Solo il concedente del leasing può agire contro l’assicurazione del mezzo

Capita spesso, nella pratica dei contratti di leasing, che il bene venga assicurato contro i rischi più evidenti – incendio, furto, danneggiamento – e che l’utilizzatore del bene sia il soggetto che, materialmente, subisce il danno e si attiva per ottenere l’indennizzo.

Il caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza del 5 marzo 2026 n. 4946 nasce proprio da una situazione di questo tipo, con un dettaglio che rende la vicenda particolarmente istruttiva: il bene oggetto del leasing era una Porsche Panamera, sottratta da ignoti durante la notte.

Dopo il furto, l’utilizzatore aveva fatto ciò che normalmente accade in queste situazioni: aveva attivato la compagnia assicuratrice affinché liquidasse l’indennizzo in favore della società di leasing, proprietaria del veicolo. Nel frattempo, però, la concedente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la penale dovuta a seguito della risoluzione anticipata del contratto.

La controversia nasce qui. L’utilizzatore e il fideiussore contestano il decreto ingiuntivo e cercano di coinvolgere nel giudizio la compagnia assicurativa. La strategia difensiva è semplice: se il veicolo è stato rubato e assicurato, l’indennizzo dovrebbe coprire la perdita economica e quindi incidere anche sulla pretesa della concedente.

La questione giuridica, però, non riguarda il furto né la dinamica contrattuale del leasing. Riguarda qualcosa di più tecnico: chi è legittimato ad agire contro l’assicuratore.

La Corte d’appello di Brescia aveva già dato una risposta netta, qualificando la polizza come assicurazione per conto altrui. In questo schema contrattuale il contraente non coincide con il titolare del diritto all’indennizzo. Il diritto nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario.

Nel caso concreto il beneficiario era la società di leasing, proprietaria del veicolo.

La Cassazione non fa altro che confermare questa impostazione.

La presenza della cosiddetta clausola di vincolo nella polizza assicurativa ha un effetto molto preciso: l’indennizzo deve essere pagato direttamente al soggetto indicato nella clausola, e soltanto quel soggetto può agire nei confronti dell’assicuratore per ottenerlo.

Il meccanismo è noto, ma la sentenza lo ribadisce con chiarezza. Quando il contratto di assicurazione prevede un beneficiario determinato, il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio di quest’ultimo. Non passa dal patrimonio del contraente e non può essere esercitato da chi ha stipulato la polizza, a meno che il beneficiario non autorizzi espressamente l’iniziativa.

Nel caso di specie questa autorizzazione non esisteva.

L’argomento difensivo degli utilizzatori era costruito su una clausola del contratto di leasing che attribuiva loro la facoltà di agire nei confronti del fornitore o di terzi responsabili. Ma la Cassazione osserva che quella clausola riguarda i rapporti tra utilizzatore e concedente e non modifica la struttura del contratto assicurativo.

Il punto decisivo è proprio questo: il contratto di leasing e il contratto di assicurazione sono due rapporti distinti. Una clausola del primo non può alterare la titolarità dei diritti derivanti dal secondo.

La conclusione è inevitabile.

Se la polizza è stipulata per conto altrui e contiene una clausola di vincolo a favore della società di leasing, l’utilizzatore non può agire contro l’assicuratore per ottenere l’indennizzo.

Può semmai sollecitare il beneficiario a farlo.

La pronuncia contiene anche un richiamo, quasi pedagogico, alla tecnica del ricorso per cassazione. La Corte rileva infatti che i ricorrenti non avevano neppure trascritto nel ricorso il contenuto delle clausole contrattuali che sostenevano essere state male interpretate. Un difetto che, da solo, sarebbe stato sufficiente a rendere inammissibile il motivo.

È un richiamo che molti avvocati conoscono bene: la Cassazione non va a cercare nei fascicoli ciò che il ricorrente non ha indicato con precisione. Sul piano sostanziale la decisione non introduce un principio nuovo. Ribadisce però con chiarezza un assetto contrattuale che nei leasing è molto diffuso e che spesso viene sottovalutato quando nasce il contenzioso. L’utilizzatore del bene è quello che subisce materialmente il danno, ma il diritto all’indennizzo assicurativo appartiene alla società di leasing se la polizza lo prevede espressamente.

È una distinzione che può sembrare formale, ma che diventa decisiva quando si passa dal piano economico a quello processuale. E la sentenza lo dimostra bene: nel momento in cui l’utilizzatore prova ad agire contro l’assicuratore, si accorge di non essere titolare del diritto che intende far valere. Nel diritto delle assicurazioni, a volte, la partita si gioca tutta qui.

La Cassazione su cadute in palestra e dovere di cautela

La Cassazione conferma: se il pericolo è evidente, la palestra non risarcisce cadute post-doccia. Il caso riguarda tappetino arrotolato e pavimento bagnato. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3652, ha stabilito che una palestra non è responsabile per una caduta causata da un tappetino parzialmente arrotolato e una chiazza d’acqua sul pavimento, se il rischio era evidente e prevedibile.

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IL GIORNALE DI VICENZA: Casa di cura condannata al risarcimento per infezione nosocomiale

Si era infettato durante l’intervento chirurgico e pertanto ora ha diritto ad un risarcimento. Dodici anni dopo l’operazione la Corte d’Appello di Venezia – quarta sezione civile, presieduta da Campagnolo – ha condannato la casa di cura Villa Berica a versare 224 mila euro, oltre a spese ed interessi, ad un pensionato (assistito dall’Avvocato Francesco Carraro di Padova) che venne operato nel febbraio 2010. La protesi che gli era stata impiantata al ginocchio era infettata, e pertanto venne rimossa. Ma il batterio, uno stafilococco, causò seri danni al paziente. Lui e la sua famiglia chiedevano un risarcimento complessivo dei danni pari a 1,8 milioni di euro. 

IL GIORNALE DI VICENZA: Si infetta durante l’operazione al ginocchio, vince anche in Corte d’Appello di Venezia

Si era infettato durante l’intervento chirurgico e pertanto ora ha diritto ad un risarcimento. Dodici anni dopo l’operazione la Corte d’Appello di Venezia – quarta sezione civile, presieduta da Campagnolo – ha condannato la casa di cura Villa Berica a versare 224 mila euro, oltre a spese ed interessi, ad un pensionato (assistito dall’Avvocato Francesco Carraro di Padova) che venne operato nel febbraio 2010. La protesi che gli era stata impiantata al ginocchio era infettata, e pertanto venne rimossa. Ma il batterio, uno stafilococco, causò seri danni al paziente. Lui e la sua famiglia chiedevano un risarcimento complessivo dei danni pari a 1,8 milioni di euro. 

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IL GIORNALE DI VICENZA: Caduta sul ghiaccio – La Corte d’Appello di Venezia condanna il Comune di Asiago

Era scivolata su una lastra di ghiaccio, mentre passeggiava in centro per i mercatini di Natale, ed era rimasta seriamente ferita. A distanza di dieci anni, Silvia S., turista padovana, sarà risarcita: la Corte d’Appello di Venezia ha infatti confermato la sentenza del marzo 2019 del tribunale di Vicenza, condannando il Comune di Asiago (per l’amministrazione, in realtà, la compagnia assicurativa) a versarle 2.500 euro per danni patrimoniali, e 35.500 per quelli non patrimoniali, oltre a 5 mila euro di spese legali. In aula, è prevalsa la tesi dell’avv. Francesco Carraro, che aveva promosso la causa per conto della turista.

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Danni alla circolazione provocati da animali selvatici

In caso di incidenti alla circolazione causati da animali selvatici, la responsabilità dell’ente gestore della strada va valutata caso per caso, in relazione alla specifica situazione di rischio creata dall’attraversamento della strada da parte della fauna.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4004/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di configurare una responsabilità in capo all’ente proprietario della strada per i danni subiti da automobilisti a causa dell’improvviso attraversamento di animali selvatici.

Corte di Cassazione, ordinanza nr. 4004/2020

Lezione video: il nesso di causa in ambito civile e il criterio del “più probabile che non”

Un concetto, quello del nesso di causalità, che è alla base del contenzioso medico legale; Francesco Carraro, avvocato esperto in responsabilità sanitaria, ce ne parla partendo dalla sentenza di Cass. 4024 del 2018

Una lezione interessante e “scorrevole” che entra nel cuore del nesso di causalità civilistico. Francesco Carraro, avvocato e scrittore, con chiarezza e semplicità ne parla e affascina oltre 100 discenti collegati via webinar.

E’ una lezione da condividere sul propri profili social perchè la sua conoscenza serve anche ai non giuristi e ai non medici forensi.

E’ chiaro l’intento dell’Accademia della Medicina Legale: “servire” i basilari concetti del diritto e della medicina legale a tutti i cittadini.

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Come si calcola il danno patrimoniale da lucro cessante

Con pronuncia depositata il 4 febbraio 2020, numero 2463, la Corte di Cassazione è tornata sul tema del danno patrimoniale da lucro cessante conseguente alla lesione alla capacità lavorativa specifica del danneggiato.

Ci troviamo davanti a tale questione quando la vittima del sinistro non ha ricevuto solo un danno biologico permanente, ma ha riportato anche delle conseguenze in grado di ridurre (in tutto o in parte) la sua capacità di svolgere l’attività lavorativa cui il danneggiato si dedicava al momento dell’incidente.

Già in passato, ci si era posti il problema dei soggetti privi di reddito perché disoccupati o perché in cerca di un lavoro o perché studenti o casalinghe. In tutti questi casi, il criterio cui si faceva riferimento (onde concedere il ristoro del danno da luco cessante a favore di una persona che, di fatto, non lavorava) era quello del triplo della pensione sociale.

Detto parametro era già previsto dalla legge 990 del 1969 e, successivamente, fu recepito anche dal D.lgs. 209/2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni).

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Anche chi ha “preso una multa” può aver diritto al risarcimento

Capita sovente – agli operatori del settore, ma anche ai comuni cittadini – di chiedersi quale sia la conseguenza dell’omesso rispetto di una norma del Codice della strada quando si tratta di stabilire chi possa essere considerato responsabile di un sinistro. Ci si domanda, cioè, se il fatto di essere incorsi in una contravvenzione e di aver violato una norma del C.d.S. implichi necessariamente una responsabilità esclusiva, o quantomeno concorsuale, nella determinazione dell’evento lesivo.

Non di rado, si finisce per operare una equivalenza indebita tra l’aver “preso una multa” e l’essere quindi, e per ciò stesso (quasi in virtù di una sorta di automatismo) responsabili o corresponsabili di un evento. Invece, bisogna sottrarsi a questa tentazione e ricordarsi che la violazione a una regola di condotta in materia di circolazione costituisce un illecito di tipo amministrativo che non necessariamente comporta l’attribuzione di una corrispondente responsabilità nella causazione di un incidente.

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Danno tanatologico e diritto al risarcimento

Un’ordinanza della Corte di Cassazione, la nr. 32.372 del 13.12.18, è tornata ad affrontare la tematica dei danni di natura non patrimoniale patiti dalla vittima di un sinistro nel breve lasso di tempo intercorrente tra il momento dell’incidente e quello del successivo decesso.

Secondo la Cassazione, il danno tanatologico è il pregiudizio di natura non patrimoniale patito da un soggetto nel ridottissimo periodo di tempo che precede il decesso.

Questo tipo di danno si può concretizzare in una lesione della salute o in un turbamento dell’animo derivante dalla coscienza della morte imminente. Le differenze tra le due fattispecie sono le seguenti.

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