Il pedone può attraversare fuori dalle strisce

L’attraversamento del pedone è disciplinato dagli articoli 190, 191 e 192 del Codice della strada. In particolare, la prima delle norme surrichiamate stabilisce che i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sui viali e sugli altri spazi predisposti al transito pedonale. Nel caso in cui manchino questi spazi, i pedoni devono circolare sul margine della carreggiata opposto rispetto al senso di marcia dei veicoli così da non creare intralcio alla circolazione.

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