Anche il parente di un macroleso ha diritto al risarcimento

C’è una categoria molto nutrita di persone, in Italia, che ha subito danni consistenti senza saperlo. E che, proprio per questo (per tale carenza di consapevolezza) sovente non chiede, né tantomeno ottiene, il risarcimento che pure le spetterebbe di diritto.

Ci riferiamo ai prossimi congiunti di un soggetto il quale, pur non essendo deceduto in occasione dell’evento lesivo, è tuttavia rimasto gravemente leso dallo stesso.

Fino a qualche anno fa, nel nostro ordinamento giuridico si riconosceva il diritto al risarcimento esclusivamente ai parenti stretti di chi moriva per effetto di un incidente stradale o di un incidente sul lavoro o di un caso di malasanità o di qualsiasi altra ipotesi di illecito colposo.

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La prescrizione del risarcimento dei prossimi congiunti di un macroleso

Una interessante ordinanza della Corte di Cassazione del 28 ottobre 2018, la nr. 26.958, ha affrontato un tema di sicuro interesse per tutti coloro che si occupano di responsabilità civile automobilistica. Ci riferiamo alla prescrizione che, come noto, sconta quanto previsto da una ben precisa norma del codice civile (l’articolo 2947) contemplante – per il diritto al ristoro dei danni in ambito Rc-auto –  un periodo di due anni dall’accadimento del fatto.

Tuttavia, il terzo comma dello stesso articolo specifica che, nel caso in cui il fatto costituisca un reato per il quale la legge penale prevede una prescrizione più lunga, quest’ultima si applica anche alla sfera civilistica dell’illecito con precipuo riferimento al piano del ristoro dei pregiudizi.

In materia, si era giunti a un punto di caduta condiviso: i danni materiali si prescrivono in due anni, mentre i danni fisici si prescrivono nel più lungo termine costituito dalla prescrizione del reato di lesioni colpose che era di cinque anni ed è oggi, per effetto della legge ex Cirielli, di sei anni.  Rimanevano, peraltro, ulteriori questioni da affrontare. Un primo problema sul tappeto era quello della applicabilità della più lunga prescrizione a prescindere dalla presentazione della querela da parte del danneggiato, oppure no. Dopo qualche tentennamento, la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che – onde beneficiare del più lungo termine previsto dal diritto penale – il danneggiato di un sinistro stradale (il quale abbia riportato, nel medesimo occorso, lesioni fisiche) può pretendere l’applicazione della più lunga prescrizione stabilita dal codice penale (per la fattispecie criminosa) anche se non ha presentato querela nel termine previsto dalla legge. Però, è quanto meno necessario che la vittima, in sede processuale, abbia chiesto al giudice civile – a fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione del responsabile civile –  di accertare, incidenter tantum, la sussistenza del reato di lesioni colpose; e ciò  proprio al fine di beneficiare della prescrizione più lunga.

L’altro aspetto che è stato dibattuto davanti alle corti di merito concerneva la possibilità di estendere il termine di prescrizione più lungo, stabilito per il diritto al risarcimento di danni fisici, anche ai danni materiali patiti nel medesimo sinistro. A tal proposito, la Suprema Corte afferma che la più lunga prescrizione è applicabile anche ai danni materiali solo quando il titolare del diritto al ristoro di tale pregiudizio e il titolare del diritto al risarcimento per lesioni coincidano; nel senso che si tratta della stessa persona la quale sia, per ipotesi, oltre che proprietaria del veicolo anche conducente del medesimo.

Veniamo ora all’ordinanza in commento che costituisce l’esito di una vicenda processuale iniziata davanti al Giudice di Pace di Civitavecchia, proseguita innanzi al Tribunale della stessa città e approdata agli scranni della Corte di Cassazione anche per dirimere il seguente dubbio: se il diritto al risarcimento di un soggetto diverso rispetto alla vittima primaria del reato di lesioni colpose, possa beneficiare della prescrizione più lunga prevista per il reato medesimo.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha statuito nel senso che la prescrizione più lunga può essere applicata non solo alla vittima diretta del reato di lesioni colpose, ma anche a soggetti terzi (non direttamente lesi in prima persona dall’illecito penale de quo) perché la pretesa di questi ultimi origina da un fatto storico che rappresenta il presupposto prodromico alla richiesta di ristoro avanzata dagli stessi terzi.

Il principio è stato compendiato dalla Cassazione come segue: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall’articolo 2947 comma tre è applicabile indistintamente a tutti possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria e quindi sia in caso di domanda proposta della vittima diretta o indiretta del reato sia nell’ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice”.

L’esempio fatto dagli Ermellini riguarda l’ipotesi in cui un’amministrazione pubblica aveva chiesto il rimborso degli emolumenti inutilmente versati a un proprio dipendente per  il periodo di assenza conseguente alla malattia determinata da un sinistro stradale.

Bene, la  Cassazione ha ritenuto che, in casi siffatti, debba applicarsi (anche alle pretese del datore di lavoro) il termine più lungo contemplato per le lesioni colpose patite dal lavoratore in quanto il diritto origina dal medesimo accadimento. È vero che la pronuncia di cui ci occupiamo fa riferimento, in modo esplicito, al caso in cui il terzo soggetto faccia valere danni di natura patrimoniale. Pensate,  per esempio, ai genitori di un minore i quali chiedano il rimborso delle spese mediche sostenute per curare e assistere il figlio infortunato oppure, appunto, alla fattispecie della rivalsa del datore di lavoro.

Nondimeno, ci permettiamo di osservare che l’interesse della sentenza in commento concerne anche un’altra situazione su cui spesso si interrogano gli operatori del settore: in che termine si prescrive il diritto del risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti di un soggetto macro leso?

Nonostante, in siffatte ipotesi, si verta in materia di danno non patrimoniale (e non invece in materia di danno patrimoniale, come bella vicenda decisa dall’ordinanza in argomento) dobbiamo necessariamente concludere che le conseguenze, sul piano giuridico, logico ed ermeneutico, non possono che essere identiche. Infatti, i principii enunciati dalla Corte di Cassazione debbono evidentemente valere sia per il risarcimento del danno patrimoniale di un terzo soggetto non direttamente attinto dal  reato di lesioni colpose sia per il risarcimento del danno non patrimoniale (quindi, di natura morale ed esistenziale o addirittura biologica) vantato dai parenti stretti della vittima primaria.

Avv. Francesco Carraro

www.avvocatocarraro.it

Il sinistro mortale e la prova ‘impossibile’ del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti

È  degna di segnalazione un sentenza del Tribunale di Macerata, la nr. 498/18 pubblicata il 26.04.18 e relativa a un caso di infortunio mortale sul lavoro. Gli attori erano il padre, la madre, la sorella e le due nonne della vittima e chiedevano un risarcimento pari al massimo tabellare secondo i criteri meneghini (euro 327.990 per quanto riguarda i genitori ed euro 142.420 per quanto riguarda la sorella e le due nonne). Gli attori agivano anche per ottenete il danno catastrofale, o da lucida agonia, patito dalla vittima primaria e ad essi spettante iure hereditario per le sofferenze coscienti patite dall’infortunato nelle more tra l’accadimento lesivo e il decesso.

Il tribunale ha valorizzato, in sede di entificazione del risarcimento del pregiudizio patito dai prossimi congiunti, la giovane età della vittima (trentunenne) e le circostanze cruente del suo improvviso decesso. Il giudice ha altresì desunto, in via presuntiva, la saldezza del legame dei genitori e del figlio dal fatto che essi convivevano sotto lo stesso tetto e dalla circostanza (da ritenersi pacifica ove non specificamente contestata) dell’intrinseca naturalità dei rapporti familiari.

Non solo: il papà aveva solo sessant’anni al momento dell’incidente ed era quindi stato ex abrupto privato della possibilità di far riferimento e affidamento sulle cure del figlio in vista della vecchiaia. Tali elementi sono stati considerati idonei a giustificare una liquidazione secondo i massimi tabellari. Per quanto concerne la mamma, nonostante non convivesse con il figlio (a causa di un’intervenuta separazione tra marito e moglie), il tribunale ha ritenuto di non potersi disconoscere una somma di pari importo in ragione del fatto che si trattava dell’unico figlio e quindi dell’unica presenza su cui la donna avrebbe potuto contare nella parte terminale della propria esistenza.

La nonna paterna, invece, è stata risarcita con una somma superiore al minimo delle tabelle milanesi, ma inferiore al massimo. L’importo, pari a 50.000,00 euro, è stato motivato con la circostanza che l’anziana conviveva con il nipote e, nonostante la sua età avanzata (84 anni), si era trovata nella disperante e innaturale condizione di dover sopravvivere all’amato e giovane nipote. Alla nonna materna sono stati riconosciuti 24.020 euro, stante la non convivenza con il nipote e in mancanza di specifici elementi idonei a dimostrare una particolare saldezza del legame parentale. Idem dicasi per quanto riguarda la sorella che non risultava aver mai convissuto con il fratello e, rispetto alla quale, nulla era stato specificamente dimostrato con riguardo alla peculiare intimità del loro rapporto.

I ragionamenti del tribunale marchigiano sono interessanti per due ragioni.

Da un lato, va apprezzato il buon senso dimostrato dal giudicante nel considerare –  per così dire e in un certo qual modo –  intrinseco al rapporto di convivenza anagraficamente dimostrato, il dolore patito dai prossimi congiunti. Con ciò rifuggendo da quell’assurda pretesa (che, troppo spesso,  trova albergo in sede  giudiziaria) di accollare sulle vittime che agiscono per ottenere un risarcimento l’onere di dimostrare l’indimostrabile: vale a dire il ‘male’,  profondo e inestinguibile, che affligge necessariamente chi sopravvive a un lutto fatale.

Tale situazione va, a tutti gli effetti e una volta per tutte, considerata alla stregua di un dato di comune esperienza empiricamente condivisibile da qualsiasi essere umano normodotato (e cioè discretamente munito di quella intelligenza emotiva che contraddistingue l’uomo in quanto tale).

Va quindi reputata semplicemente offensiva del common sense, e della logica ordinaria, la pretesa di corroborare da un punto di vista istruttorio un dato eminentemente immateriale, intangibile e non adeguatamente sperimentabile (se non da chi, nel caso concreto, ha l’anima straziata) quale l’angoscia conseguente all’irrimediabile fine di un proprio caro.

D’altro canto, la sentenza ci offre il destro per mettere in luce un paradosso che riguarda non già e non tanto la dimensione squisitamente morale del danno  non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di in soggetto deceduto, quanto piuttosto la dimensione esistenziale dello stesso. Quel “non poter fare più assieme” in cui la compromissione di carattere esistenziale si sostanzia.

È  del tutto ovvio che sarà onere dei legali incaricati della difesa delle vittime proporre all’attenzione del giudice, in via istruttoria, tutti quei mezzi  di prova di carattere orale o documentale (testimoni, memoriali, report autobiografici, dossier fotografici, supporti video) attraverso i quali conferire consistenza, e cioè “carne e sangue”, a storie e biografie destinate altrimenti a restare confinate negli asfittici limiti della burocrazia contabile forense. E tuttavia, va anche denunciato che gli avvocati nulla possono di fronte a una corte che non consenta di dare ingresso alle prove di cui sopra. Purtroppo, è prassi abbastanza diffusa, da parte dei magistrati, quella di sfrondare, per non dire decimare, le istanze istruttorie formulate da chi ha il penoso compito di mettere a disposizione delle toghe giudicanti il materiale indispensabile per quantificare in modo dignitoso e sufficiente (nei limiti dei paletti imposti dalla legge e dalla prassi) un incalcolabile pregiudizio: quello di chi è condannato, per effetto di un preverso destino, a convivere con l’incolmabile vuoto rappresentato dal venir meno della consolante, abitudinaria presenza del proprio amico, compagno, parente.

Da ultimo, per quanto riguarda il danno catastrofale, il Tribunale di Macerata lo qualifica alla stregua di un danno morale soggettivo da allocarsi nella categoria dei ‘danni conseguenza’ che richiede l’accertamento e la prova della cosciente, lucida percezione – da parte della vittima –  della ineluttabilità della propria fine.

Il giudice ha ritenuto raggiunta tale prova giacchè i colleghi dell’infortunato, presenti al momento del sinistro, avevano confermato che l’uomo si era trovato a “trascorrere i propri ultimi istanti con il volto rivolto verso l’alto e un carrello elevatore schiacciato sul torace”, in stato vigile, sebbene  per soli venti minuti prima della morte. Per tale sofferenza è stata riconosciuta la somma di euro 10.000.

Ora, non sappiamo se vi sia un bene sufficiente a risarcire una simile agonia. Di certo, non è accettabile che essa sia surrogata in un importo svilito, come nel caso di specie, dall’avere (la cifra liquidata) i connotati di un indennizzo meramente simbolico.

Francesco Carraro

www.avvocatocarraro.it