La rivoluzione dei giudici di pace

Su iniziativa del Ministro della Giustizia Orlando, il 31 luglio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 177 il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 in materia di riforma della magistratura onoraria.

A partire dall’entrata in vigore della riforma – fissato al 2021 – i giudici di pace potranno essere abilitati a occuparsi di giudizi relativi a sinistri stradali gravi nonché a infortuni non connessi alla circolazione stradale di valore cospicuo (entro la soglia di 50.000,00 euro); pensiamo alle cadute causate da insidie stradali o a qualsiasi altra azione connessa alla responsabilità civile di un soggetto. In questo modo, molte macro-lesioni potranno essere decise proprio dalla magistratura onoraria.

Ma andiamo con ordine: l’articolo 9 disciplina la nuova categoria dei “giudici onorari di pace”. Essi sostituiranno la figura del giudice di pace ed eserciteranno, presso l’ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.

L’articolo 27 estende la competenza per valore sulle cause che hanno per oggetto beni mobili (che passa da 5 mila a 30 mila euro) e su quelle concernenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o di natanti (da 20 mila a 50 mila).

I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo” – costituita ex lege 27 dicembre 2012, n. 221 – presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l’ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.

I giudici professionali, con riferimento a ciascun procedimento civile e al fine di assicurarne la ragionevole durata, potranno delegare al giudice onorario di pace, attività e compiti connessi anche a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non di particolare complessità, ivi compresa l’assunzione dei testimoni, il compimento dei tentativi di conciliazione, i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari e i provvedimenti che risolvono questioni semplici e ripetitive.

Di più: I nuovi giudici potranno vedersi assegnata la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario. Ecco cosa significa: i magistrati “di carriera”, inseriti cioè nell’ordinamento giudiziario, avranno la possibilità di delegare le loro funzioni in specifiche materie ai giudici onorari di pace. Questi ultimi coadiuveranno i giudici “professionali” e si occuperanno di tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice professionale, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti.

Ai giudici onorari di pace potrà essere demandata la pronuncia di decisioni su cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore, ma soprattutto essi potranno, sempre su delega del giudice professionale, dirimere contese relative a cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi euro 100.000.

Avv. Francesco Carraro – www.avvocatocarraro.it

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