Il conflitto tra la manovra di svolta a sinistra e di sorpasso

Una delle dinamiche più frequenti a verificarsi nell’ambito della casistica in tema di infortunistica stradale è quella ingenerata dal conflitto tra la manovra di chi effettua una svolta al fine di immettersi in una strada laterale sinistra e quello del mezzo, in genere un motociclo, che proviene da tergo in fase di sorpasso.

In tali casi, spesso si ingenera in capo al soggetto che deve effettuare la svolta sinistrorsa l’erroneo convincimento di aver maturato un sicuro diritto di precedenza nei confronti dei veicoli provenienti da tergo e ciò per la semplice considerazione di aver magari già attivato l’indicatore di direzione sinistro.

In realtà, insegna la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, secondo un costante orientamento, che: “la manovra di svolta a sinistra, potendo provocare intralcio al normale svolgimento del traffico, comporta non solo l’obbligo per il conducente del veicolo che intenda eseguirla di effettuare la prescritta segnalazione, ma anche di accertarsi che non sopraggiungano da tergo altri veicoli in marcia normale e di continuare il controllo della strada anche durante l’esecuzione della manovra, desistendo dal compierla o continuarla se sorga pericolo di collisione” (Cass. pen., sez. IV, 10.01.86) e ancora: “la manovra di svolta a sinistra, determinando una situazione di pericolo, esige la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele, le quali non si limitano alla segnalazione preventiva ed all’iniziale verifica di poter eseguire la conversione senza pericoli, ma debbono essere attuate durante tutta la manovra” (Cass. pen., sez. IV, 06.03.81; nello stesso senso: Pretura Catania 04.12.91, Cass. pen., sez. IV, 19.10.82, Cass. pen., sez. V, 01.04.82, Cass. pen.,sez. IV, 02.06.80, Cass.civ. 28.04.92);

Gli Ermellini hanno avuto modo di precisare anche che la manovra di svolta a sinistra determina una situazione di crisi del normale flusso dei mezzi, per cui il conducente che intende effettuarla è tenuto non solo a segnalarla, ma anche a non proseguirla, ove già iniziata, nel caso in cui vi sia un menomo rischio di collisione con veicoli sopraggiungenti.

Dunque, l’esclusiva o prevalente responsabilità della causazione del sinistro deve essere imputata al conducente del veicolo che esegua la manovra di svolta a sinistra senza aver verificato se sopraggiungano veicoli e comunque che sussistano le condizioni di sicurezza per effettuare la svolta in totale sicurezza.

Addirittura, la Corte di Cassazione ha aggiunto che il diritto di precedenza spetta ai conducenti dei veicoli provenienti da tergo, anche nel caso in cui essi si trovino in una illegittima fase di sorpasso: “il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia tra strade pubbliche debba svoltare a sinistra, ha l’obbligo (…) di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l’obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorché si trovino in una illegittima fase di sorpasso” (Cass., Sez. III, 07.05.99, n. 4.585).

Nello stesso senso testè rammentato un’altra pronunca dei primi anni Ottanta: “il conducente di un veicolo che intenda intraprendere la manovra di svolta a sinistra non ha diritto di precedenza rispetto a quello proveniente da tergo in fase di sorpasso, ma ha l’obbligo, derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non provengano veicoli da tergo” (Cass., Sez. IV, 27.12.83, n. 1.128). E ciò in forza della dirimente considerazione per cui la manovra di svolta a sinistra, addirittura nella fase iniziale di arresto sulla linea di mezzeria, “determina una situazione di crisi del normale flusso dei veicoli, per cui il conducente che intende effettuarla è tenuto non solo a segnalarla con congruo anticipo, ma anche a non proseguirla, se già iniziata, quando possa e debba rilevarsi che è già in atto una manovra di sorpasso” (Cass., Sez. IV, 02.12.80 n. 12.742).

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