Le condizioni di proponibilità dell’azione risarcitoria in Rc-auto

Una sentenza del Tribunale di Firenze dell’8 maggio 2018 ha affrontato il problema della condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento danni, in ambito Rc-auto, prevista dall’articolo 145 del nuovo Codice delle Assicurazioni. Tale norma prescrive che l’azione risarcitoria possa essere proposta solo dopo che siano decorsi 90 ovvero 60 giorni (nel caso di soli danni materiali) dal momento in cui è stata inoltrata la lettera di intervento contenente i requisiti previsti dalla stessa  legge. Il primo comma si applica ai casi di azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile; il secondo comma, invece, ai casi di indennizzo diretto.

Ebbene, il primo comma stabilisce che la domanda con la quale il danneggiato chiede i danni alla compagnia assicurativa del responsabile civile può essere promossa solo dopo che sia stato chiesto il risarcimento per il tramite di una rituale missiva inviata “anche se per conoscenza” alla compagnia di assicurazione (e siano decorsi i relativi termini di spatium deliberandi). Il secondo comma, relativo alle situazioni di indennizzo  diretto, prevede che la lettera di intervento debba essere inoltrata all’impresa di assicurazione del veicolo del danneggiato, sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, e “per conoscenza” all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto.

Il Tribunale di Firenze aderisce alla tesi secondo cui la locuzione “inviata per conoscenza” deve necessariamente intendersi nel senso che l’onere di avvisare la compagnia del veicolo del responsabile civile (nel caso di indennizzo diretto) è una condizione imprescindibile (cioè sine qua non) in difetto della quale l’azione risarcitoria, incardinata davanti alla autorità giudiziaria competente, deve reputarsi, a tutti gli effetti, improponibile.

La ragione che milita a favore di tale orientamento va rinvenuta nella ratio animante molte delle leggi licenziate dal legislatore negli ultimi anni (ivi comprese, appunto, le norme contenute nel nuovo Codice delle Assicurazioni): favorire il più possibile i meccanismi di definizione della controversia alternativi al processo. E ciò con il precipuo scopo di deflazionare una giustizia ingolfata da un eccesso di domande.

In questa prospettiva devono leggersi anche i succitati commi dell’articolo 145 testé menzionato. Essi hanno, in altre parole, la funzione elettiva di favorire per quanto possibile una  bonaria composizione della vertenza in via stragiudiziale. Quindi, avvertire le compagnie di assicurazione della propria intenzione di ottenere un risarcimento (mettendole nelle condizioni di esaminare il caso da tutti punti di vista indispensabili onde assumere una ragionata deliberazione) è fondamentale.

Se – nell’ambito dell’indennizzo diretto – non fosse obbligatorio inviare la lettera di intervento anche alla compagnia del responsabile civile, si priverebbe quest’ultima della possibilità di decidere di trattare direttamente la pratica con il danneggiato al fine di una auspicata  definizione transattiva. Ciò è talmente vero che lo stesso Codice delle Assicurazioni, all’articolo 149, comma sesto, contempla la possibilità – per l’impresa assicurativa del responsabile civile – di intervenire nel processo incardinato dal danneggiato contro la propria compagnia al fine di estromettere quest’ultima e assumere la gestione diretta del danno, sollevando così la consorella dall’onere di trattare direttamente il sinistro.

Per ottenere tale risultato, è imprescindibile che l’assicuratore del veicolo responsabile del sinistro sia messo nella concreta condizione  di valutare l’opportunità di intervenire nell’eventuale instaurando processo. Il che potrà accadere solo se la lettera di intervento gli sia stata previamente inoltrata.

Ora, se tale soluzione ermeneutica è accettabile con riferimento ai casi di indennizzo diretto, non lo è altrettanto per quanto concerne le ipotesi di azione diretta (vale a dire quelle situazioni in cui non ricorrano i requisiti per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 149 del D. Lgs. 209/2005). E invece – del tutto inopinatamente – il Tribunale di Firenze suggerisce il contrario: che cioè il danneggiato debba inviare la lettera di intervento a tutte le compagnie interessate dal sinistro anche quando non ricorra un’ipotesi di indennizzo diretto. Il che è evidentemente errato: sia sul piano letterale, sia sul piano sistematico. Quanto al primo aspetto, è sufficiente una lettura financo superficiale del primo comma dell’art. 145 per capire che esso – nel parlare di lettera inviata “anche per conoscenza” alla compagnia di assicurazione – fa riferimento solo ed esclusivamente all’impresa assicurativa del responsabile (e quindi il lemma “anche” deve leggersi nel senso di lettera inviata all’assicuratore del responsabile civile in prima persona ovvero inviata al medesimo anche solo per conoscenza quando la missiva sia indirizzata in primis al soggetto responsabile del danno). Quanto, invece, all’aspetto sistematico, non vi è alcuna ragione per cui il danneggiato dovrebbe essere gravato dall’onere di spedire la fatidica missiva (completa in ogni sua parte) pure al proprio assicuratore laddove non si verta in ambito di procedura CARD. Infatti, l’assicuratore del danneggiato non è destinato a rivestire alcun ruolo nel “gioco” della trattativa se non ricorrano i presupposti di cui all’art. 149 C.d.A.

Avv. Francesco Carraro

www.avvocatocarraro.it