Approvata la legge Gelli-Bianco: rivoluzione nella malpractice medica

È stato approvato, dopo lunga e laboriosa gestazione e in via definitiva dalla Camera dei Deputati, in data 28/02/2017, il cosiddetto disegno di legge Gelli che contiene la riforma sistemica delle disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Innanzitutto, va segnalato il passaggio della configurazione giuridica della responsabilità sanitaria da contrattuale ad extra contrattuale per quanto riguarda i singoli professionisti. Questa modifica comporta una rivoluzione, a danno del paziente danneggiato, nei suoi rapporti con i sanitari asseriti responsabili dell’evento lesivo. Infatti, laddove in precedenza si applicavano i principi dell’inversione dell’onere della prova e della prescrizione decennale del diritto al risarcimento, tipici del regime contrattualistico, oggi le cose sono capovolte: 1) non sarà più il medico ad essere gravato dell’onere di dimostrare la propria mancanza di colpa, a fronte del danno patito da un paziente, ma sarà invece il paziente a dover dimostrare non solo il nesso di causa tra la condotta del sanitario e l’evento, ma anche la colpa del medico ritenuto responsabile; 2) il termine per far valere il diritto al risarcimento passa da dieci a cinque anni.

Si tratta, come è di tutta evidenza, di un duplice e gravoso ostacolo alle istanze risarcitorie delle vittime della malasanità: uno di ordine processuale, da scontare sul piano probatorio, e uno di ordine sostanziale consistente nel dimezzamento dei tempi per far valere i propri diritti.

Altro aspetto meritevole di segnalazione è quello concernente la responsabilità penale del medico. L’art. 6 della legge prevede l’inserimento di un nuovo comma nel codice penale rubricato come 590 sexies: responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Vi si prevede una esenzione di responsabilità penale del medico quando egli abbia peccato di imperizia rispettando tuttavia le raccomandazioni previste dalle linee guida così come disciplinate dall’art. 5 dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

Rimane, invece, di natura contrattuale la responsabilità in capo alle aziende sanitarie. È poi introdotto l’obbligo del preventivo esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. prima dell’inizio di una azione giudiziale.

È contemplato, altresì, l’obbligo – per le compagnie di assicurazione – di formulare un’offerta a coloro che promuovono un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ovvero di far pervenire ai medesimi un motivato diniego. In ipotesi di successiva sentenza favorevole al danneggiato, laddove l’impresa non avesse formulato l’offerta, il giudice può denunciarne il contegno omissivo all’IVASS. Sono istituiti dei limiti pecuniari nelle azioni di rivalsa da parte della Corte dei Conti in caso di accertata responsabilità dei sanitari per dolo e colpa grave. È introdotto, con l’art. 10, un obbligo di assicurazione – “o di altre analoghe misure” – in capo alle strutture sanitarie nonché l’introduzione dell’azione diretta da parte del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione (art. 12) così come avviene nell’ambito dell’RC-auto.

Un primo provvisorio bilancio è il seguente: suscitano serie perplessità l’inquadramento della responsabilità del singolo medico nell’ambito aquiliano per le ovvie compromissioni, già sopra segnalate, del diritto al risarcimento vantabile dalla vittima. Positiva l’introduzione dell’azione diretta e l’istituzione, ex art. 14, di un fondo di garanzia per i danni derivanti dalla RC-medica nonché l’introduzione di un obbligo assicurativo.

Quanto all’obbligo di assicurazione, sarebbe stato ben più opportuno che esso non fosse surrogabile attraverso forme equivalenti che si traducono poi nella cosiddetta ‘auto-assicurazione’ delle regioni o delle aziende ospedaliere. Infatti, tale istituto suscita tutta una serie di perplessità legate alla competenza e alle capacità patrimoniali delle strutture pubbliche di farsi carico dei danni generati dai propri dipendenti.

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