibili”, significativo del fatto che lalesione deve essere solo potenzialmente rilevabile da uno strumento, non necessariamente rilevata dal medesimo.

Per concludere, ciò che lascia più perplessi è la giustificazione addotta dalla Corte a sostegno della propria tesi, nel punto in cui la stessa invoca la “funzione solidaristica” esercitata dalle compagnie assicuratrici attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Ma non c’è da sorprendersi: è una pronuncia perfettamente coerente con lo spirito dei tempi. Viviamo in un’epoca che privilegia, quale valore di rango assolutamente prioritario su ogni altro, quello del beneficio economico dei grandi gruppi privati a discapito dei bisogni, degli interessi e dei diritti (anche costituzionali e inviolabili) dei cittadini i quali finiscono, more solito, per costituire l’anello debole e, quindi, sacrificabile della catena della ‘famosa’ competitività.

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