Il responsabile civile è litisconsorte necessario anche nell’indennizzo diretto

Evidentemente c’è ancora qualcosa da dire in materia di indennizzo diretto se, a distanza di oltre un decennio dall’entrata in vigore del D. Lgs. 209/2005, la Cassazione è costretta a tornare ad occuparsi di una disciplina che avrebbe dovuto apportare significativi benefici a tutti gli operatori del settore e che, invece, si è rivelata molto meno rivoluzionaria di quanto le incendiarie parole dei loro promotori facessero, all’epoca, intendere.

Il caso di cui si è occupata la Corte, nella vicenda conclusasi con la sentenza che qui commentiamo, concerneva una società che aveva agito (in base a una regolare cessione del credito) per il ristoro dei danni materiali patiti da un suo cliente. Essa aveva evocato in giudizio avanti al Giudice di Pace di Ostia l’assicurazione dei veicolo danneggiato giusta quanto previsto dall’art. 149 del nuovo Codice delle Ass.ni in materia di indennizzo diretto.

La sentenza di I grado venne poi impugnata avanti al Tribunale di Roma che la annullò e dispose il rinvio al Giudice di Pace ex art. 354 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario individuato nel responsabile civile del danno, ossia nella persona del conducente del veicolo tamponante.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito: nell’ambito del cosiddetto ‘risarcimento diretto’, l’attore danneggiato – che citi in giudizio la propria compagnia di ass.ne ex art. 149 D.Lgs. 209/05 – è obbligato a estendere la propria domanda anche nei confronti del responsabile civile del danno?

Per risolvere il dilemma, la Corte richiama la prassi invalsa nella vigenza della legge 990/1969 che prevedeva, secondo l’interpretazione della uniforme giurisprudenza di legittimità, l’onere, per l’attore, di citare, insieme all’assicurazione del mezzo danneggiato, anche il responsabile civile identificato con il proprietario del medesimo mezzo. Un tanto era espressamente previsto dall’art. 23 della citata legge e costituiva una eccezione al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali.
Tale eccezione era giustificata dalla finalità di rafforzare la posizione processuale dell’assicuratore convenuto in giudizio che avrebbe così potuto ‘contraddire’ con il titolare del rapporto assicurativo, anche in vista di una eventuale azione di rivalsa ex art. 18 della legge 990.

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice delle Ass.ni, è stata introdotta anche la norma dell’art. 149 (una assoluta novità rispetto al sistema precedente) in virtù della quale il danneggiato – ricorrendone i presupposti (scontro tra due veicoli comportante danni materiali, ovvero danni fisici micro-permanenti, ai conducenti dei mezzi) – può agire in via giudiziale contro la propria assicurazione anziché contro quella del responsabile.

Orbene, secondo gli Ermellini, l’art. 149 contempla un’azione che non ha la sua scaturigine nel contratto assicurativo, ma semmai nella legge. Questo significa che la posizione giuridica del danneggiato trova comunque giustificazione nell’illecito costituito dal sinistro mentre la sostituzione dell’assicurazione del responsabile con quella del danneggiato ha una mera funzione ‘semplificatoria’ del sistema basata su una sorta di accollo ex lege dell’univoco obbligo che transita dalle ‘spalle’ dell’impresa di assicurazione del responsabile a quelle dell’impresa di assicurazione del danneggiato, salve le successive opportune compensazioni. Tuttavia, evidenzia la Corte, non c’è motivo di ritenere che il sistema introdotto dal D.Lgs. 209/2005 sia diverso rispetto a quello precedente. Anzi, esso può definirsi, a tutti gli effetti, identico, sol che si consideri quanto segue: l’art. 144, comma 3 (disciplinante l’azione diretta verso l’assicuratore del responsabile) prevede l’obbligo, in capo alla vittima del sinistro, di convenire in giudizio anche il responsabile del medesimo identificato nel proprietario del mezzo. Nel contempo, l’art. 149, comma 6 (disciplinante il risarcimento diretto) conferisce al danneggiato la medesima azione regolamentata dall’art. 144 attribuendo altresì, all’assicuratore del responsabile, la facoltà di intervenire in giudizio e di estromettere l’impresa assicuratrice del danneggiato.

Non solo: l’azione di cui all’art. 144 è connotata da tre requisiti fondamentali: l’inopponibilità delle eccezioni contrattuali da parte dell’assicuratore nei confronti del danneggiato, il limite del massimale e il litisconsorzio necessario. Non si vede, pertanto, per quale ragione, nel caso dell’indennizzo diretto, debbano trovare applicazione solo i primi due requisiti testé menzionati (come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza) e non anche l’ultimo.

Se poi consideriamo, a mente di quanto asserito dalla Consulta con la sentenza nr. 180/2009, che la procedura di indennizzo diretto non costituisce una deminutio in termini di tutela, ma semmai un rinforzo a disposizione del danneggiato e che l’assicuratore del danneggiato “non fa altro che liquidare il danno per conto dell’assicurazione del danneggiante”, allora la soluzione patrocinata dalla Cassazione, con la sentenza in commento, assume vieppiù contorni di razionalità e buonsenso.

La Corte si chiede anche se tale soluzione possa avere effetti negativi sulla procedura, nel senso di renderla più farraginosa e complessa. Tale probabilità, da non escludersi, è ampliamente compensata, secondo i giudici di legittimità, da un vantaggio: quello di evitare che il danneggiante responsabile possa sostenere l’inopponibilità, nei propri confronti, dell’accertamento giudiziale intervenuto in un processo in cui egli non era stato parte.

Ci sia consentita una chiosa: nella parte conclusiva della pronuncia de quo, la Corte di Cassazione afferma il principio della sussistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile senza specificare se con tale dicitura (“danneggiante responsabile”) debba intendersi il proprietario e il conducente della vettura convenuta. Per contro, nelle premesse di fatto della medesima sentenza, si legge chiaramente che il Tribunale di Roma (la cui pronuncia era stata, appunto, impugnata davanti alla Corte) aveva individuato tale soggetto nella persona del conducente. Questo significherebbe che il nuovo orientamento avvallato dalla Cassazione individua il litisconsorte necessario, nelle ipotesi di indennizzo diretto, non più (solo) nella persona del proprietario quanto piuttosto (e soprattutto) in quella del conducente.
Questa sarebbe un’autentica novità rispetto all’orientamento precedentemente consolidatosi, nella vigenza della legge 990/69, in cui litisconsorte necessario era considerato solo ed esclusivamente il proprietario della vettura responsabile.

Avv. Francesco Carraro – www.avvocatocarraro.it

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