La guida in stato di ebbrezza e il sinistro stradale

Una sentenza della Cassazione penale del 19.10.2018, la n. 47.750, si è pronunciata sul dibattuto tema della nozione di ‘incidente stradale’ in ambito penale con precipuo riferimento all’art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada.

Cogliamo l’occasione per rammentare che l’azione penale è contemplata dall’art. 186 comma secondo lett. b) e c). La lettera a), invece, contempla esclusivamente sanzioni amministrative per il responsabile. Il comma 2 bis dell’art.186 C.d.s., infine, prevede l’aggravante ad effetto speciale ricorrente allorquando si verifica un incidente stradale. Se un conducente, di cui siasi accertata strumentalmente l’ebbrezza, provoca un sinistro, le sanzioni di cui al comma 2 (compresa la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Inoltre, per il caso in cui venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l la patente di guida è sempre revocata.

Come appena evidenziato, il legislatore ha previsto una aggravante nell’ipotesi in cui il reo abbia provocato un incidente. Il quesito che ci si è ripetutamente posti, nelle aule di giustizia e anche a livello di dottrina, concerne la corretta lettura del concetto veicolato dalla prefata norma. Altrimenti detto: provocare un incidente significa essere fattivamente implicati nella genesi eziologica dello stesso ovvero anche solo esserne, anche involontariamente, coinvolti?

In giurisprudenza, sul punto si è creata una divergenza di orientamenti. Per un primo filone ‘provocare un incidente’ significa che è stato accertato il coefficiente causale della condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero coinvolgimento del soggetto (Sez. 4, n. 33760 del 17.5.17,  Sez. 4, n. 37743 del 28.5.13). Secondo altre pronunce, invece, non è necessario l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta del supposto responsabile, ma il semplice collegamento  materiale tra il sinistro e lo stato di alterazione del guidatore, al quale sia imputabile – proprio per effetto dell’ebbrezza riscontrata – una diminuita capacità di compiere  manovre diversive (Sez. 4, n. 54991 del 24.10.17).

Ebbene, la conclusione a cui giunge la pronuncia in commento sposa sostanzialmente la linea interpretativa più “letterale” e, a parere di chi scrive, anche giusta.

Provocare un incidente significa fornire un contributo causale determinante (anche se in termini di mera concorsualità) nella produzione dell’evento.

Quindi, potrà essere oggetto di una sanzione penale aggravata solo il conducente di un veicolo il quale, trovandosi in stato di ebbrezza, abbia determinato con il proprio comportamento colposo l’incedente automobilistico, ovvero abbia contribuito a determinarlo insieme all’azione congiunta di altri soggetti coinvolti nell’occorso lesivo.

Sarebbe del tutto iniquo applicare un appesantimento delle conseguenze sanzionatorie di carattere penale o amministrativo a danno di un utente della strada il quale, se pur in condizioni di ebbrezza, abbia finito per essere coinvolto, ma senza fornire alcun contributo sotto il profilo eziologico, in un sinistro causato da terzi e rispetto al quale egli non aveva nessuna responsabilità quantomeno rispetto all’elemento oggettivo dell’illecito.

Nel caso di specie, affrontato dagli Ermellini, in particolare, l’imputato è stato considerato colpevole e meritevole dell’aggravante non perché, da ebbro, sia rimasto coinvolto in un incidente ma perché tale incidente ha trovato, quanto meno in parte, la sua scaturigine genetica nella manifesta e accertata incapacità del guidatore di evitare l’evento.

Avv. Francesco Carraro

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