Il tribunale di Padova rottama gli esami strumentali

Il Tribunale di Padova torna ad affrontare la questione degli esami strumentali nelle micro-permanenti con una sentenza pubblicata il 26.01.17 recante il nr. 242/2017 e resa all’esito di un giudizio di appello promosso da una compagnia di assicurazione. Il giudice monocratico ha ribadito una linea interpretativa dell’art. 32 comma 3 ter e 3 quater della legge 27/2012 già tracciata con una pronuncia di analogo tenore del 2016. In estrema sintesi, per il tribunale patavino non è accettabile l’interpretazione delle citate norme (patrocinata invece dalle compagnie) secondo la quale le lesioni micro-permanenti sarebbero risarcibili solo laddove comprovate attraverso esami strumentali.

Il Tribunale ha sottolineato come le previsioni di cui ai commi 3 ter e 3 quater debbano essere necessariamente armonizzate alla luce di quella circostanza, ben nota in ambito medico-legale, secondo cui l’esame obiettivo si compone dell’insieme delle manovre diagnostiche effettuate dal medico per verificare la presenza di segni indicativi di una deviazione dalla condizione di ‘normalità fisiologica’. Sulla scorta di ciò, l’avverbio “visivamente” del comma 3 quater deve intendersi come sinonimo di “evidenza scientifica”.

Ne discende che entrambi i commi dell’art. 32 richiedono, ai fini del risarcimento, che la lesione sia suscettibile di accertamento medico legale e non anche, e inderogabilmente, di rilevazione strumentale “non essendovi infatti alcuna plausibile ragione per cui un limite alla risarcibilità delle conseguenze della lesione del bene salute debba operare solo per i postumi permanenti e non per la invalidità temporanea”.

Il tribunale, con la sentenza in commento, ha anche messo in evidenza come l’approccio ermeneutico suggerito non possa considerarsi in contrasto con i più recenti arresti della Corte Costituzionale e, in particolare, con l’ordinanza nr. 242 del 26.11.15. Con precipuo riferimento a tale ultima pronuncia della Corte, il Tribunale di Padova rivendica una prerogativa di ogni organo giudicante garantita da quel pacifico principio di diritto in virtù del quale il vincolo discendente da una sentenza interpretativa di rigetto resa dai giudici costituzionali è soltanto negativo. Esso consiste, cioè, nell’obbligo di non applicare la norma secondo l’interpretazione ritenuta non conforme al parametro costituzionale specificamente evocato e scrutinato dalla corte. Pertanto, i giudici di merito sono liberi di interpretare la stessa norma ai sensi dell’art. 101 secondo comma della carta costituzionale poggiando il proprio iter logico argomentativo su interpretazioni differenti ritenute, però, comunque compatibili con la Costituzione.

Relativamente al caso di specie – sottolinea il Tribunale veneto – è vero che la Corte ha affermato la legittimità costituzionale della norma dell’art. 32 anche se letta nel senso di rendere comunque imprescindibile un accertamento strumentale. D’altro canto e tuttavia, essa non ha minimamente sconfessato l’orientamento interpretativo secondo cui l’accertamento strumentale non sarebbe necessario in alcuni specifici casi.

Un altro elemento interessante, contenuto nella pronuncia de quo, riguarda la collocazione cronologica dell’eventuale esame strumentale: nessuna norma prescrive che essi debbano essere necessariamente effettuati nell’immediatezza dell’evento o nei giorni immediatamente successivi. Ergo, la circostanza che i radiogrammi del rachide cervicale datino a una quarantina di giorni dal sinistro non vale a precludere la ristorabilità della lesione giacché “la norma di legge non prescrive in alcun modo che esso debba avvenire nell’immediatezza del fatto lesivo bastando che il medico legale sia in grado di affermare la riconducibilità della lesione all’evento stesso”.

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