Nullità della cartella spedita per posta senza l’intermediazione di un agente notificatore

Alcune recenti sentenze della Comm. Trib. Prov.le di Lecce (n. 436/02/10) e della Comm. Trib. Reg.le di Milano (n. 61/22/10) ribadiscono l’inesistenza della notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26 c. 1 DPR 602/73). Secondo la CTR di Milano: “Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente”. Viene ritenuta pertanto sempre indispensabile la compilazione della relata di notifica da parte dell’agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta: “la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notificazione e non è integralmente surrogabile dall’attività dell’ufficiale postale sicché la sua mancanza non può essere ritenuta una mera irregolarità” cosicché “la mancata compilazione della relata determina non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto” (CTR Milano Sez. XXII sent. 15/04/2010). La commissione rifiuta poi la possibilità di sanatoria dell’atto per conseguimento dello scopo giacché quest’ultimo è un istituto che può valere al più per gli atti nulli, ma non certo per quelli giuridicamente inesistenti. Ad abundantiam, si ricorda anche altra sentenza della V sezione della CTR di Milano (n. 141 del 17/12/09): “laddove la legge parla di notificazione di un atto a mezzo posta la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione dell’atto effettuata non direttamente ma tramite l’intermediazione di un soggetto all’uopo specificatamente abilitato”.

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