CTU contrastanti e ricorso per cassazione: quando il giudice può preferire una perizia all’altra

La presenza di consulenze tecniche d’ufficio contrastanti, il dissenso del consulente di parte rispetto alle conclusioni recepite dal giudice e l’asserita mancata considerazione di documentazione sanitaria rilevante sono circostanze che ricorrono frequentemente nelle controversie risarcitorie, soprattutto quando l’accertamento del nesso causale dipende da valutazioni medico-legali particolarmente complesse. Ma fino a che punto tali circostanze possono giustificare un ricorso per cassazione e, soprattutto, a quali condizioni la scelta del giudice di aderire a una consulenza piuttosto che a un’altra può essere censurata in sede di legittimità?

Su questi interrogativi torna la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26812 del 14 ottobre 2026, pronunciata nell’ambito di una controversia risarcitoria originata da un incidente stradale che aveva coinvolto una donna in stato di gravidanza, la quale aveva successivamente subito un aborto spontaneo, attribuendone la causa alle conseguenze traumatiche del sinistro.

La danneggiata aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti, sostenendo l’esistenza di un rapporto eziologico tra l’incidente e la perdita del feto, ma il Tribunale di Reggio Calabria, all’esito delle indagini medico-legali espletate, aveva respinto la domanda, ritenendo non dimostrato il nesso causale. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello che, aderendo alle conclusioni di una delle consulenze tecniche disposte nel giudizio di primo grado, aveva individuato in una condizione patologica preesistente la causa della morte del feto, escludendo quindi che l’evento potesse essere ricondotto al trauma conseguente all’incidente.

La peculiarità della vicenda risiedeva, tuttavia, nella presenza di valutazioni tecniche non concordanti, posto che un precedente consulente d’ufficio, specialista in ginecologia, aveva formulato conclusioni differenti rispetto a quelle del consulente successivamente nominato, al quale la ricorrente contestava, tra l’altro, l’assenza di specifiche competenze nella medesima disciplina. Venivano inoltre lamentate l’insufficiente considerazione della documentazione sanitaria acquisita, con particolare riferimento a un certificato del Pronto Soccorso, nonché l’omessa o erronea valutazione di alcuni elementi relativi all’andamento della gravidanza prima del sinistro e alle condizioni riscontrate successivamente.

La questione approdava pertanto davanti alla Suprema Corte attraverso un ricorso articolato in cinque motivi, con i quali venivano denunciate, sotto diversi profili, violazioni di legge, vizi processuali, anomalie motivazionali ed errori nell’apprezzamento delle risultanze istruttorie. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, sviluppando una motivazione che offre indicazioni di particolare interesse per la pratica professionale, tanto sul versante della valutazione della consulenza tecnica d’ufficio quanto su quello, strettamente connesso, della corretta formulazione dei motivi di impugnazione.

Un primo rilievo riguarda proprio la tecnica redazionale adottata dalla ricorrente, che aveva concentrato nei singoli motivi una pluralità di doglianze eterogenee, richiamando promiscuamente gli errores in iudicando, gli errores in procedendo e i vizi motivazionali contemplati dall’articolo 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., senza sviluppare un’argomentazione sufficientemente chiara e distinta in relazione a ciascuno dei profili denunciati. La Suprema Corte ricorda, al riguardo, che la formulazione di motivi contenenti censure di diversa natura non determina necessariamente la loro inammissibilità, purché le singole questioni siano chiaramente individuabili e separabili; diversamente, quando la commistione delle doglianze imponga al giudice di legittimità di ricostruire autonomamente il contenuto e il fondamento delle censure, viene compromesso il rispetto dei requisiti di specificità del ricorso previsti dagli articoli 360 e 366 c.p.c.

A tale carenza si aggiungeva, nel caso esaminato, il ricorso alla cosiddetta tecnica dell’assemblaggio, consistente nella riproduzione grafica di atti e documenti processuali, anziché nella selezione e nell’esposizione dei soli elementi rilevanti ai fini delle questioni sottoposte alla Corte. Una modalità espositiva che, lungi dal garantire l’autosufficienza dell’impugnazione, può produrre l’effetto opposto, occultando le circostanze decisive all’interno di una massa documentale indiscriminatamente riversata nel ricorso. Ma il profilo di maggiore interesse della pronuncia riguarda la possibilità di censurare la decisione del giudice di merito che abbia preferito le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio a quelle, divergenti, di un altro ausiliario o del consulente di parte.

La Cassazione ribadisce che la valutazione delle risultanze istruttorie, comprese quelle derivanti dagli accertamenti peritali, appartiene alla sfera di competenza del giudice di merito, il quale può legittimamente aderire a una delle diverse ricostruzioni tecniche prospettate, purché la scelta trovi adeguato fondamento nel percorso motivazionale della decisione. Ne consegue che la mera esistenza di consulenze contrastanti non impone automaticamente la rinnovazione delle indagini e, soprattutto, non consente di ottenere in sede di legittimità una nuova valutazione delle conclusioni scientifiche alle quali il giudice abbia ritenuto di prestare maggiore attendibilità.

Nel caso concreto, la Corte d’Appello aveva illustrato le ragioni per le quali riteneva preferibile la consulenza successivamente espletata, valorizzando, in particolare, il peso e le dimensioni del feto al momento dell’aborto e reputando non sufficientemente giustificata, sotto il profilo medico-scientifico, la diversa ipotesi formulata dal precedente consulente circa la rottura delle membrane. Si trattava, secondo la Suprema Corte, di una valutazione sorretta da un percorso argomentativo riconoscibile e non affetto dalle anomalie motivazionali denunciate dalla ricorrente, sicché le contestazioni formulate finivano per investire, nella sostanza, l’apprezzamento delle prove anziché un effettivo vizio di legittimità.

Particolarmente significativa è, sotto questo profilo, la distinzione operata dalla sentenza tra errore di percezione ed errore di valutazione della prova, due categorie che, sebbene frequentemente sovrapposte nella formulazione dei motivi di ricorso, presentano presupposti e conseguenze profondamente differenti.

L’errore di percezione attiene al contenuto oggettivo dell’elemento probatorio e può assumere rilevanza quando il giudice fondi la propria decisione su una prova inesistente oppure attribuisca a una prova effettivamente acquisita un contenuto oggettivamente e inequivocabilmente diverso da quello reale, nei termini e alle condizioni precisati dalla giurisprudenza di legittimità. L’errore di valutazione riguarda, invece, l’apprezzamento di una prova correttamente percepita, ma interpretata o valorizzata dal giudice in maniera non condivisa dalla parte, risolvendosi pertanto in una contestazione del giudizio di merito che non può essere automaticamente riproposta davanti alla Cassazione.

La distinzione assumeva rilievo anche con riferimento al certificato del Pronto Soccorso, del quale la ricorrente lamentava l’omessa considerazione da parte del consulente tecnico le cui conclusioni erano state recepite nella sentenza impugnata. La Suprema Corte ha osservato che la Corte territoriale aveva preso atto dell’esistenza del documento, già esaminato dal precedente consulente, e ne aveva considerato il contenuto, senza tuttavia attribuirgli efficacia determinante ai fini della ricostruzione del nesso causale. Non si era dunque verificato un omesso esame del dato documentale, bensì una sua valutazione sfavorevole alla tesi della danneggiata.

Il principio merita attenzione anche in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c., poiché il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e non può essere identificato con il mancato accoglimento di una determinata interpretazione delle risultanze istruttorie o con la semplice preferenza accordata dal giudice a una valutazione tecnica rispetto a un’altra. La pronuncia richiama inoltre i limiti entro i quali è possibile denunciare la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., disposizioni frequentemente invocate nei ricorsi che contestano il modo in cui il giudice ha esaminato il materiale probatorio, ma che non possono essere utilizzate come strumenti generali di revisione dell’apprezzamento delle prove.

La violazione dell’articolo 115 c.p.c. non ricorre, infatti, per il solo fatto che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità a determinati elementi istruttori, ma presuppone una deviazione dalle regole che governano l’utilizzazione delle prove, mentre quella dell’articolo 116 c.p.c. può configurarsi quando il giudice disattenda il regime legale di valutazione probatoria, attribuendo, ad esempio, efficacia vincolante a una prova liberamente apprezzabile oppure sottoponendo a prudente apprezzamento una prova per la quale la legge preveda un diverso criterio di valutazione.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il semplice dissenso rispetto alle conclusioni recepite nella sentenza non è sufficiente a integrare una violazione delle disposizioni richiamate, dovendosi individuare uno specifico errore nell’applicazione delle regole processuali che disciplinano la formazione del convincimento giudiziale.

Un ulteriore aspetto della decisione concerne l’obbligo del giudice di confrontarsi con le osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte, questione di particolare rilievo nelle controversie medico-legali, nelle quali il contraddittorio tecnico rappresenta spesso il momento decisivo dell’accertamento.

La Cassazione ribadisce che il giudice può motivare la propria decisione anche mediante il richiamo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, quando queste risultino adeguatamente argomentate e abbiano già preso in considerazione le osservazioni contrarie, senza che sia necessario riprodurre nella sentenza una confutazione analitica di ogni singolo rilievo formulato dalle parti. L’adesione alle conclusioni dell’ausiliario può infatti implicare il rigetto delle diverse valutazioni tecniche che risultino incompatibili con la ricostruzione accolta, purché il percorso argomentativo sia sufficientemente riconoscibile.

Il principio, tuttavia, non equivale a un’esenzione generalizzata dall’obbligo di motivazione, poiché la stessa Suprema Corte precisa che un onere di specifica giustificazione sussiste quando le critiche rivolte alla consulenza siano puntuali e argomentate, così da porre in discussione aspetti effettivamente rilevanti dell’indagine tecnica. Si tratta di una precisazione che assume notevole importanza per l’attività difensiva, perché conferma che la contestazione della CTU deve concentrarsi sull’individuazione di errori metodologici, incongruenze scientifiche, omissioni documentali o passaggi logici non adeguatamente giustificati, evitando osservazioni generiche che si risolvano nella mera contrapposizione di una diversa opinione professionale.

Nel procedimento esaminato, peraltro, la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto delle osservazioni formulate dal proprio consulente di parte e non aveva neppure allegato la consulenza tecnica contestata, impedendo così alla Suprema Corte di verificare l’effettiva consistenza delle doglianze e il loro rapporto con le questioni sottoposte ai giudici di merito.

La decisione offre dunque un’indicazione operativa che trascende il caso concreto e interessa direttamente l’attività dell’avvocato impegnato nel contenzioso risarcitorio: quando l’accertamento del nesso causale dipende in misura significativa da una consulenza tecnica, le eventuali criticità dell’elaborato devono essere individuate e contestate tempestivamente, mediante osservazioni specifiche e documentate, affinché possano essere sottoposte al contraddittorio e successivamente valorizzate, nei limiti consentiti, anche in sede di impugnazione.

In Cassazione, tuttavia, non è sufficiente riproporre le contestazioni già formulate nei confronti dell’ausiliario, perché occorre compiere un passaggio ulteriore, individuando il preciso vizio della sentenza e riconducendolo a uno dei motivi tassativamente previsti dall’articolo 360 c.p.c., senza confondere la critica alla valutazione scientifica del consulente con la denuncia di una violazione di legge, di una nullità processuale o di un’anomalia motivazionale rilevante.

La sentenza n. 26812/2026, pur collocandosi nel solco di orientamenti giurisprudenziali già consolidati, costituisce pertanto un utile richiamo alla necessità di distinguere il piano dell’accertamento tecnico da quello del controllo di legittimità, ricordando che il contrasto tra consulenze, anche quando investa questioni medico-scientifiche particolarmente delicate, non determina automaticamente un vizio della decisione che abbia privilegiato una delle ricostruzioni prospettate. Resta naturalmente fermo che il potere del giudice di scegliere tra valutazioni tecniche differenti non può tradursi in un arbitrio sottratto a ogni controllo, dovendo la decisione conservare una motivazione adeguata e confrontarsi, nei termini richiesti dalla giurisprudenza, con le contestazioni specifiche e rilevanti formulate dalle parti.

Il punto decisivo, in definitiva, non consiste soltanto nello stabilire se il consulente tecnico abbia correttamente interpretato le risultanze cliniche o applicato i criteri scientifici pertinenti, ma nel verificare se l’eventuale errore si sia tradotto in un vizio della sentenza effettivamente denunciabile davanti alla Suprema Corte, perché è proprio nella distinzione tra la contestazione della consulenza e la censura della decisione giudiziale che si colloca, molto spesso, il confine tra un’impugnazione ammissibile e una destinata a non superare il vaglio preliminare di legittimità.

Avv. Francesco Carraro